Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4771 del 11/03/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4771 Anno 2016
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 2603-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
CIM COSTRUZIONI INGEGNERI MATRICARDI SRL;

intimato

avverso la sentenza n. 118/2008 della COMM.TRIB.REG.

A4M4)
di….„ NCOSTA, depositata il 17/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 11/03/2016

udienza del 13/10/2015 dal Consigliere

Dott.

LAURA

TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE

SOCIO che ha

chiesto l’accoglimento;
P.M. in

persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. IMMACOLATA ZENO

l’accoglimento del ricorso.

che ha concluso per

udito il

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RITENUTO IN FATTO

2. Tale decisione trovava conferma nella sentenza n. 118/07/08 della Commissione
Regionale delle Marche, depositata il 17.12.2008 e non notificata.
Secondo giudice di appello la rettifica operata con riferimento alle provvigioni maturate
dalla società CO.PRES SRL non era legittima in quanto la contestazione aveva
riguardato una mera imprecisione terminologica nella descrizione della prestazione,
dovuta al fomiterc, e cioè “fornitura- in luogo di cuStrtiZiOni in appalto”. Re,11711 che ne
fosse stata contestata la certezza e l’inerenza: sosteneva che, anche in mancanza di
contratti, dal verbale di constatazione risultavano evidenti collegamenti ad un capporto
di subappalto che, di fatto, esisteva.
Quanto all’ammortamento per lire 115.067.634 chiariva di considerare determinate la
circostanza che i beni, impiegati per assemblare dei ponteggi, erano di valore inferiore
al milione, per cui i costi potevano essere riconosciuti come “d’esercizio” in maniera
totale.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,
affidandosi a due motivi. L’intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia l’insufficienza della
motivazione circa il fatto costituito dalla certezza, requisito la cui sussistenza è stata
contestata dall’ufficio sia nell’avviso che nel corso del giudizio, e dalla documentazione
del costo di cui alla fattura, per avere il giudice d’appello omesso di considerare che la
contribuente non aveva prodotto alcun contratto o documentazione relativi alle
prestazioni ambiguamente descritte in fattura come “fornitura di edifici”, conferendo
rilevanza probatoria alle generiche affermazioni del verbale di constatazione in ordine al
frequente ricorso della contribuente a sub-appalti: affermazioni dalle quali non poteva
trarsi la prova che la specifica lavorazione descritta nella fattura contestata fosse un subappalto – e non, come espresso nella fattura, una intermediazione nella compravendita di
immobili -, e che quell’appalto fosse stato conferito alle ditte menzionate nella fattura
stessa.
1.2. Il motivo è fondato.
1.3. Va anzitutto premesso che, come in più occasioni questa Corte ha avuto modo di
chiarire, “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l’onere
della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dal l’Amministrazione
finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente

R.G.N. 2603/2010
Cons. est. Lauro Tricorni

1. La Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno con la sentenza n. 254/03/05
accoglieva l’impugnazione proposta dalla società C.I.M. Costruzioni Ingegneri
Matricardi SRL avverso l’avviso di accertamento n.R9G03T200311 per IVA, IRPEG ed
IRAP per l’anno di imposta 1999, con il quale era stato rettificato il reddito in ragione
del disconoscimento del costo conseguente ad una fattura per provvigioni emessa dalla
Co.Pre.S SRL ed del mancato riconoscimento dell’importo di lire 115.067.634 per
ammortamenti industriali per componenti di un ponteggio metallico ( tavole di lamiera,
giunti, parapetti, ferro tubolare), considerati di costo non inferiore al milione di lire.

