Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4771 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 24/02/2020), n.4771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3367-2018 proposto da:

COMUNE DI VIBO VALENTIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO SAVONAROLA 39,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DESTITO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PASQUALE CONTARTESE;

– ricorrente –

contro

B.U.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1896/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 22/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia, con sentenza n. 950/14,sez 1, rigettava i ricorsi riuniti proposti da B.U. avverso gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS).

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Calabria che, con sentenza 1896/2017, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza il Comune di Vibo Valentia ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.

Non ha resistito con controricorso il contribuente.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il Comune censura la sentenza impugnata laddove la stessa ha sostenuto che era incontestata in giudizio la circostanza che il terreno del contribuente, già edificabile, era stato successivamente incluso in area R3 ad alto rischio idro-geologico con conseguente inedificabilità assoluta.

Con il secondo motivo contesta la decisione della CTR laddove ha ritenuto che fossero inedificabili tutti i terreni inclusi in area R3.

Il primo motivo è manifestamente fondato.

Invero la sentenza impugnata afferma che era ” incontestata la circostanza” che il terreno del contribuente fosse stato inserito in area P3 con conseguente soggezione a vincolo di assoluta inedificabilità.

Tale circostanza non appare trovare riscontro alla realtà processuale.

Invero il Comune ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, ha riportato i brani sia delle controdeduzioni depositate in primo grado, in data 8.11.13, che di quelle depositate nel giudizio di appello, in data 18.5.17, (entrambi i documenti sono stati depositati agli atti) ove veniva dedotto che i terreni del contribuente erano edificabili in quanto ubicati nel territorio di Vibo città e dunque al di fuori delle zona interessate dai vincoli idrogeologici disposti dall’autorità commissariale (Vibo marina e Bivona).

Inoltre, il Comune aveva altresì contestato, in base alla documentazione prodotta, che in ogni caso si trattasse di un vincolo di inedificabilità assoluta in quanto nelle more degli adeguamenti degli strumenti di pianificazione al rischio idrogeologico era comunque consentita l’emanazione di titoli edilizi compatibili con il rischio idrogeologico nelle aree da questo interessate.

La motivazione della sentenza impugnata appare pertanto affetta da nullità in quanto ha omesso ogni valutazione degli argomenti difensivi proposti dal Comune oltre che della documentazione ad essi sottostante.

Il primo motivo va quindi accolto restando assorbito il secondo.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Calabria, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 24 febbraio 2020

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