Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4772 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 14/02/2022), n.4772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6192-2021 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, elettivamente domiciliata in Tremestieri

Etneo, Via Diodoro Siculo, 6, presso lo studio dell’avvocato ROSALIA

CAPONE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

PAISIELLO, 15, presso lo studio dell’avvocato PIETRO DAVIDE SARTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE ANTONUCCIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 948/2020 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata

il 09/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2022 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Riscossione Sicilia spa ha proposto ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di Siracusa di conferma di sentenza del giudice di pace su opposizione a ruoli esattoriali;

2. G.R. ha resistito con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con due motivi si censura la sentenza del Tribunale di Siracusa nella parte in cui ha ritenuto impugnabile l’estratto di ruolo nonostante l’avvenuta notifica delle cartelle sottostanti.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: Il motivo è manifestamente infondato in applicazione del principio secondo cui: “In materia di riscossione di crediti previdenziali, l’impugnazione dell’estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando – sul piano dell’interesse ad agire – uno stato oggettivo di incertezza sull’esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l’intervento del giudice” (Sez. L., Sentenza n. 29294 del 2019).

Il principio è applicabile anche ad altri crediti non di natura previdenziale.

Nella specie la società ricorrente asserisce di aver depositato la notifica delle cartelle, ma nella sentenza si afferma espressamente che tale notifica non è avvenuta, mentre sul punto il ricorso è del tutto generico.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. La memoria di Rosa G. è adesiva alla proposta mentre la ricorrente non ha depositato memoria.

4. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3000 più 200 per esborsi.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

 

 

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