Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4776 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. I, 26/02/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 26/02/2010), n.4776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.P.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo

Fea 4, presso l’avv. Colesanti Alda, che lo rappresenta e difende per

procura in atti;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del Presidente

della Giunta Provinciale pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, via G.B. Tiepolo 21, presso l’avv. Mileto Brunello,

rappresentata e difesa dall’avv. Di Falco Aldo e dell’avv. Maurizio

M. Marsico, dell’Avvocatura Provinciale di Napoli, per procura in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3455/2003 del

2 dicembre 2003;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 9

dicembre 2009 dal relatore, cons. Dott. SCHIRO’ Stefano;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 23 marzo 2001 il Tribunale di Napoli – pronunciando sulla domanda proposta con citazione del 27 aprile 1993 da D.P.C. nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Napoli per il risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima occupazione e alla definitiva destinazione a pubblica strada, senza indennizzo alcuno, di una superficie di mq. 450, facente parte di due terreni siti in comune di (OMISSIS) ed aventi l’estensione, rispettivamente, di mq. 1827 e mq. 925 – disattese le eccezioni di difetto di legittimazione attiva del D. P. e di prescrizione del diritto, attribuita altresi’ natura edificatoria al fondo occupato, condannava la Provincia di Napoli al pagamento della somma di L. 177.900.000, comprensiva di indennita’ di esproprio e di risarcimento dei danni da occupazione legittima, oltre interessi legali.

2. Su appello dell’Amministrazione Provinciale di Napoli e nel contraddittorio con l’appellato, la Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 3455/2003 del 2 dicembre 2003, accoglieva il gravame e rigettava la domanda, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

A fondamento della decisione, la Corte di merito cosi’ motivava:

2.a. diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che aveva ritenuto applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. ed escluso il decorso del relativo termine, essendosi l’esproprio verificato nel (OMISSIS) ed essendo stato l’atto di citazione notificato il 27 aprile 1993, doveva ritenersi fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione convenuta; infatti, non avendo il D. P. chiesto il pagamento dell’indennita’ di espropriazione, bensi’ il risarcimento del danno derivante dalla irreversibile trasformazione del fondo a seguito della occupazione legittima dello stesso, non seguita da valido provvedimento espropriativo nel termine previsto, il diritto fatto valere non era soggetto alla prescrizione decennale, ma a quella quinquennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 1, con termine decorrente dalla data della irreversibile trasformazione del bene, nel caso di trasformazione successiva alla scadenza del previsto termine di occupazione legittima, o dalla scadenza di tale periodo nell’ipotesi di trasformazione irreversibile verificatasi in costanza di occupazione legittima;

2.b. nel caso di specie, dal provvedimento sindacale di occupazione del 21 febbraio 1985 prodotto dalla Provincia risultava che l’occupazione era stata disposta per la durata di tre anni, con decorrenza dal 15 febbraio 1985, mentre dalla copia del relativo certificato, pure prodotto dall’Amministrazione Provinciale, si evinceva che i lavori erano stati ultimati il 17 novembre 1987, con la conseguenza che, essendosi la irreversibile trasformazione verificata durante il periodo di occupazione legittima, il termine prescrizionale doveva ritenersi decorrente dalla scadenza di tale periodo, ossia dal 15 febbraio 1988, e scaduto alla data del 15 febbraio 1993, mentre l’atto introduttivo era stato notificato soltanto il 27 aprile 1993, quando il diritto del D.P. era gia’ prescritto;

2.c. analoghe considerazioni dovevano essere svolte in relazione alla domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima, riconosciuta dal primo giudice e pure oggetto di impugnativa, non senza rilevare che tale indennita’ avrebbe dovuto essere comunque esclusa in considerazione del fatto che l’irreversibile trasformazione si era verificata in costanza di occupazione legittima.

3. Con ricorso per cassazione notificato il 26 marzo 2004 Crescenzo D.P. impugna la sentenza di appello sulla base di due motivi.

L’Amministrazione Provinciale di Napoli resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente – denunciando violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 42 Cost., all’art. 832 c.c. e segg., alle L. n. 2248 del 1865, L. n. 1 del 1978, L. n. 2359 del 1865, e all’art. 2043 c.c. e segg., all’art. 2947 c.c., e all’art. 2934 c.c. e segg. – censura la sentenza impugnata, affermando che allo stato manca qualsiasi documentazione attestante la dichiarazione, anche implicita, di pubblica utilita’ dei fondi oggetto di occupazione da parte della Provincia e che comunque l’espropriando non e’ stato messo nella condizione di conoscere l’avvio della procedura, con conseguente mancanza di prova in ordine all’instaurazione da parte della P.A. di un procedimento espropriativo. Di conseguenza la Provincia di Napoli ha sacrificato il diritto di proprieta’ del D.P. sulla base di un potere inesistente in concreto e quindi in totale carenza di potere.

Soggiunge il ricorrente che, in mancanza della dichiarazione di pubblica utilita’, il proprietario puo’ chiedere la restituzione del bene o, in alternativa, il risarcimento del danno e in entrambi i casi il mancato verificarsi dell’effetto estintivo – acquisitivo impedisce il decorso della prescrizione sino al momento in cui, con l’introduzione del giudizio risarcitorio, il privato non sceglie di rinunciare al proprio diritto dominicale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione e lamenta che la Corte di appello non abbia rilevato la mancanza totale di un provvedimento autoritativo da parte della P.A. e non si sia pronunciata sul punto.

3. Rileva il collegio che il D.P., pur avendo specificamente dedotto nel ricorso per Cassazione che la sentenza impugnata e’ stata a lui notificata il 29 gennaio 2004, ha depositato copia autentica di detta sentenza non munita della relata di notificazione, in violazione di quanto previsto a pena d’improcedibilita’ dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Si deve, a tale riguardo, ritenere che la previsione – di cui al citato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilita’, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, e’ funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestivita’ dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, e’ esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli e’ stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per Cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilita’ soltanto attraverso la produzione separata – nella specie non avvenuta – di una copia con la relata, effettuata nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purche’ entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestivita’ dell’impugnazione (Cass. S.U. 2009/9005).

Le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’improcedibilita’ del ricorso e le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

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