Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4774 del 24/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 24/02/2017, (ud. 06/06/2016, dep.24/02/2017),  n. 4774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4858-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

BEETHOVEN 52, presso lo studio dell’avvocato RITA IMBRIOSCIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO CIAVARELLA giusta delega

in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 147/2012 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA,

depositata il 10/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO LUCIOTTI;

udito per il controricorrente l’Avvocato CIAVARELLA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 147 del 10 dicembre 2012 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, decidendo in sede di rinvio operato da questa Corte con sentenza n. 14370 del 4 aprile 2011, di annullamento per vizio di motivazione della precedente sentenza emessa dalla medesima CTR, confermava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso presentato dal contribuente – dirigente d’azienda avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso della somma di Euro 442.017,08 che il predetto riteneva essergli stata trattenuta in eccedenza dal sostituto d’imposta a fini IRPEF, sull’importo corrispostogli nella busta-paga di ottobre 1999, a titolo di controvalore monetario di un piano di stock option unilateralmente annullato dalla società da cui dipendeva.

La CTR lombarda riteneva fondata la pretesa del contribuente secondo cui l’importo conseguito andasse assoggettato, a fini IRPEF, non all’aliquota applicabile per i redditi da lavoro dipendente (in concreto del 45,50%), ma a quella del 12,50%, prevista per i proventi conseguiti in sostituzione di altro reddito ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, trattandosi di indennità sostitutiva del capital gain che sarebbe spettato al contribuente qualora la società non avesse annullato il piano di stock option.

2. Avverso tale decisione l’Agenzia dell’Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui resiste l’intimato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’Agenzia delle entrate deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 48, commi 1 e 2, lett. g) e g-bis) TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986).

Sostiene che nel caso di specie – in cui il contribuente, dirigente d’azienda, pretende il rimborso della somma di Euro 442.017,08 che ritiene essergli stata trattenuta in eccedenza dal sostituto d’imposta a fini IRPEF sull’importo corrispostogli, in via transattiva, nella busta-paga di ottobre 1999 a titolo di controvalore monetario di un piano di stock option unilateralmente annullato dalla società – la Commissione di appello aveva erroneamente ritenuto applicabile l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 48, comma 2, lett. g-bis) TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), in base al quale “la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente”, che “sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta”, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente e, quindi, è esclusa dalla tassabilità come tale (nel caso in esame, con aliquota del 42.50%), andando invece a costituire i c.d. “redditi diversi” soggetti a tassazione con aliquota sostitutiva del 12,50%. Precisa l’Agenzia ricorrente che, diversamente da quanto affermato dal giudice di appello, al contribuente era stato corrisposto un importo “non a titolo di retribuzione, bensì a titolo di indennità sostitutiva del capital gain” che il medesimo avrebbe ottenuto qualora non fosse intervenuta la cancellazione autoritativa del piano di stock option, come doveva desumersi anche dalla dicitura “liquidazione stock options” riportata sul cedolino della retribuzione relativa al mese di ottobre 1999, mentre invece quel compenso, “siccome percepito – in relazione al rapporto di lavoro” e, nella fattispecie, a titolo liberale” e non a seguito dell’esercizio del diritto di opzione, andava ricompreso tra i redditi di lavoro dipendente e quindi sottoposto “ad aliquota piena”.

2. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sostenendo che l’Agenzia delle entrate in primo grado aveva impostato la propria difesa sull’assenza di prova dell’esercizio del diritto di opzione da parte del contribuente, senza contestare la domanda dal medesimo avanzata con l’originario ricorso circa il trattamento fiscale da applicare all’indennità sostitutiva del capital gain, in tal modo travisando con il ricorso in cassazione anche l’oggetto del contendere, ed aveva erroneamente fatto riferimento a normativa nella specie non applicabile e cioè all’art. 48, comma 2, lett. g) e g-bis) TUIR, vigente dal 1 gennaio 2000.

