Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4774 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. I, 26/02/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 26/02/2010), n.4774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. SICILIA 23 5, presso il proprio studio,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

21/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. BERNABAI Renato;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato D.G.G. che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso cautelare depositato il 13 maggio 2002 l’avv. d.G. G. chiedeva al Pretore di Napoli un provvedimento d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., per ottenere l’ordine al direttore responsabile del giornale “(OMISSIS)” di (OMISSIS) di pubblicare una rettifica dell’articolo apparso in data (OMISSIS), di contenuto denigratorio, che ipotizzava il suo passaggio, in piena campagna elettorale, dal partito socialista italiano – di cui egli era dirigente e consigliere comunale – al partito repubblicano italiano.

Ottenuta l’ordinanza, proponeva il successivo giudizio di merito con atto di citazione notificato il 4 giugno 1992. Dopo la costituzione delle parti convenute, il Tribunale di Napoli, sezione stralcio, con sentenza 1 dicembre 2000 rigettava la domanda, con compensazione delle spese di giudizio.

In data 29 dicembre 1999 l’avv. D.G. adiva la Corte Europea dei diritti dell’uomo per ottenere l’equa riparazione del danno da violazione del termine ragionevole del processo sopradescritto, ma prima che sopraggiungesse la decisione sulla ricevibilita’ del ricorso, riassumeva il processo dinanzi alla Corte d’appello di Roma con ricorso depositato il 13 maggio 2002.

Con decreto 10 febbraio 2003 la corte d’appello di Roma rigettava la domanda, in difetto di prova del danno patrimoniale o non patrimoniale.

In accoglimento del successivo ricorso per Cassazione, questa Corte con sentenza 14 febbraio 2006 cassava la decisione, con rinvio alla medesima corte territoriale, in diversa composizione, statuendo che non poteva essere escluso il pregiudizio subito dalla parte in considerazione dell’esito sfavorevole del processo.

Con decreto 21 novembre 2007 la Corte d’appello di Roma, accertato in anni cinque mesi nove il ritardo irragionevole, condannava il Ministero della giustizia al pagamento dell’indennizzo di Euro 6.900,00, oltre gli interessi legali e le spese dei giudizi di cassazione e di rinvio.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione l’avv. D. G., deducendo la violazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 in relazione alla inderogabilita’ delle competenze giudiziarie, nonche’ l’omessa liquidazione delle spese relative al primo grado, conclusosi con il decreto poi cassato.

Resisteva con controricorso il Ministero della Giustizia All’udienza del 3 dicembre 2009 il Procuratore generale e l’avv. D. G. precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ fondato nei limiti di cui appresso.

La corte territoriale ha in effetti omesso, senza alcuna motivazione, di porre a carico del Ministero soccombente le spese del primo grado di giudizio conclusosi con il decreto cassato. In assenza della necessita’ di ulteriori accertamenti di merito si puo’ decidere in parte qua la causa nel merito e, tenuto conto del valore accertato, liquidare la somma complessiva, a tale titolo, di Euro 1500,00, di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 850,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge. E’ pure esatta la censura in ordine all’entita’ troppo riduttiva della liquidazione delle spese del giudizio di rinvio, rideterminate nella stessa misura sopra indicata. In ordine al primo giudizio di cassazione, premesso che non vi e’ luogo al riconoscimento dei diritti di procuratore, la doglianza appare invece infondata, dal momento che l’importo liquidato dalla corte territoriale appare conforme al valore della causa.

Il decreto va quindi cassato ed emendato nel merito nei limiti di cui sopra.

L’accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione di due terzi delle spese della fase di legittimita’, con la conseguente condanna del Ministero della Giustizia alla rifusione del residuo terzo, liquidato come in dispositivo, sulla base del valore della causa del numero e complessita’ delle questioni svolte.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 850,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; nonche’ delle spese dei primo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori legge; del giudizio di rinvio, liquidate in complessivi complessivi Euro 1.500,00 di cui Euro 600,00 per diritti ed Euro 850,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

– condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione di un terzo delle spese del presente giudizio di cassazione, frazione liquidata in complessivi Euro 234,00, di cui Euro 200,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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