Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4770 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.23/02/2017),  n. 4770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10610/2015 proposto da:

Z.M.L., Z.D., Z.G., Z.R.,

M.A., ZA.GI., Z.L., N.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA D’ARA COELI 1, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO COSIMO CUPPONE, che li rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLEMENTE IX 10, presso lo

studio dell’avvocato LUCIA FELICIOTTI, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

UCI – UFFICIO CENTRALE ITALIANO, in persona del suo legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA A. MANCINI

4, presso lo studio dell’avvocato GUIDO CECINELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO CARINI giusta

procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

e contro

G.G., T.K., ALISAN ULUS TAS AS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1312/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

29/10/2014, depositata il 04/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Antonio Cuppone difensore dei ricorrenti che si

riporta al ricorso;

udito l’Avvocato Lucia Feliciotti difensore del controricorrente che

si riporta al controricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. M.A. e altri sei prossimi congiunti di Z.A., tragicamente scomparso il (OMISSIS) in conseguenza di un sinistro stradale, nonchè N.P., dichiaratasi convivente more uxorio di questi, hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Brescia 4.11.2014 n. 1312, pronunciata all’esito del giudizio da essi promosso nei confronti dei responsabili e dei rispettivi assicuratori (ovvero dell’UCI).

2. Col primo motivo di ricorso, riferibile alla posizione della sola N.P., la ricorrente lamenta l’error in procedendo e la violazione dell’art. 115 c.p.c..

Sostiene che la sentenza impugnata ha rigettato la sua domanda di risarcimento, ritenendo non dimostrata una stabile convivenza con la vittima. Soggiunge tuttavia che tale circostanza di fatto si sarebbe dovuta ritenere ammessa perchè non contestata, ai sensi dell’art. 115 c.p.c.. Spiega che la convenuta Groupama aveva infatti contestato la sua pretesa in modo generico; mentre l’altra convenuta (UCI s. coop. a r.l.) si era difesa limitandosi a richiamare le deduzioni svolte dalla Groupama.

2.1. Il motivo appare manifestamente infondato.

Per un verso, infatti, l’art. 115 c.p.c., nel testo attualmente vigente, non si applica al presente giudizio, giusta la previsione di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1, la quale ha stabilito che “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore (avvenuta il 4 luglio 2009)”.

Per altro verso, pur essendo indubbio che già prima della novella dell’art. 115 c.p.c., il principio di “non contestazione” dovesse ritenersi immanente nel nostro ordinamento processuale, esso nel caso di specie non è stato violato dalla Corte d’appello.

Risulta infatti dall’esame degli atti, consentito a questa Corte dalla natura del vizio denunciato, che la Groupama costituendosi in primo grado negò in modo sì sintetico, ma inequivoco, la sussistenza d’un rapporto di coabitazione e convivenza more uxorio tra l’attrice N.P. e la vittima. E trattandosi di mera negazione del fatto costitutivo della pretesa, il convenuto che intendesse contestarlo non aveva altro onere che negarne l’esistenza.

Quanto alla posizione dell’UCI, questi intese formulare le proprie difese con una relatio perfecta alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla Groupama: e dunque anche in questo caso ci troviamo dinanzi ad una presa di posizione non equivoca.

3. Col secondo motivo di ricorso la madre ed i fratelli della vittima lamentano che la Corte d’appello avrebbe:

(a) sottostimato l’entità reale del danno non patrimoniale da essi rispettivamente patito;

(b) negato loro il diritto al risarcimento del “danno da perdita della vita”.

3.1. Il motivo è manifestamente infondato in tutte e due i profili in cui si articola.

Quanto al primo profilo (stima del danno), la Corte d’appello ha indicato di quali elementi di fatto ha tenuto conto nella aestimatio, ed ha chiaramente spiegato che il risarcimento doveva attestarsi verso la soglia inferiore della “forbice” prevista dalle tabelle in uso nel locale ufficio giudiziario, a causa della mancata dimostrazione di particolarità del caso concreto.

Nessuna violazione, dunque, nè dell’art. 1226 c.c., nè dell’art. 2059 c.c., è ipotizzabile.

Stabilire, poi, se l’angoscia provocata dalla morte d’un congiunto nel caso concreto debba essere risarcita con 10, 100 o 1.000 è questione di puro fatto, riservata al giudice di merito e non sindacabile in questa sede di legittimità.

3.2. Quanto al secondo profilo (danno da perdita della vita), a prescindere dal rilievo che esso non risulta mai domandato in primo grado, resta il fatto che la configurabilità di tale danno è stata definitivamente esclusa dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015, Rv. 635985).

4. Col terzo motivo di ricorso, riferibile a tutti i ricorrenti congiuntamente, viene denunciata la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto di compensare per metà le spese dei due gradi di giudizio.

4.1. Il motivo è manifestamente infondato, nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c.: ed infatti la parte vittoriosa non è stata certo condannata alla rifusione delle spese in favore della parte soccombente.

Nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 92 c.p.c., il motivo è del pari infondato.

Il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2002, ed ad esso si applica dunque l’art. 92 c.p.c., nel testo previgente alle modifiche introdotte (le prime di una lunga serie) dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1. Tali modifiche, in virtù della previsione contenuta nell’art. 2, comma 4, della suddetta legge, si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1 marzo 2006.

Pertanto la norma applicabile al giudizio d’appello era quella che consentiva la compensazione delle spese nel caso di “giusti motivi”: ed è orientamento risalente ed unanime di questa Corte, quello secondo cui il divario tra petitum e decisum costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.

5. Si propone pertanto il rigetto del ricorso”.

2. Nessuna delle parti ha depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Il ricorso va, di conseguenza, rigettato.

2. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

2.1. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna M.A., Z.G., Z.R., Z.L., Z.D., Za.Gi., N.P., in solido, alla rifusione in favore di Ufficio Centrale Italiano – UCI soc. cons. a r.l. delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 3.000, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

-) condanna M.A., Z.G., Z.R., Z.L., Z.D., Za.Gi., N.P., in solido, alla rifusione in favore di Groupama Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 3.000, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di M.A., Z.G., Z.R., Z.L., Z.D., Za.Gi., N.P., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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