Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4774 del 28/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4774 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1328-2017 proposto da:
AGENZLA DELLE ENTRATE (GR 06363391001), in persona del
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opelegis;
– ricorrente contro
PINI HOLDING S.P.A., in persona del legale rappresentante protempore e VLNAVI S.R.L., in liquidazione, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
LUIGI CALANIATFA n. 16, presso lo studio dell’avvocato
ROBERTA PARAR°, rappresentate e difese dall’avvocato
ROBERTA BONADEO;
Data pubblicazione: 28/02/2018
- controricorrenti avverso la sentenza n. 720/26/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del Veneto (sez.t4li VENEZIA
LE* ri,*
depositata il 06/06/2016;
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA
TORRE.
Ric. 2017 n. 01328 sez. MT – ud. 06-12-2017
-2-
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
r.g.n. 1328 / 2017 Agen.zia delle entrate c/ PIM Holdigs.p.a. e I ‘i.navi
in lig.
Ritenuto che:
L’Agenzia ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, n.
720/26/16 del). il 6.6.2016, che, su impugnazione di avvisi di accertamento ai fini
Ires anni 2006 e 2007, emessi entrambi nei confronti della Vi.Navi s.r.l. e notificati a
ritenendo sussistere l’obbligo di contraddittorio ex art. 12 comma 7 1. 212/2000 e di
notifica del verbale di contraddittorio al termine delle indagini, rilevando la violazione
della norma indicata, che prevede la notifica degli avvisi di accertamento decorsi
sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni.
PIM Holding s.p.a. e VI.Navi s.r.l. si costituiscono con controricorso.
Considerato che:
il Collegio, risultando controverso l’oggetto dell’impugnazione in relazione alle
imposte di cui agli avvisi di accertamento impugnati, se riguardanti esclusivamente
hes ovvero anche IVA;
ritenuta l’opportunità di trattare congiuntamente il presente ricorso con altro ricorso
pendete fra le spese parti, con n.g.r. 24845/15;
rilevata altresì la necessità di acquisire il fascicolo di merito
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con NGR 24845/15 e per
acquisizione del fascicolo di merito.
Roma, 06/12/2017
PIM Holding spa, quale consolidante della prima, ha respinto l’appello dell’Ufficio,