Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4772 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. I, 26/02/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 26/02/2010), n.4772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.P.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 23 5, presso l’avvocato DI GIOIA

GIULIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

15/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

03/12/2 009 dal Consigliere Dott. BERNABAI Renato;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIULIO DI GIOIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12 Ottobre 2001 il sig. D.P.G. conveniva dinanzi la Corte d’appello di Roma il Ministero della Giustizia per ottenere l’equa riparazione del danno da violazione del termine ragionevole del processo promosso nei confronti del Ministero dell’Interno con ricorso depositato il 3 giugno 1994 dinanzi al giudice del lavoro di Benevento, avente ad oggetto la rivalutazione e gli interessi legali sulle provvidenze economiche lui spettanti, quale invalido civile, ed erogate in ritardo, sulla base della sentenza della Corte costituzionale 27 aprile 1988 numero 497 (dichiarativo dell’illegittimita’ costituzionale, in riferimento all’art. 2 Cost. e all’art. 38 Cost., comma 2, del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 13 convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui, prescrivendo per la generalita’ dei lavoratori l’indennita’ ordinaria di disoccupazione involontaria nella misura fissa di L. 800 giornaliere, omette di prevedere un meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato):

processo, definito con sentenza di accoglimento della domanda emessa il 4 maggio 2001.

Esponeva di aver agito in data 17 dicembre 1999 dinanzi la Corte europea dei diritti dell’uomo, che, allo stato, non aveva ancora assunto alcuna decisione sulla ricevibilita’ del ricorso.

Integrato il contraddittorio con la costituzione del Ministero della giustizia, la Corte d’appello di Roma, con decreto 31 marzo 2003, accertata la violazione del termine ragionevole del processo, liquidava l’equo indennizzo in Euro 600,00, oltre alla rifusione delle spese di giudizio.

In accoglimento del successivo ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza 16 marzo 2006, cassava la decisione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, statuendo che il danno non patrimoniale, seppur non in re ipsa, era presuntivamente riconoscibile in caso di ritardo irragionevole nella definizione di un processo, salvo circostanze specifiche che lo escludessero, il cui onere probatorio ricadeva sulla parte convenuta.

Riassunta ritualmente la causa, la Corte d’appello di Roma, con decreto 15 novembre 2007, accertava il ritardo irragionevole in anni tre e mesi due, detratti i rinvii dovuti a richiesta di parte o ad astensione del foro, e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 1500,00, in considerazione della modestia della posta in giuoco, oltre interessi legali e spese di giudizio.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione il D. P., deducendo la carenza di motivazione in ordine alla determinazione dell’equo indennizzo, in misura inferiore ai parametri consolidati della giurisprudenza alla corte europea, nonche’ l’omessa pronuncia in ordine alla rifusione delle spese dei precedenti gradi di giudizio.

All’udienza del 3 dicembre 2009 il Procuratore generale e il difensore del ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ fondato nei limiti di cui appresso.

Questa Corte ha piu’ volte precisato (Cass., sez. 1, 1 Marzo 2007, n. 4845; Cass. s.u. 26 Gennaio 2004, n. 1340; Cass. 23 Aprile 2005, n. 8568) che, ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, e’ segnato dal rispetto della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che e’ configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte Europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purche’ in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. Tale regola di conformazione, inerendo ai rapporti tra la citata legge e la Convenzione ed essendo espressione dell’obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo, ha natura giuridica, onde il mancato rispetto di essa da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge, denunziabile dinanzi alla Corte di Cassazione. Pertanto, poiche’ la Corte Europea (con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 Novembre 2004) ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione di tale indennizzo, si deve ritenere illegittima una liquidazione inferiore ad Euro 500,00 per un anno di ritardo;

In carenza della necessita’ di ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, decidendo nel merito, in assenza della necessita’ di ulteriori accertamenti, cassato il decreto in parte qua, liquida quindi l’indennizzo dovuto in Euro 2250,00 con gli interessi legali dalla domanda. Tale somma tiene conto della modestia della posta in giuoco accertata dalla corte territoriale che giustifica la diminuzione dell’indennizzo ordinario nella misura inferiore di Euro 750,00 per anno.

Pure fondata appare la censura in ordine all’omessa pronunzia sulle spese processuali, cumulativamente liquidate (per l’intera procedura), senza che sia possibile sceverare le imputazioni ai singoli gradi di giudizio, e, al loro interno, alle specifiche voci.

Decidendo nel merito, ex art. 384 c.p.c., si condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del giudizio dinanzi alla corte d’appello di Roma in primo grado in complessivi Euro 840,00 di cui Euro 310,00 per diritti ed Euro 480,00 per onorari, oltre le spese generali degli accessori di legge; per il primo giudizio di cassazione in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 1000,00 per onorari, o per le spese generali e gli accessori legge; per il giudizio di rinvio in complessivi Euro 840,00 di cui Euro 310,00 per diritti ed Euro 480,00 per onorari, oltre le spese generali accessori di legge.

Le spese della presente fase di legittimita’ seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Spese tutte, da distrarre in favore dell’avv. Giulio Di Gioia, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di D.P.G., della somma di Euro 2250,00, con gli interessi legali dalla domanda;

– Condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 840,00 di cui Euro 310,00 per diritti ed Euro 480,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; nonche’ delle spese del primo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori legge; del giudizio di rinvio, liquidate in complessivi Euro 840,00 di cui Euro 310,00 per diritti ed Euro 480,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

– condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori legge;

dispone la distrazione delle spese sopra liquidate in favore dell’avv. Giulio Di Gioia, antistatario.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

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