Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4770 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 24/02/2020), n.4770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 291-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2276/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 2276/9/18 depositata in data 18 maggio 2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza n. 1751/41/16 della Commissione tributaria provinciale di Milano, la quale aveva accolto il ricorso di Lottomatica Videolot Rete Spa contro l’avviso di accertamento con cui veniva contestata l’evasione del PREU slot-machines 2009 in relazione ad un apparecchio non rispondente alle previsioni di legge.

2. In particolare, a seguito di un accesso del marzo 2009 presso l’esercizio commerciale sito in Milano i militari della Guardia di Finanza rilevavano la presenza di una slot machine istallata e in uso benchè risultasse dichiarato “bloccato a magazzino” e privo del prescritto collegamento alla rete telematica di cui al D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, comma 4. Faceva seguito la contestazione all’esercente, all’installatore e al concessionario della rete telematica, odierna contribuente, per il corrispondente mancato versamento del PREU. La CTR confermava la decisione di primo grado ritenendo il concessionario, sulla base della normativa applicabile, responsabile per le contestate violazioni solo ove non fossero identificabili autori dell’illecito;

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia deducendo un unico motivo. La contribuente non si è difesa, restando intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 Con un unico motivo dedotto – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- l’Agenzia ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 39, comma 13, e art. 39 quater, conv. in L. n. 326 del 2003, del D.L. n. 78 del 2009, art. 15, comma 8 quaterdecies, conv. in L. n. 102 del 2009, e dell’art. 11, disp. legge in generale, per aver la CTR escluso la responsabilità solidale del concessionario della rete telematica nonostante fossero identificati gli autori dell’illecito per cui è causa riscontrato nel marzo 2009 in Milano.

2. La censura è fondata.

2 1 Va reiterato che “In tema di prelievo erariale unico (cd. PREU) sulle somme giocate mediante apparecchi da intrattenimento, ex art. 110 T.U.L.P.S., comma 6, nell’ipotesi di trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 39 quater, comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003, nel testo introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1 (applicabile “ratione temporis” ed anteriore alla modifica di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 15, conv. in L. n. 102 del 2009), il concessionario di rete è responsabile in via principale per l’imposta evasa (cd. maggior PREU) ed i relativi accessori e sanzioni in caso di omessa identificazione dell’autore dell’illecito, mentre, qualora quest’ultimo sia identificato, ne risponde con lo stesso a titolo solidale.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 13116 del 25/05/2018, Rv. 648667 – 01).

2.2 La sentenza è così apertamente confliggente con i principi di diritto sopra richiamati, in una controversia in termini, avendo indebitamente escluso alla luce della normativa ratione temporis applicabile in relazione all’illecito riscontrato, la responsabilità solidale del concessionario della rete telematica nonostante fossero identificati gli autori dell’illecito.

2.3 In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR, in diversa composizione, affinchè si attenga all’enunciato principio e provveda alla liquidazione delle spese di del grado di appello, oltre a quelle del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 24 febbraio 2020

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