Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 477 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 11/01/2017, (ud. 26/01/2016, dep.11/01/2017),  n. 477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13493-2014 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.f. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

ELISABETTA LANZETTA, SEBASTIANO CARUSO, FRANCESCA FERRAZZOLI,

CHERUBINA CIRIELLO, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato FRANCO

BOUCHE’, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2142/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 22/05/2013 r.g.n. 6064/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’avvocato GIANNICO GIUSEPPINA per delega verbale Avvocato

LANZETTA ELISABETTA;

udito l’avvocato BOUCHE’ FRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per raccoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Bari, con sentenza depositata il 21/5/2013, rigettava il gravame proposto dall’INPS, nei confronti di T.F., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede e, accogliendo l’appello incidentale spiegato dal T., in parziale riforma della detta sentenza, condannava l’INPS a corrispondere al dipendente l’ulteriore somma di Euro 7.243, a titolo di differenze retributive relative al periodo 1/7/1998-22/11/1998, oltre accessori di legge e spese del doppio grado.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’INPS articolando due motivi ulteriormente illustrati da memoria depositata ai sensi dell’art. 378 del codice di rito.

Il T. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Istituto ricorrente, denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c. lamentando che la Corte di Appello abbia ritenuto inammissibile l’allegazione contenuta nell’atto di gravame. di un fatto diverso (esercizio di mansioni non dirigenziali) da quello che in primo grado le parti avevano dato per acquisito (espletamento di mansioni a contenuto dirigenziale) ed abbia altresì ritenuto inammissibile, anche in questa sede, la produzione della Delib. n. 799 del 1998.

1.1. Il motivo presenta evidenti profili di inammissibilità.

Invero la delibera INPS cui si fa riferimento non è stata nè trascritta, nè prodotta, in violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 6, costituendo onere della parte ricorrente di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014, cit.). Il ricorso per cassazione deve, pertanto, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 1435/2013; Cass. n. 23675/2013; Cass. n. 10551/2016) e deve altresì recare la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda, in ossequio del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità la violazione dell’art. 112 c.p.c., fattispecie riconducibile ad una ipotesi di error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, per la quale la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto processuale, il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali è condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento, da parte del ricorrente, dell’onere di indicare compiutamente, e non già per riassunto del loro contenuto, gli atti processuali dai quali emerga il vizio denunciato (Cass. n. 6361/2007; Cass. n. 21226/2010).

2. Con il secondo motivo l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

2.1 Il motivo non è meritevole di accoglimento, in quanto, oltre a tendere ad una nuova valutazione del fatto (l’apprezzamento, già operato da parte dei giudici di merito della natura dirigenziale delle mansioni esercitate pur nella sopravvenienza del nuovo modello organizzativo adottato dall’Istituto), non riferisce con esattezza quali mansioni il T. avesse svolto, con ciò incorrendo nella violazione dell’art. 366 c.p.c..

Deve, dunque, affermarsi, per tutte le considerazioni che precedono, che neppure il secondo mezzo di impugnazione è idoneo a scalfire le argomentazioni cui è pervenuta la Corte di merito. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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