Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4773 del 26/02/2010
Cassazione civile sez. I, 26/02/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 26/02/2010), n.4773
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.T. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA GIULIO, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
11/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del
03/12/2009 dal Consigliere Dott. BERNABAI Renato;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIULIO DI GIOIA che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 Ottobre 2001 la signora A.T. conveniva dinanzi la Corte d’appello di Roma il Ministero della Giustizia per ottenere l’equa riparazione de danno da violazione del termine ragionevole del processo da lei introdotto nei confronti dell’Inps con ricorso depositato il 25 novembre 2001 dinanzi al giudice del lavoro di Santa Maria Capua Vetere, avente ad oggetto la rivalutazione dell’indennita’ di disoccupazione agricola percepita fino al 1987, sulla base della sentenza della corte costituzionale 27 aprile 1988 n. 497(dichiarativa dell’illegittimita’ costituzionale, in riferimento all’art. 2 Cost. e all’art. 38 Cost., comma 2, del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 13 convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui, prescrivendo per la generalita’ dei lavoratori l’indennita’ ordinaria di disoccupazione involontaria nella misura fissa di L. 800 giornaliere, omette di prevedere un meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato): processo, definito con sentenza dichiarativa dell’inammissibilita’ della domanda emessa il 28 marzo 1998.
Esponeva che il successivo gravame era tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e che la domanda di equa riparazione per il ritardo irragionevole del processo, proposta in data 19 luglio 1999 dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, era stata abbandonata prima che fosse intervenuta una decisione sulla ricevibilita’ del ricorso.
Integrato il contraddittorio con la costituzione del Ministero della Giustizia, la Corte d’appello di Roma, con decreto emesso il 10 giugno 2002, rigettava la domanda per difetto di prova del danno, con compensazione delle spese di giudizio.
In accoglimento del successivo ricorso per Cassazione, questa Corte, con sentenza 9 febbraio 2006, cassava la decisione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, statuendo che il danno non patrimoniale, seppur non in re ipsa, era presuntivamente riconoscibile in caso di ritardo irragionevole nella definizione del processo, salvo circostanze specifiche che lo escludessero, il cui onere probatorio ricadeva sulla parte convenuta.
Riassunta ritualmente la causa, la Corte d’appello di Roma, con decreto 4 ottobre 2007, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 4.000,00, oltre interessi legali e spese dei tre gradi di giudizio.
Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione la signora A., deducendo l’omessa condanna alla rifusione delle spese dei gradi pregressi di giudizio e la violazione dei minimi tariffari inderogabili, nonche’ il difetto di motivazione nella liquidazione delle spese relative ai vari gradi di giudizio, che non comprendeva la voce relativa alle spese generali.
Resisteva con controricorso il Ministero della Giustizia All’udienza del 3 dicembre 2009 il Procuratore generale ed il difensore della ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e’ fondato nei limiti di cui appresso.
Nella motivazione del decreto 11 ottobre 2007 si legge che il Ministero della Giustizia soccombente viene condannato alla rifusione delle spese processuali dei tre gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo. In quest’ultimo, peraltro, e’ riportata la sola liquidazione complessiva: senza che sia possibile individuare le singole voci di diritti ed onorari riferibili ai tre distinti gradi.
Il decreto va quindi cassato in parte qua e in assenza della necessita’ di ulteriori accertamenti di merito si puo’ procedere alla decisione nel merito, liquidando le spese relative al giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Roma, in primo grado, in complessivi Euro 1150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; per il primo giudizio di cassazione in complessivi Euro 1100,00, di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; per il giudizio di rinvio in complessivi Euro 1150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali accessori di legge.
Le spese della presente fase di legittimita’ seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.
Spese tutte, da distrarre in favore dell’avv. Giulio Di Gioia, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 1.150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; nonche’ delle spese del primo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori legge; del giudizio di rinvio, liquidate in complessivi Euro 1.150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;
– condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;
– dispone la distrazione delle spese sopra liquidate in favore dell’avv. Giulio Di Gioia, antistatario.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010