Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4773 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 23/02/2021), n.4773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7180-2016 proposto da:

P.D., P.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e

difesi dall’Avvocato PIETRO SPALLA giusta procura speciale estesa a

margine del ricorso;

– ricorrenti-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

e

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato

SABRINA LIPARI giusta procura speciale estesa in calce al

controricorso;

– controricorrenti-

avverso la sentenza n. 3930/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 18/9/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

P.D. e P.F., in qualità di eredi di P.V., propongono ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 378/12/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, che aveva respinto il ricorso proposto dal de cuius P.V. (deceduto nelle more) avverso cartella di pagamento per imposte di registro, ipocatastali ed INVIM;

l’Agenzia delle entrate ed il Concessionario resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 140 c.p.c.) e si lamenta la mancata notifica, ex art. 140 c.p.c., del prodromico avviso di liquidazione delle imposte;

1.2. con il terzo motivo si lamenta omesso esame di fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione circa l’esito negativo della ricezione della raccomandata informativa relativo alla suddetta notifica;

1.3. le doglianze, da esaminare congiuntamente, meritano accoglimento;

1.4. sul tema, costituisce ius receptum di questa Corte (cf. Cass. nn. 4657/2020, 17970/2019, 25985/2014) il principio per cui in tema di notificazione dell’accertamento tributario la notifica di un atto ai sensi dell’art. 140 c.p.c. si perfeziona con il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da detta norma;

1.5. qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall’art. 140 c.p.c., ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria, quindi, la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata;

1.6. si è ritenuto ancora che in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notifica della cartella di pagamento, atteso che la raccomandata informativa non era pervenuta nella sfera di conoscenza del contribuente ed era stata restituita al mittente, avendo l’ufficiale giudiziario erroneamente apposto la dicitura “trasferito” sulla relata, nonostante fosse rimasta invariata la residenza del destinatario) (cfr. Cass. n. 25079/2014; conformi Cass. n. 27825 e n. 9782 del 2018), mentre l’esibizione dell’avviso di ricevimento costituisce il presupposto per la verifica richiesta da Cass. n. 2683 del 2019 secondo cui, in tema di adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c., nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l’avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, rechi l’annotazione da parte dell’agente postale dell’accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l’ufficio postale;

1.7. nella specie, risulta pacifico che il messo notificatore ha proceduto ai sensi dell’art. 140 c.p.c., presso la corretta residenza anagrafica del contribuente e, riscontratane la temporanea assenza, effettuato gli adempimenti previsti per le ipotesi di cd irreperibilità relativa;

1.8. dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, regolarmente esibito in giudizio, si evince tuttavia che tale raccomandata non è stata consegnata in quanto l’addetto postale ha ritenuto che a quell’indirizzo il destinatario fosse sconosciuto;

1.9. con riferimento al regime applicabile alla raccomandata informativa di cui all’art. 140 c.p.c., è stato già affermato che in tema d’imposte del reddito, la nullità della notificazione dell’atto impositivo, eseguita ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e dell’art. 140 c.p.c., che consegue alla mancata affissione dell’avviso di deposito presso la casa comunale, è sanata, per raggiungimento dello scopo, dal ricevimento della raccomandata con la quale viene data notizia del deposito, la quale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell’atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo al regolamento postale, sicchè è sufficiente che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non dovendo risultare da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (cfr. Cass. n. 27479 del 2016), ed ancora che “in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, l’avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione (Cass. n. 14501 del 2016), nonchè da ultimo che in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e art. 140 c.p.c., la raccomandata con la quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendo finalità informativa e non tenendo luogo dell’atto da notificare, non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta ma solo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dal regolamento postale; pertanto, fatta salva querela di falso, non sussiste alcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio del destinatario e l’avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del plico (cfr. Cass. n. 24780 del 2018).

1.10. in applicazione di tale principi, va dunque ribadito che il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., necessita del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, con la conseguenza che, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla, mentre la notificazione è inesistente quando essa manchi del tutto ovvero sia stata effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, come, ad es., nel caso sia avvenuta in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano attinenza alcuna (o che non presentino alcun riferimento o collegamento) con il destinatario della notificazione stessa, risultando a costui del tutto estranea;

1.11. nella specie la notifica va necessariamente ritenuta nulla in quanto non può ritenersi che siano stati effettuati tutti gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c., per il perfezionamento del procedimento notificatorio, nè tale omissione è imputabile al destinatario;

1.12. la raccomandata, contenente la notizia del deposito presso la casa comunale dell’atto impositivo – atto che come risulta dalla relata non è stato consegnato al contribuente per una sua irreperibilità c.d. relativa – a causa di un errore o negligenza dell’ufficiale postale, che ha apposto sull’avviso di ricevimento la dicitura “indirizzo insufficiente” riferita al destinatario, pur essendone rimasta invariata la residenza, come già attestato dal messo notificatore che ne aveva constatato la temporanea assenza affiggendo anche l’avviso alla porta dell’abitazione, non è pervenuta senza sua colpa nella sua sfera di conoscibilità;

1.13. poichè l’avviso è stato a sua volta restituito al mittente, e quindi sussiste la prova del mancato recapito, non possono neanche trovare applicazione i principi in tema di presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., e neppure sussiste la prova dell’imputabilità al contribuente della mancata consegna, risultando al contrario attestato da un pubblico ufficiale che egli fosse reperibile presso quell’indirizzo e non ivi sconosciuto;

1.14. nè, peraltro, a fronte di una ipotesi di nullità della notifica, può ritenersi che tale vizio sia stato sanato per raggiungimento dello scopo, situazione che si realizza nell’ipotesi in cui il medesimo, in sede di ricorso giurisdizionale contro l’atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto dimostrando di averne avuto in ogni caso conoscenza (da ultimo vedi Cass. n. 11043 e n. 11051 del 2018 e n. 265 del 2019), contestazioni che in questo caso non risultano articolate;

2.1. all’accoglimento del primo e del terzo motivo consegue l’assorbimento del secondo motivo, con cui si lamenta violazione del D.P.R. n. 176 del 1981, art. 76, con riguardo alla decadenza intervenuta alla data della notifica della cartella impugnata per decorso del termine superiore a tre anni fissato dalla disposizione dianzi citata;

2.2. quanto alle conseguenze della nullità della notifica degli avvisi di accertamento, si evidenzia, infatti, che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, consente al contribuente di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, e spetterà quindi al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta, con la conseguenza che, nel primo caso dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale, con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda della decorrenza dei termini di decadenza, mentre nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza o meno di tale pretesa (cfr. Sez. U, n. 5791/2008, conforme Cass. n. 1144/2018);

2.3. ricorrendo nella fattispecie in esame il primo caso spetterà ai Giudici di merito, pertanto, anche pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi) (Cass. S.U., n. 5791/2008);

3. conclusivamente, il ricorso va accolto sul primo e terzo motivo, assorbito il secondo;

4. la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso sul primo e terzo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

 

 

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