Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4776 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 24/02/2020), n.4776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21922-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MONDIAL CAR SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2561/72018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA,

depositata il 03/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, con sentenza n. 289/13, sez 1, accoglieva il ricorso proposto dalla Mondial car srl avverso il provvedimento di irrogazione di sanzioni (OMISSIS) per Iva.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia, sez dist. Caltanissetta.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 2561/7/2017, rigettava l’appello.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Amministrazione finanziaria sulla base di un motivo.

La società contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio censura la sentenza impugnata per nullità della motivazione effettuata per relationem.

Il motivo è manifestamente infondato.

A fronte del motivo di appello proposto nei confronti della sentenza di primo, la Commissione regionale ha rilevato che in realtà la sentenza di primo grado nella parte narrativa della sentenza ha riportato il brano della decisione impugnata che argomentava il rigetto del ricorso sulla base della circostanza che l’avviso di accertamento, atto presupposto a quello di irrogazione delle sanzioni per cui è causa, era stato già annullato dalla Commissione.

Tale motivazione, che si limita a riportarsi alla decisione di primo grado senza esaminare le censure avanzate dalla parte appellante, deve ritenersi affetta da nullità.

La stessa infatti non fornisce elementi sulle circostanze fattuali e processuali che ne sono alla base nè prende in considerazione gli argomenti e le deduzioni delle parti.

Questa Corte ha ripetutamente affermato in proposito che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (da ultimo Cass. 9105/17).

In tal senso “il giudice del merito deve compiere (ed illustrare) due distinte attività nel processo di formazione del proprio convincimento enunciando in modo esaustivo l’iter logico giuridico che conduce alla decisione adottata: un’attività di scienza, intesa quale conoscenza dei fatti e delle circostanze della causa; un’attività di giudizio, manifestando il ragionamento e la valutazione dei fatti prospettati dalle parti, nonchè l’idoneità od inidoneità dei medesimi a fungere da elementi a sostegno della corretta risoluzione della controversia dedotta in giudizio “(Cass. 9577/13).

Nel caso di specie il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito, del tutto generico, non esamina i motivi di appello posti a fondamento dell’impugnazione e le lapidarie argomentazioni non sono ancorate nè a presupposti di fatto specifici propri della vicenda esaminata, nè alle ragioni di diritto idonee a supportare la decisione assunta.

Inoltre non viene espressa alcuna valutazione circa il fatto che il presente giudizio riguardava sanzioni emanante a seguito di un avviso di accertamento anch’esso impugnato in separato giudizio.

Il motivo va quindi accolto nei termini di cui sopra, restando assorbite le ulteriori doglianze, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Sicilia sez. dist. Caltanissetta, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia, sez. dist. Caltanissetta, anche per la liquidazione delle spese della presente

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 24 febbraio 2020

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