Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4774 del 26/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 4774 Anno 2013
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA

sul ricorso 16331-2007 proposto da:
SIAT

SOCIETA’

ITALIANA

ASSICURAZIONI

E

RIASSICURAZIONI S.P.A. 00522430107, in persona del
suo Direttore Centrale e legale rappresentante pro
tempore Rag. ENZO ROSINA, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio
2013
94

dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

SIDDI

AUTOTRASPORTI,

in

persona

1

del

legale

Data pubblicazione: 26/02/2013

rappresentante nonché titolare Signor GIAMPAOLO
SIDDI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ALESSANDRIA 129, presso lo studio dell’avvocato
GUGLIELMETTI BRUNO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CHIRONE GIUSEPPE giusta

– controrícorrente –

avverso la sentenza n. 470/2006 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 22/04/2006, R.G.N.
1545/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/01/2013 dal Consigliere Dott.
RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato STEFANO SANTARELLI;
udito l’Avvocato BRUNO GUGLIELMETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;

2

delega in atti;

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 27 dicembre 1997 la
s.p.a. S.I.A.T. -Società Italiana Assicurazioni e
Riassicurazioni, ha convenuto davanti al Tribunale di Genova

Autotrasporti, chiedendone la condanna al pagamento di £
19.698.425, in rimborso dell’indennizzo pagato alla sua
assicurata, s.p.a. Orsi Automazione, a seguito della perdita
di un carico trasportato dalla Siddi dovuta al ribaltamento
del mezzo di trasporto.
L’atto di citazione non è stato iscritto a ruolo e la causa è
stata riassunta con comparsa 30 novembre 1998, notificata al
convenuto il 9 febbraio 1999.
La convenuta ha eccepito la nullità della costituzione in
giudizio per mancanza di procura ed ha resistito nel merito
alle domande attrici, che il Tribunale ha accolto, con
sentenza di condanna della convenuta a pagare la somma
richiesta, con interessi e spese di causa.
Proposto appello da Siddi, con sentenza 21 marzo – 22 aprile
2006 n. 470 la Corte di appello di Genova ha dichiarato nullo
l’intero giudizio di primo grado e la sentenza che ne è
seguita.
SIAT propone ricorso per cassazione.
Resiste SIDDI con controricorso.

3

Gabriele Siddi, quale titolare dell’impresa Siddi

Motivi della decisione

1.- La Corte di appello ha accertato che la procura al
difensore non risulta essere stata rilasciata da SIAT né in
calce alla copia notificata dell’atto di citazione (come da

Ha premesso che le produzioni in atti sono incomplete e che
fra esse non figura il fascicolo di primo grado
dell’appellata; ha poi dichiarato di avere rinvenuto nel
fascicolo di ufficio una copia dell’atto di citazione, a cui
è allegato, dopo la relazione di notificazione, un foglio a
cui è apposta con un timbro la formula della procura alle
liti, non seguita però dalla sottoscrizione della parte, né
da quella del suo difensore; che pertanto manca ogni prova
che la procura sia stata rilasciata e che ciò sia avvenuto in
data anteriore alla costituzione in giudizio.
2.- Con l’unico motivo, denunciando violazione degli art. 83
e 125 cod. proc. civ., la ricorrente assume che la procura è
stata ritualmente rilasciata dalla parte in calce all’atto di
citazione, prima dell’iscrizione della causa a ruolo, tanto è
vero che il Cancelliere ha provveduto alla regolare
iscrizione, dopo avere ricevuto e controllato i relativi
documenti; che l’accettazione del cancelliere autorizza a
presumere che la procura sia stata rilasciata, se dalle
emergenze processuali non risulta diversamente (Cass. n.

4

essa affermato), né tramite atti successivi.

12858/1999); che pertanto la sentenza impugnata è frutto di
errore materiale.
Il motivo si conclude con il seguente quesito:

“Risultano

travisati i fatti di causa ed omessa/contraddittoria la

l’inesistenza

della

procura

senza

avere

riguardo

all’originale della medesima stesa in calce all’atto di
citazione notificato in primo grado in atti; e risultano
altresì violati gli art. 83, 135 cod. proc. civ., nonché
l’art. 24 Cost., allorquando venga accolta l’eccezione di
nullità della procura sulla base dei predetti fatti?”
2.- Il motivo e il quesito sono inammissibili sotto più di un
profilo.
2.1.- In primo luogo perché non congruenti con la ragione
fondamentale posta dalla Corte di appello a base della
decisione, cioè con il fatto che il foglio allegato all’atto
di citazione introduttivo del giudizio, nella copia che
sarebbe stata notificata al convenuto, non è sottoscritto
dalla parte che figura avere conferito il mandato, e neppure
dal suo difensore, che avrebbe dovuto autenticarne la firma.
La Corte di appello, pertanto, non ha omesso di prendere
visione dell’atto da cui la procura dovrebbe risultare – come
si afferma nel quesito – ma ha rilevato che l’unica copia in
atti della pretesa procura è ininfluente perché priva di
sottoscrizione.

5

(“\
1.›

motivazione_allorquando il giudice di appello rilevi

Aj\

A tale argomento la ricorrente nulla obietta, limitandosi ad
affermare apoditticamente il contrario.
Né la prova del conferimento della procura può desumersi
dalla sola circostanza che il cancelliere ebbe ad accettare

controparte ha immediatamente eccepito la nullità, nel
giudizio di primo grado, e che la ricorrente non ha
evidentemente mai fornito nel corso dei due gradi di
giudizio – la prova del rituale conferimento dei poteri di
difesa, se del caso facendo espressamente ordinare alla
controparte il deposito dell’originale ad essa notificato
dell’atto di citazione, da cui risulterebbe il rituale
conferimento della procura.
2.2.- In secondo luogo, l’eventuale non corrispondenza alla
realtà di quanto dichiarato dalla Corte di appello circa la
mancanza della sottoscrizione costituirebbe errore di fatto,
rilevante eventualmente ai sensi dell’art. 395 cod. proc.
civ., ma non motivo di ricorso per cassazione ai sensi
dell’art. 360 stesso codice.
2.3.- Infine, la ricorrente neppure dichiara di avere
depositato in questa sede gli atti da cui risulterebbe il
regolare conferimento della procura, né specifica se tali
atti siano comunque allegati al fascicolo di causa, come
siano contrassegnati e dove siano reperibili fra gli altri
atti e documenti di causa, come prescritto a pena di

6

l’iscrizione a ruolo della causa, considerato che la

inammissibilità dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., con
riguardo agli atti ed ai documenti sui quali il ricorso si
fonda

(Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass. civ. Sez.

3, 17 luglio 2008 n. 19766;

Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008

le tante).
3.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4.-

Le

spese

del

presente

giudizio,

liquidate

nel

dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio
di cassazione, liquidate complessivamente in E 2.200,00, di
cui E 200,00 per esborsi ed E 2.000,00 per compensi; oltre
agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2013
Il Presi nt

Il Consi lie-ne relatore

7

n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n. 2966, fra

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA