Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4771 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. I, 26/02/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 26/02/2010), n.4771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA SICILIA 23 5, presso l’avvocato DI GIOIA GIULIO, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

23/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. BERNABAI Renato;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIULIO DI GIOIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12 ottobre 2001 la signora L.E. conveniva dinanzi la Corte d’appello di Roma il Ministero della Giustizia per ottenere l’equa riparazione del danno da violazione del termine ragionevole del processo da lei promosso, nella qualita’ di erede di V.A., il 6 marzo 1995 nei confronti del Ministero dell’Interno dinanzi al giudice del lavoro di Benevento, per ottenere gli interessi e la rivalutazione sulle provvidenze economiche spettanti al suo dante causa quale invalido civile ed erogate in ritardo: processo, definito in primo grado con sentenza 9 dicembre 1999.

Esponeva di aver agito in data 16 novembre 2000 dinanzi la Corte europea dei diritti dell’uomo, che pero’ non aveva ancora assunto alcuna decisione sulla ricevibilita’ del ricorso.

Integrato il contraddicono, con la costituzione del Ministero della giustizia, la Corte d’appello di Roma, con decreto emesso il 14 giugno 2002, rigettava la domanda per difetto di prova del danno, con compensazione delle spese di giudizio.

In accoglimento del successivo ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza 9 febbraio 2006, cassava la decisione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, statuendo che il danno non patrimoniale, seppur non in re ipsa, era presuntivamente riconoscibile in caso di ritardo irragionevole nella definizione del processo, salvo circostanze specifiche che lo escludessero, il cui onere probatorio ricadeva sulla parte convenuta.

Riassunta ritualmente la causa, la Corte d’appello di Roma, con decreto 23 ottobre 2007, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 1600,00, oltre interessi legali e spese di giudizio.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la signora L., deducendo la violazione dei minimi tariffari inderogabili, nonche’ il difetto di motivazione, nella liquidazione delle spese relative ai vari gradi di giudizio, omissiva altresi’ del rimborso delle spese generali.

All’udienza del 3 dicembre 2009 il Procuratore generale ed il difensore della ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ fondato nei limiti di cui appresso.

Premesso che le spese del giudizio di merito devono essere liquidate sulla base delle tariffe vigenti per il giudizio di cognizione dinanzi alla corte d’appello, e non per i procedimenti in Camera di consiglio, si osserva che la loro concreta determinazione omette il primo grado di giudizio e non rispetta, in effetti, i parametri legali inderogabili, limitatamente al giudizio di rinvio, oltre a non ricomprendere la voce relativa alle spese generali.

In carenza della necessita’ accertamenti di merito, cassato il decreto in parte qua, si puo’ procedere alla decisione nel merito, liquidando le spese relative al giudizio dinanzi alla Corte d’appello di Roma, in primo grado, in complessivi Euro 840,00 di cui Euro 310,00 per diritti ed Euro 480,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; per il giudizio di rinvio in complessivi Euro 840,00 di cui Euro 310,00 per diritti ed Euro 480,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Le spese della presente fase di legittimita’ seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Spese tutte, da distrarre in favore dell’avv. Giulio Di Gioia, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 840,00 di cui Euro 310,00 per diritti ed Euro 480,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge, e del giudizio di rinvio, liquidate in complessivi Euro 840,00 di cui Euro 310,00 per diritti ed Euro 480,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

– condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

– dispone la distrazione delle spese sopra liquidate in favore dell’avv. Giulio Di Gioia, antistatario.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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