2.1. Le eccezioni sono infondate.

2.2. E’ agevole infatti rilevare che il regime fiscale agevolativo rivendicato nel caso di specie dal contribuente è strettamente connesso alla prova dell’esercizio o meno del diritto di opzione al medesimo concesso e, quindi, nessun travisamento dell’oggetto del contendere o eccezione nuova può rinvenirsi nella tesi sostenuta dall’Agenzia delle entrate secondo cui proprio il mancato esercizio di quel diritto escluda l’applicabilità del più favorevole regime fiscale.

L’erroneo riferimento alla normativa nella specie applicabile è poi del tutto irrilevante potendo questa Corte. nell’esercizio dei propri poteri di qualificazione in diritto, individuare come norma violata anche una norma diversa da quella censurata dalla parte. E’ noto, infatti, l’insegnamento secondo cui “la mancata indicazione delle norme di diritto su cui il ricorso per cassazione si fonda non è idonea a determinarne l’inammissibilità allorchè le ragioni giuridiche della doglianza e le relative norme di riferimento siano desumibili dall’insieme degli argomenti addotti dal ricorrente” (ex multis, Cass. n. 1606 del 2005, n. 12127 del 2004, ma anche Cass. n. 10501 del 1993 e S.U. n. 9652 del 2001, secondo cui è, quando viene chiesta – come nel caso di specie – la cassazione per il motivo di violazione di norma di diritto, è sufficiente che “il ricorrente indichi per quale aspetto la decisione è in contrasto con una norma di legge ed avrebbe perciò potuto essere diversa, spettando poi alla Corte di verificare la conformità della decisione della questione alla norma che avrebbe dovuto esservi applicata”).

3. Nel merito il ricorso in esame pone la questione del regime di tassazione applicabile all’importo transattivamente riconosciuto al contribuente dirigente d’azienda dalla società datrice di lavoro per effetto della rinuncia ai diritti di opzione da esercitare sulle azioni ordinarie della predetta società a quello spettanti per aver aderito ad un piano di stock option.

3.1. Pare opportuno ricordare che “con l’espressione stock option si fa per lo più ed invero riferimento all’offerta generalizzata ai dipendenti di una società quotata in borsa di diritti di opzione ad acquistare o sottoscrivere, in una certa data futura e ad un prezzo predeterminato, le azioni della società, e ciò come incentivo ai dipendenti ad aumentare la produttività e riconoscimento ad una retribuzione compartecipativa ed incrementata. Il beneficio per il dipendente è costituito dall’attribuzione gratuita dell’opzione ad acquistare o sottoscrivere azioni, pagando, al momento dell’esercizio del diritto, il prezzo di mercato vigente al momento dell’assegnazione dell’azione e lucrando quindi l’eventuale plusvalenza, qualora il prezzo di mercato a quel momento sia aumentato, con la garanzia, qualora il prezzo di mercato andasse diminuendo nel tempo, di potersi astenere dall’esercizio dell’opzione senza aver subito alcun costo. Il beneficio per il dipendente è dunque rappresentato dal valore del diritto attribuitogli alla sottoscrizione di azioni ad una determinata data e per un prezzo prefissato che, secondo le aspettative e le previsioni, dovrebbe essere inferiore a quello di mercato dell’azione al momento dell’esercizio dell’opzione. In questo contesto, pertanto, i piani di stock options, agevolati sotto il profilo fiscale, assumono un’esclusiva componente di incentivazione dell’opera del dipendente a contribuire con la sua attività alla valorizzazione del titolo. in quanto l’opzione acquista valore soltanto se il titolo si apprezza; in caso contrario, il dipendente non ha alcun concreto beneficio” (in tal senso Cass. n. 8201 del 2015; analogamente in Cass. n. 2090 del 2014; v. anche Cass. n. 11214 del 2011).

