Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4776 del 27/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4776 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 19292-2011 proposto da:
DIDONNA PASQUALE DDNPQL40L17F923Y, elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappfegefiruc3 e difeso dadav-v. BALDUCC/ CATALDO, giviata
mandato speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI
CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN,

Data pubblicazione: 27/02/2014

GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO, giusta procura
in calce al ricorso notificato;
– resistente –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito per il resistente l’Avvocato Sergio Preden che si riporta agli
scritti.
FATTO E DIRITTO
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito
di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.
Con sentenza del 15 luglio 2010 la Corte di appello di Bari,
accogliendo il gravame proposto dall’INPS; in riforma della sentenza
di primo grado, rigettava la domanda proposta da Didonna Pasquale,
operaio agricolo a tempo determinato e titolare di pensione I.N.P.S., il
quale aveva dedotto che in conseguenza di una erronea
interpretazione del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 28, l’I.N.P.S. gli aveva
attribuito un trattamento pensionistico inferiore a quello spettantegli,
avendo l’Istituto, pur nella peculiarità di un sistema che fa riferimento
ai salari medi e non ai salari effettivi, ancorato il calcolo della pensione
non all’ultimo dato salariale disponibile (quello rilevato in ciascun anno
valevole ai fini pensionistici e pubblicato nel decreto ministeriale
dell’anno successivo), ma al penultimo (quello pubblicato e, perciò,
rilevato nell’anno rispettivamente precedente), di importo inferiore.
Secondo il ricorrente, al contrario, gli artt. 5 e 28 del d.P.R. n. 488 del
1968 avevano rimesso ai decreti ministeriali la determinazione delle
retribuzioni medie prescrivendo, senza alcun margine di
Ric. 2011 n. 19292 sez. ML – ud. 16-01-2014
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avverso la sentenza n. 4367/2010 della CORTE D’APPELLO di
09
BARI del 15.7.2010, depositata il
/2010;

discrezionalità, che la media dovesse essere quella vigente in ciascun
anno, e non quella dell’anno precedente.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Didonna Pasquale
che, con unico articolato motivo, ribadisce l’illegittimità del sistema di
calcolo delle retribuzioni annue pensionabili effettuato tenendo conto

era stato prestato e quindi rilevati negli anni immediatamente
precedenti. Prospetta altresì il dubbio di incostituzionalità (art. 38
Cost.) della legge n. 191 del 2009, art. 2, comma 5 (Legge Finanziaria
per il 2010), nelle more intervenuta.
L’INPS è rimasto intimato in questa sede.
Con unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 5 e 28 del d.P.R. n. 488 del 1968, art. 3 legge n.
457 del 1972, art. 45, comma 21, legge n. 144 del 1999, art. 4 della
legge n. 153 del 1962, art. 26, comma 3, legge n. 160 del 1975, art. 3,
comma 8, legge n. 297 del 1982, degli artt. 3 e 38 Cost., tutti in
relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Il ricorso è palesemente infondato.
Questa Corte, rimeditato il precedente orientamento espresso con la
sentenza n. 2377 del 5 febbraio 2007, ha ritenuto (sentenza 30 gennaio
2009 n. 2531; Cass. 3 febbraio 2009 n. 2596; Cass. 23 febbraio 2009 n.
4355) che “in tema di pensione di vecchiaia degli operai agricoli a
tempo determinato, la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di
lavoro va calcolata applicando il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 28
e, dunque, in forza della determinazione operata anno per anno dai
d.m. sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione
provinciale nell’anno precedente, ciò trovando conferma – oltre che
nella impossibilità di rinvenire un diverso e più funzionale sistema di
calcolo, che non pregiudichi l’equilibrio stesso della gestione
Ric. 2011 n. 19292 sez. ML – ud. 16-01-2014
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dei salari convenzionali pubblicati con D.M. degli anni in cui il lavoro

previdenziale di settore – anche nella disposizione di cui alla L. 17
maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21, che, nell’interpretare
autenticamente la L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3, concernente le
prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, ha inteso
estendere ai lavoratori agricoli a tempo determinato l’applicazione della

vigenti al 30 ottobre dell’anno precedente prevista per i salariati fissi,
così da ricondurre l’intero sistema ad uniformità, facendo operare, ai
fini del calcolo di tutte le prestazioni, le retribuzioni dell’arino
precedente”.
La Corte non ha ragione di discostarsi dalle citate pronunce, che
trovano peraltro ulteriore conforto nella sentenza n. 257 del 2011 della
Corte Cost..
Nelle more è infatti intervenuto la L. n. 191 del 2009, art. 2, comma
5, (legge finanziaria 2010), avente il seguente tenore: “la L. 8 agosto
1972, n. 457, art. 3, comma 3, si interpreta nel senso che il termine ivi
previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni
per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di
lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media
convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il
calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è
il medesimo di quello previsto alla citata L. n. 457 del 1972, art. 3,
comma 2 per gli operai a tempo indeterminato”.
La Corte Cost. nel respingere le questioni di legittimità costituzionale
della L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 5, ha confermato che
non appare irragionevole la finalità perseguita dal legislatore, diretta a
ricondurre il sistema ad una disciplina uniforme, utilizzando, ai fini del
calcolo di tutte le prestazioni in questione, le retribuzioni dell’anno
precedente.
Ric. 2011 n. 19292 sez. ML – ud. 16-01-2014
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media della retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali

Di recente, il sopra riferito indirizzo è stato ulteriormente ribadito da
Cass. n. 2509 del 21 febbraio 2012, che ha enunciato il seguente
principio di diritto: “In tema di trattamenti pensionistici degli operai
agricoli a tempo determinato, la retribuzione pensionabile per gli ultimi
anni di lavoro va calcolata applicando l’art. 28 del d.P.R. 27 aprile 1968,

da d.m. sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione
provinciale nell’anno precedente. Ciò trova conferma oltre che
nell’impossibilità di rinvenire un più funzionale sistema di calcolo che
non pregiudichi l’equilibrio della gestione previdenziale di settore,
anche nelle disposizioni dell’art. 45, comma 21, della legge 17 maggio
1999, n. 144, e dell’art. 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, che, nell’interpretare autenticamente l’art. 3 della legge 8 agosto
1972, n. 457, concernente il calcolo della retribuzione da porre a base
delle prestazioni temporanee, pensionistiche e della misura della
contribuzione previdenziale, ha inteso estendere ai lavoratori agricoli a
tempo determinato l’applicazione della media della retribuzione
prevista dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre
dell’anno precedente prevista per i salariati a tempo indeterminato, così
da ricondurre l’intero sistema a uniformità, finalità valutata ragionevole
anche dalla Corte costituzionale nella pronuncia del 30 settembre 2011
n. 257”.
Il ricorso va dunque respinto, con compensazione delle spese del
presente giudizio di legittimità, considerato il riferito evolversi della
giurisprudenza in materia e del recente intervento della Corte
costituzionale in punto di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 50 ,

della legge finanziaria per il 2010, di interpretazione del citato art. 45.

Ric. 2011 n. 19292 sez. ML – ud. 16-01-2014
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n. 488, e, dunque, in forza della determinazione operata anno per anno

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2014

Il Presidente

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