Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4771 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 23/02/2021), n.4771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso n. 12858-2012, proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, cf (OMISSIS), in persona del Direttore p.t.,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende.

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ AZIENDA TRASPORTI MILANESI s.p.a., cf (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Mercalli n. 11,

presso lo studio dell’avv. Leonardo Perrone, dal quale, anche

disgiuntamente all’avv. Giuseppe Marini, è rappresentata e difesa.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza n. 178/06/2011 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata il 17.11.2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18

novembre 2020 dal Consigliere Dott. Francesco FEDERICI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate aveva impugnato la sentenza n. 178/06/2011 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 17.11.2011 che, confermando la sentenza di primo grado, aveva annullato l’avviso d’accertamento con cui era stato rideterminato, ai fini Irap per l’anno d’imposta 2004, l’imponibile della Azienda Trasporti Milanesi s.p.a., riconoscendo nello specifico l’assoggettabilità ad imposta dei contributi pubblici erogati dalla Regione Lombardia a copertura dei disavanzi di gestione. Era seguito il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza n. 439/01/2010, e dinanzi alla Commissione tributaria regionale lombarda, con la sentenza ora impugnata, con l’annullamento dell’atto impositivo.

L’Amministrazione finanziaria aveva impugnato la decisione dinanzi a questa Corte affidandosi ad un unico motivo.

Si era costituita l’ATM s.p.a., contestando le ragioni della ricorrente e proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato.

Nelle more del giudizio, con “richiesta di sospensione del giudizio” datata 25/09/2017, la contribuente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni in L. 21 giugno 2017, n. 96; ha quindi chiesto la definizione agevolata della controversia tributaria.

L’Agenzia delle entrate, con istanza datata (OMISSIS), premesso che con nota della D.R. della Lombardia è stato comunicato “che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione” ha chiesto che la Corte dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3.

Diritto

CONSIDERATO

che:

ricorrono i presupposti previsti dall’art. 11 cit., e pertanto si deve disporre in conformità dell’istanza.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e dichiara che le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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