3.2. Ciò precisato, deve osservarsi che la disciplina del regime fiscale delle c.d. stock options va desunta da diverse disposizioni del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), di seguito indicate, con la precisazione che, vertendosi pacificamente in fattispecie verificatasi nel 1999, in quanto l’importo dell’indennità sostitutiva del capital gain risulta corrisposto con la busta-paga di ottobre di quell’anno, si farà riferimento alle disposizioni all’epoca vigenti e, quindi, anche alla numerazione anteriore a quella introdotta dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

Vengono, quindi, in rilievo l’art. 48, comma 1 TUIR, che prevede che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali” nonchè il comma 2, lett. g) medesima disposizione secondo cui “Non concorrono a formare il reddito: (…) il valore delle azioni, in caso di sottoscrizione di azioni ai sensi dell’art. 2349 c.c. e art. 2441 c.c., u.c., anche se emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa”. A mente poi dell’art. 6, comma 2 stesso T.U.I.R., “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. Infine, l’art. 81, comma 1, lett. c-bis) T.U.I.R. prevede, in generale che costituiscono “redditi diversi” “le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lett. c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all’art. 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lett. c). e dei soggetti di cui all’art. 87, nonchè di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni”.

3.3. Non è pertanto applicabile al caso di specie la disposizione contenuta nell’art. 48, comma 2, lett. g-bis) T.U.I.R. in base alla quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente “la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito”. Tale norma, aggiunta dal D.Lgs. n. 505 del 1999, art. 13, comma 1, lett. b), si applica a decorrere dal 1 gennaio 2000 e, quindi, “alle assegnazioni dei titoli avvenute dopo tale data, indipendentemente dal momento in cui sia stata offerta l’opzione” (Cass. n. 11214 del 2011), mentre nel caso in esame non vi è stata alcuna assegnazione di titoli e comunque l’indennità sostitutiva del capital gain è stato corrisposto al contribuente nell’ottobre del 1999.

4. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, va rilevato che all’originaria assenza di riferimento ai piani di incentivazione azionaria dalle specifiche esclusioni degli importi da ricomprendere nella determinazione del reddito da lavoro dipendente, previste dall’art. 48, comma 2 T.U.I.R., soltanto “con il D.Lgs. n. 314 del 1997, nella prospettiva di favorire anche con un’agevolazione fiscale la produttività delle aziende, il legislatore si preoccupò di inserire tra i casi di esclusione dal computo del reddito da lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, in caso di sottoscrizione di azioni ai sensi dell’art. 2349 c.c. e art. 2441 c.c., u.c., anche se emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa> (in termini, Cass. n. 12425 del 2011).

4.1. E’ ben evidente, quindi, che nella fattispecie in esame quanto erogato al contribuente non può godere dell’agevolazione fiscale prevista dalla predetta disposizione in quanto il predetto importo, che non risulta neanche essere corrispondente al valore delle azioni offertegli, è sostitutivo della possibilità stessa del dirigente di sottoscrivere quelle azioni. In buona sostanza, nel caso in esame, non essendovi stata sottoscrizione di azioni ai sensi dell’una o dell’altra disposizione civilistica richiamata dall’art. 48, comma 2, lett. g) T.U.I.R., e non essendo stato nè dedotto nè provato che l’importo erogato corrispondesse al valore delle azioni offerte al contribuente, quanto percepito da quest’ultimo in sede transattiva, a titolo di rinuncia all’esercizio del diritto di opzione originariamente attribuitogli, ha dunque “una sicura matrice causale originaria nel rapporto di lavoro, costituendo la proiezione economica di una previsione retributiva già collegata al funzionamento del predetto piano, un istituto contrattuale liberamente pattuito e poi risolto tra lavoratore e società datrice, con vantaggio delle stesse parti contraenti e perciò integrando esso un vero e proprio reddito conseguente al rapporto di lavoro dipendente (…) da assoggettare pertanto al regime ordinario di tassazione” (così, in motivazione, Cass. n. 8201 del 2015, che ha dato continuità al principio già affermato da Cass. n. 20908 del 2014).

5. Da quanto detto consegue che il ricorso va accolto e, non essendovi necessità di ulteriori attività accertative, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con rigetto dell’originario ricorso del contribuente che, in applicazione della regola della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come meglio liquidate nel dispositivo, mentre vanno integralmente compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito stante l’evoluzione giurisprudenziale in materia successiva ai ricorsi.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente che condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600.00 oltre spese prenotate a debito, compensando quelle dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017

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