Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4775 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. I, 26/02/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 26/02/2010), n.4775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G. (c.f. (OMISSIS)), GU.GI., g.

G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. RIBOTY 23,

presso l’avvocato CECCHI CARLO, rappresentati e difesi dall’avvocato

GUALTIERI CESIDIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO PER IL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI (OMISSIS) (c.f.

(OMISSIS)), in persona del Commissario pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 55, presso l’avvocato CARLI

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 717/2003 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 11/09/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato A. MANZI, per delega, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 9 marzo 1991 signori G.G., Gi. e g. si opposero alla stima dell’indennita’ d’espropriazione parziale di un’area di loro proprieta’, disposta con decreto 24 ottobre 1990 a favore del Consorzio per il Nucleo di Sviluppo industriale di (OMISSIS). Nelle more del giudizio i ricorrenti fecero valere che il decreto di occupazione di urgenza, del 25 febbraio 1986, era stato annullato dal giudice amministrativo.

Con sentenza in data 11 settembre 2003, la Corte d’appello di L’Aquila, che con una precedente sentenza non definitiva aveva respinto l’eccezione d’incompetenza per materia, sollevata dal convenuto consorzio, determino’ l’indennita’ di espropriazione tenendo conto del vincolo di destinazione, che – nel piano di fabbricazione anteriore all’adozione del piano territoriale del nucleo di sviluppo industriale – derivava dall’inclusione del fondo in zona industriale di espansione, ed assoggettandola poi alla falcidia del 40% di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis. La corte affermo’ anche l’obbligo di indennizzare il soprasuolo arboreo, i frutti pendenti, il lucro cessante e i danni aziendali subiti dall’azienda degli espropriati per la restante proprieta’, e determino’ l’indennita’ di occupazione per quattro anni e mezzo con il criterio degli interessi legali.

Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, i signori G. ricorrono con atto notificato il 13 ottobre 2004 per quattro motivi.

Il Consorzio per il Nucleo di Sviluppo industriale di (OMISSIS) resiste con controricorso notificato il 18 novembre 2004, e con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., o l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, costituito dall’annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, della dichiarazione di pubblica utilita’ dell’opera. La questione era stata dedotta dalla parte, la quale aveva conseguentemente riformulato le sue conclusioni chiedendo che l’indennita’ fosse liquidata in relazione al valore venale delle aree, ed era stata oggetto di contraddittorio tra le parti, avendo il convenuto consorzio negato senza fondamento la rilevanza del dato, con l’argomento che il decreto di espropriazione non era stato impugnato.

La doglianza e’ infondata. L’esame diretto degli atti del processo, consentito alla corte di legittimita’ dalla natura processuale del mezzo in esame, consente di accertare che, nell’udienza indicata davanti alla Corte d’appello, gli attori allegarono bensi’ la circostanza dell’intervenuto annullamento del decreto di occupazione, ma solo per chiedere che l’indennita’ loro dovuta fosse determinata in relazione al valore venale dei beni, e non anche per sostituire all’azione da loro proposta la diversa azione di risarcimento dei danni, in ordine alla quale del resto la corte territoriale (che con precedente sentenza non definitiva aveva gia’ affermato la sua competenza a decidere sulla proposta domanda di determinazione delle indennita’ di espropriazione e occupazione) non sarebbe stata competente e non avrebbe potuto adottare la pronuncia di merito richiesta. E’ conseguentemente da escludere che la corte d’appello abbia omesso di pronunciarsi su una domanda proposta dagli odierni ricorrenti, incorrendo nel denunciato vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c..

Con il rigetto di questo motivo resta assorbita anche la censura contenuta nel quarto motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 2034 c.c. (recte: 2043), perche’, nella prospettiva dell’illecito, il risarcimento non doveva essere depositato presso la Cassa Depositi e Presiti, ma versato direttamente ai danneggiati. L’esclusione del profilo risarcitorio dal presente giudizio e’, infatti, una conseguenza dell’infondatezza del primo motivo.

Con il secondo motivo si lamenta l’omesso esame dello stesso punto di cui al primo motivo, decisivo in questo caso sotto il profilo della quantificazione del danno in applicazione della L. n. 66 del 1996, art. 3, comma 65 con esclusione della falcidia del 40% applicata dal giudice di merito, oltre che con l’incremento del 10%.