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1.4. Nella specie la Commissione regionale, in relazione alle scarne ed equivoche
indicazioni della fattura – “provvigioni per fornitura di edifici commerciali ed
artigianali” – ha affermato che “la semplice imprecisione adoperata dal fornitore per
quantificare le sue provvigioni, e cioè “fornitura” anziché “costruzioni in appalto” non
poteva comportare il disconoscimento dell’operazione e del relativo costo”. E ciò in
quanto “anche in mancanza di contratti stipulati peraltro non obbligatori in forma scritta
con la società che aveva emesso la fattura, risultano evidenti collegamenti ad un
rapporto di subappalto che, di fatto, esiste”. Ma tale rilievo, come si evince dalla stessa
sentenza impugnata, trae fondamento dalla generica osservazione, contenuta in un passo
del verbale di constatazione, circa la preferenza della società contribuente per “il
subappalto per lavori specifici a terze ditte anziché assumere altra manodopera
specializzata”, non occupando la contribuente personale sufficiente ne’ possedendo
rilevanti beni strumentali. Una siffatta motivazione si appalesa come insufficiente. Privo
di tenuta logica è poi il rilievo secondo cui “poiché la deducibilità del costo si basa sulla
sua certezza ed inerenza, elementi non contestati dall’ufficio, la semplice imprecisione
della descrizione, unico elemento contestato dall’ufficio, non può valere a disconoscere
la sua rilevanza fiscale” :come questa Corte ha già affermato in fattispecie identica
(Cass. n. 2179/2015) la contestazione della deducibilità del costo per insufficiente
documentazione della prestazione, infatti, mette in dubbio proprio la sua certezza e la
sua inerenza all’attività del contribuente.
2.1.Con il secondo motivo la ricorrente Amministrazione lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art.67, comma 6, (oggi art.102, comma 5,) del DPR n.91711986
(art.360, comma 1, n.3, cpc) da parte della CTR per avere ritenuto integralmente
deducibili le spese in esame nell’esercizio in cui sono state sostenute in base al
presupposto che detti beni ( tavole di lamiera, giunti, parapetti, ferro tubolare) erano
suscettibili di essere assemblati in beni utilizzabili di valore inferiore al milione di lire,
quando invece, in base ad una corretta interpretazione del citato articolo, la spesa, per
essere integralmente deducibile nell’esercizio in cui è stata sostenuta, deve riferirsi a
beni che, di per sé considerati, siano suscettibili di autonoma utilizzazione intesa come
idoneità individuale del bene allo svolgimento di una funzione propria nel ciclo di
impresa, del tutto irrilevante essendo la circostanza che gli stessi beni possano
eventualmente essere assemblati in altri beni di valore inferiore al milione di lire
suscettibili di autonoma utilizzazione.
2.2. Il motivo è fondato.
2.3. Pur ricordando che questa Corte ha affermato che “la lettera del D.P.R. n. 917 del
1986, art. 67, comma 6, ai sensi della quale “per i beni il cui costo unitario non è
superiore a L. 1.000.000 (ora Euro 516,46), è consentita la deduzione integrale delle
spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute”, e la relativa ratio, che
appare intuitivamente individuabile nella finalità di semplificare gli adempimenti dei
contribuenti ed i controlli degli Uffici in merito alla deduzione di spese di piccolo
importo, non autorizzano un’interpretazione restrittiva, ma inducono, invece, a ritenere

R.G.N. 2603/2010
Cons. est. Laura Tritami

che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una
documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza
economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di
un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa” (Cass. n. 21184 del 2014).

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2.4. Come si evince proprio dalla sentenza impugnata, i molteplici beni risultavano privi
di autonomia funzionale e non erano nemmeno strumentali all’utilizzazione di altri beni,
giacche costituivano la componentistica necessaria per la realizzazione, mediante
successive lavorazioni di montaggio e smontaggio, anche ripetute, di beni del tutto
diversi, e cioè i ponteggi.
La circostanza che i ponteggi possano essere assemblati anche in unità di valore
inferiore al milione di lire, come sembra assumere, peraltro assertivamente, la CTR, è
irrilevante perché confonde inopinatamente i beni oggetto dell’accertamento, con uno
dei possibili prodotti della successiva lavorazione, senza tenere conto del fatto che si
tratta di componentistica riutilizzabile e da assemblare in relazione alle specifiche e
variabili esigenze produttive.
3. In conclusione il ricorso va pertanto accolto su entrambi i motivi, la sentenza
impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della
Commissione Tributaria Regionale delle Marche per il riesame alla luce dei principi
espressi e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di cassazione,
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra
sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche.
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 13 ottobre 2014.1

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integralmente deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute (e non assoggettate ad
ammortamento pluriennale) le spese di acquisizione non solo di tutti i beni, di valore
inferiore a quello sopra indicato, dotati di specifica ed autonoma oggettiva individualità,
ma anche di quelli destinati a svolgere una funzione strumentale all’utilizzazione di altro
bene (Cass. n. 14042/ 2011 e 23996/2013 in motivazione), va tuttavia osservato che nel
caso in esame non ricorre alcuna di queste fattispecie e la sentenza impugnata anche sul
punto è da emendare.

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