Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4772 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 24/02/2020), n.4772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6985-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CINEROMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI 22/A,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA PANTELLINI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MASSIMO NUZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4733/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 22497/16,sez 2, accoglieva il ricorso proposto dalla Cineroma srl avverso la cartella di pagamento (OMISSIS) per Ires 2011

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 4733/1/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

Ha resistito con controricorso la Cineroma srl.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8 bis e del D.M. 7 maggio 2009, art. 8, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere il giudice di secondo grado ritenuto emendabile in sede contenziosa l’errore di mancata compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi nonostante l’intervenuta decadenza.

Il motivo è manifestamente infondato.

Va anzitutto precisato in via di fatto che – come già accertato dalla Commissione regionale – la società contribuente non dichiarava il credito d’imposta per incentivi al cinema omettendo di compilare il quadro RU nel modello unico dell’anno 2011 e così come quello quello del 2012, ma nello stesso anno 2011 compensava il complessivo predetto credito con due presentazioni del modello F24. Solo infine in data 9.11.15 emendava l’errore commesso con dichiarazioni integrative.

Chiariti questi elementi di fatto va rammentato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno in tema di emendamenti alla dichiarazione dei redditi ed alla loro decadenza affermato i seguenti principi.

“La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Il rimborso dei versamenti diretti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis.

Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria. ” (Cass. sez un 13378/16)

Anche la successiva giurisprudenza di questa Corte ha ribadito che è riconosciuta comunque ” la possibilità per il contribuente di “opporsi” in sede contenziosa alla maggiore pretesa tributaria della amministrazione finanziaria, ma non è consentito al contribuente, che ha pagato maggiori somme rispetto a quelle dovute, di opporre in compensazione tali somme alle pretese della amministrazione, nè allo stesso modo, di chiedere la restituzione delle stesse somme nel corso del giudizio instaurato avverso il silenzio rifiuto opposto alla richiesta di rimborso, qualora la stessa sia stata presentata oltre il termine di decadenza espressamente previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, atteso che il principio della deducibilità anche in giudizio di eventuali errori commessi dal contribuente nella dichiarazione dei redditi non può essere utilizzato per eludere i termini decadenziali espressamente previsti dalla legge (Sez.U. n. 13378 del 2916 pag. 6/7 motivazione); in ogni caso il principio della generale emendabilità della dichiarazione consente di opporsi in sede di giudizio ad una pretesa dell’Amministrazione finanziaria contenuta in un atto impositivo (avviso di accertamento; cartella di pagamento), (Cass. 30151/19).

Il collegio osserva che nel caso di specie non si verte in ipotesi di istanza di rimborso, non essendo questa mai stata presentata, nè di richiesta di compensazione di maggiori somme versate rispetto a pretese dell’Amministrazione in quanto la ricorrente non ha pagato somme maggiori rispetto a quelle dovute, avendo in sede di pagamento con i modelli F 24 versato le imposte previa detrazione dei contributi per cui è causa ad essa spettanti per effetto delle produzioni cinematografiche effettuate.

Non ricorrono dunque nel caso di specie le circostanze ostative alla generale possibilità di opporsi in sede di giudizio alle pretese dell’Amministrazione facendo valere l’errore verificatosi in sede di dichiarazione dell’anno 2011 per l’omessa compilazione del quadro RU.

Il ricorso va respinto.

La complessità della questione ed i contrasti giurisprudenziali in precedenza esistenti consentono la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 24 febbraio 2020

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