Con il terzo mezzo si denuncia la violazione dei principi in tema di determinazione dell’indennita’, e specificamente della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 65. Si censura l’affermazione della corte territoriale che si doveva tener conto del vincolo preordinato all’espropriazione per essere il terreno gia’ compreso, nel piano di fabbricazione, in zona industriale di espansione, e che detta destinazione urbanistica comportava un vincolo conformativo identico a quello per l’espropriazione. Secondo i ricorrenti, stante la posteriorita’ dell’occupazione alla caducazione del vincolo, “anche per tale verso, di esso non avrebbe potuto comunque tenersi conto in sede di determinazione dell’indennita’ di espropriazione”.

I due mezzi, siccome vertenti sui criteri di determinazione dell’indennita’ di espropriazione dovuta ai ricorrenti, possono essere trattati congiuntamente. Essi devono essere esaminati nel diverso quadro normativo che si e’ creato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007.

La corte territoriale, che ha preliminarmente affermato la natura edificatoria a scopo industriale dell’area espropriata, ha determinato l’indennita’ dovuta dal consorzio sulla base delle norme contenute nel D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, e specificamente del suo comma 1, che stabilisce il criterio della semisomma del valore venale e del coacervo dei redditi catastali, ridotto del 40%. Ora, avendo il ricorso per Cassazione impedito la formazione del giudicato sul punto, la fondatezza della doglianza sulla determinazione dell’indennita’ non puo’ essere vagliata con riferimento alla norma contenuta nel comma 1 della citata disposizione, che, essendo stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 348 del 2007, non puo’ trovare applicazione nella decisione. Cio’ comporta che la sentenza, che della norma incostituzionale ha fatto applicazione, deve essere cassata, e l’indennita’ deve essere ora determinata tenendo conto del mutato quadro normativo, in cui per la determinazione dell’indennita’ di espropriazione occorre aver riguardo esclusivamente al valore venale del bene.

La causa puo’ inoltre essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a questo proposito ulteriori indagini di merito. A questo riguardo occorre premettere che la tesi dei ricorrenti, secondo i quali la caducazione della dichiarazione di pubblica utilita’ dell’opera da eseguire, che comportava un vincolo preordinato all’esproprio, avrebbe comportato (se accertata in causa:

cio’ che peraltro non e’ avvenuto a causa di quanto osservato a proposito del primo motivo) altresi’ la caducazione del vincolo di destinazione industriale della zona nella quale si trova l’area espropriata e’ priva di fondamento. Il vincolo di destinazione di zona, infatti, diversamente dal vincolo preordinato all’espropriazione, e’ vincolo urbanistico, di natura conformativa, non soggetto a limiti di tempo. Sotto questo profilo, dunque, gli accertamenti eseguiti nel giudizio di merito sono esenti da censure, e offrono una valida base di calcolo dell’espropriazione anche nel mutato quadro normativo.

Cio’ premesso, il valore venale unitario per mq accertato dalla corte territoriale, di L. 8.174, moltiplicato per l’estensione dell’area (mq 5593), da il valore venale dell’intera area, al quale corrisponde l’indennita’ di espropriazione, che, ragguagliata all’Euro, e’ pari a Euro 23.611,00. L’indennita’ di occupazione deve essere determinata su questa base, seguendo lo stesso metodo di calcolo adottato dalla corte territoriale, costituito dagli interessi legali per i quattro anni e mezzo di durata. Fatte le dovute proporzioni, essa e’ pari ad Euro 8.853,71. Le maggiori somme dovute, rispetto a quelle gia’ depositate, dovranno essere depositate – senza rivalutazione trattandosi di debiti di valuta, ma con gli interessi legali dalla data del decreto di espropriazione per la prima e da quella indicata nella sentenza impugnata per l’indennita’ di occupazione – presso la Cassa Depositi e Prestiti.

L’applicazione del jus superveniens giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e il terzo motivo, e dichiara assorbito il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e pronunciando nel merito determina l’indennita’ di espropriazione in complessivi Euro 23.611,00, e quella di occupazione in Euro 8.853,71; ordina il deposito delle maggiori somme dovute dall’espropriante, con gli interessi legali dalle date indicate in motivazione, presso la Cassa Depositi e Prestiti; dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte suprema di Cassazione, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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