Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 477 del 10/01/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 477 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PETITTI STEFANO

contrattuale

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALPENHAUS

s.p.a.,

Faber

già

s.p.a.

(P.IVA

persona del legale rappresentante pro tempore,
difesa,

per

procura

a

margine

del

ricorso,

01669590216),

in

rappresentata e
dagli

Avvocati

Francesco Paolucci e Massimo Letizia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale Angelico n.
103;
– ricorrente –

contro
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE, in persona del Presidente della
Giunta Regionale pro tempore,

rappresentata e difesa, per pro-

cura speciale in atti, dall’Avvocato Ugo Ferrari, presso lo
studio del quale in Roma, via Pietro Antonio Micheli n. 78,
elettivamente domiciliata;

/; (7 c/ (2-

Data pubblicazione: 10/01/2013

controricorrente

nonché contro
FONDIARIA S.A.I. s.p.a. (incorporante la Fondiaria Assicurazioni s.p.a.) (C.F. e P.IVA 00818570012), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

dell’Avvocato Tommaso Spinelli Giordano, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all’Avvocato Francesco Gentile,
per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 320 del
2005, depositata i123 luglio 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udien-

za del 31 maggio 2012 dal Consigliere relatore Dott. Stefano
Petitti;
sentiti,

per la ricorrente, l’Avvocato Vittorio Paolucci,

con delegai, e per la Fondiaria S.A.I., l’Avvocato Rivellese,
con delega;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene-

rale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha chiesto il rigetto
del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 7 novembre 2001, Faber s.r.l.
conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Trenta, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, esponendo che
quest’ultima, avendo esigenza di un immobile destinato ad o-

– 2 –

Roma, via Leonida Bissolati n. 76, presso lo studio

1.4.$
spitare gli uffici del Catasto e del Libro Fondiario, aveva
pubblicato su diversi giornali un “avviso di ricerca”, al quale aveva risposto solo essa attrice; che la Giunta Regionale,
con deliberazione n. 1537 del 1998, aveva dichiarato idonea la
sua offerta e aveva dato incarico agli uffici competenti, pre-

formulazione di un accordo contrattuale; che era seguita quindi la fase iniziale delle trattative, caratterizzata da incontri tra le parti e richieste di integrazione della proposta,
cui la società aveva ottemperato; che nelle more della fase
delle trattative, perveniva alla Regione, in via informale,
un’offerta tardiva da parte della società Habitat s.p.a.; che
la Giunta Regionale, con deliberazione n. 298 del 1999, aveva
quindi incaricato lo studio del geom. Leiter di eseguire una
perizia di stima relativa all’offerta Faber, la quale si era
conclusa con la formulazione di un giudizio di non idoneità
dell’immobile in parola; che di conseguenza, con la delibera
n. 609 del 1999, la Giunta aveva deliberato la revoca della
deliberazione n. 1537 del 1998 e aveva autorizzato il Vicepresidente – Assessore al patrimonio Atz ad effettuare una nuova
ricerca di mercato al fine di individuare un immobile atto a
soddisfare le esigenze della Regione; che, contrariamente a
quanto avvenuto con la delibera di approvazione della proposta
Faber, non era stata data comunicazione ad essa attrice né
dell’esito della perizia di stima, né tantomeno della revoca
della precedente approvazione della delibera; che la Regione

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via valutazione estimativa dell’immobile, di addivenire alla

aveva poi pubblicato un nuovo avviso di ricerca, rispetto al
quale erano pervenute offerte sia da Faber, sia da Habitat
s.p.a.; che, al fine di individuare la soluzione immobiliare
maggiormente idonea a diventare la nuova sede degli Uffici del
Catasto e del Libro Fondiario, la Regione con provvedimento n.

della apposita perizia di stima; che, a seguito della valutazione definitiva degli immobili da parte del Direttore
dell’Ufficio tecnico e della perizia collegiale esterna, collegio nominato con delibera n. 379 del 2000, era emerso che
l’offerta di Habitat s.p.a. risultava maggiormente favorevole
rispetto alla soluzione offerta da Faber; che, pertanto, la
Giunta Regionale, con provvedimento n. 445 del 2000, aveva deliberato di individuare nella proposta Habitat l’immobile idoneo a diventare nuova sede degli uffici del Catasto e del Libro Fondiario, autorizzando contestualmente il Vicepresidente
– Assessore al patrimonio Atz a concordare con la medesima società l’acquisto dei locali ad uso ufficio alle condizioni
contenute nell’offerta.
Tanto premesso la società Faber chiedeva che la Regione
Trentino-Alto Adige venisse condannata al risarcimento del
danno a titolo di responsabilità precontrattuale, ammontante,
alla data del 16 gennaio 2001, a lire 13.740.217.212, o alla
somma da accertare, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

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907 del 1999, aveva incaricato l’ing. Bonetti per la redazione

Si costituiva la Regione chiedendo di essere autorizzata a
chiamare in causa Fondiaria Assicurazioni s.p.a. e, nel merito, il rigetto della domanda ovvero, in via subordinata, la
condanna di Fondiaria s.p.a. a tenerla indenne, in forza della
polizza assicurativa di copertura della responsabilità civile.

rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
Assunta la prova testimoniale, con sentenza resa in data 16
marzo 2004, il Tribunale di Trento rigettava le domande di Faber s.r.1., ritenendo insussistente la responsabilità precontrattuale, ex art. 1337 cod. civ., della Regione Trentino-Alto
Adige in merito all’interruzione delle trattative.
Avverso tale sentenza la Società Alpenhaus s.p.a. (già Faber s.p.a.) proponeva appello, cui resistevano la Regione
Trentino-Alto Adige, nonché Fondiaria S.A.I. s.p.a. (incorporante Fondiaria Assicurazione s.p.a.).
Con sentenza depositata il 23 luglio 2005, la Corte di appello di Trento rigettava il gravame.
Preliminarmente la Corte operava una divisione della vicenda in due fasi, caratterizzate dai due diversi avvisi di ricerca dell’immobile da parte della Regione Trentino-Alto Adige. Durante la prima fase, osservava la Corte, si era sicuramente creato un legittimo affidamento della Faber in merito
alla conclusione del contratto, poiché le parti non solo si
erano rappresentate gli elementi essenziali del contratto di
compravendita, sia in termini di oggetto che in termini di
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La compagnia chiamata in causa si costituiva chiedendo il

prezzo, ma avevano anche manifestato reciprocamente comportamenti univoci diretti alla conclusione del contratto di compravendita, ingenerando l’una nei confronti dell’altra la legittima aspettativa al perfezionamento del negozio.
L’esistenza di un legittimo affidamento in capo alla Faber

la Corte di merito, sufficiente a far sorgere responsabilità
precontrattuale, poiché l’interruzione delle trattative e
l’inizio di una c.d. “seconda fase”, conclusa con la delibera
che individuava nella proposta di Habitat s.p.a. quella che
maggiormente si confaceva alle necessità dell’Amministrazione,
erano in realtà giustificate, in quanto frutto razionale di un
progressivo approfondimento dei bisogni regionali.
Non essendo state le trattative interrotte senza giustificato motivo, non poteva quindi esservi responsabilità precontrattuale.
Quanto alla c.d. “seconda fase”, poi, la Corte d’appello
riteneva che la stessa fosse stata improntata al rispetto dei
principi di buona fede e correttezza di cui all’art. 1337 cod.
civ., sicché risultavano infondate le deduzione della appellante, secondo cui l’intera “seconda fase” sarebbe stata una
“farsa”, atta a sollevare la Regione da responsabilità precontrattuale, avendo quest’ultima già individuato nella proposta
di Habitat s.p.a. quella destinata all’aggiudicazione finale.
In particolare, ad avviso della Corte territoriale, la tesi

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alla conclusione del contratto non veniva ritenuto, però, dal-

dell’appellante era null’altro che una mera ipotesi ricostruttiva, non suffragata da adeguate allegazioni e prove.
Per la cassazione di questa sentenza la Alpenhaus S.p.A. ha
proposto ricorso, sulla base di sei motivi, illustrati da memoria; hanno resistito, con distinti controricorsi, la Regione

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i motivi dal primo al quarto la ricorrente denuncia
la violazione e falsa applicazione dell’art. 1337 cod. civ., e
comunque il difetto di motivazione.
1.1. Più in particolare, con il primo motivo la ricorrente
lamenta che la Corte d’Appello non abbia valutato il comportamento della Regione come unitario, senza distinzione tra le
due fasi, e preordinato a preferire l’offerta di Habitat
s.p.a.; in ogni caso, la Corte territoriale non avrebbe considerato che la Regione, da un lato, aveva annullato la propria
precedente delibera di affidamento adottata nel 1998, senza
peraltro comunicare tale nuovo provvedimento, e aveva poi deliberato di procedere ad un nuovo avviso di ricerca formulato
con chiaro riferimento ai contenuti della tardiva proposta di
Habitat s.p.a.; dall’altro, aveva tuttavia continuato a sollecitare ad essa ricorrente modifiche e chiarimenti progettuali
come se la prima trattativa fosse ancora in corso.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente si
duole del fatto che la Corte d’Appello, pur avendo riconosciuto che nella prima fase le trattative potessero essere consi-

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Trentino-Alto Adige e Fondiaria S.A.I. s.p.a.

derate affidanti in quanto idonee a vincolare le parti ai doveri di correttezza e buona fede, abbia poi escluso
l’esistenza della responsabilità precontrattuale in capo alla
Regione in quanto le medesime trattative sarebbero state interrotte per giustificato motivo.

comunque che le trattative in parola venivano interrotte senza
giustificato motivo ma solamente al fine di far prevalere la
proposta della Habitat s.p.a.
1.4 Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente
sostiene nuovamente l’unicità del comportamento della Regione,
senza necessità della distinzione in due fasi. Ribadisce che a
suo dire la “seconda fase” era stata preordinata unicamente a
giustificare la preferenza accordata alla proposta di Habitat
s.p.a. e che comunque, anche durante una eventuale “seconda
fase” delle trattative, la Regione si sarebbe comportata in
violazione dell’art. 1337 cod. civ.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, la società ricorrente
deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 210 e
213 cod. proc. civ. e comunque il difetto di motivazione.
A dire della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe ignorato l’istanza con la quale veniva richiesta l’acquisizione
agli atti delle note dell’Avvocatura in merito alla sussistenza della responsabilità precontrattuale della Regione nonché
il relativo atto dell’amministrazione regionale con il quale
veniva formulato il suddetto quesito. La Regione, inoltre, non

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1.3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene

avrebbe dato seguito alla richiesta formulata dalla ricorrente, ex art. 213 cod. proc. civ., di fornire, in quanto Pubblica Amministrazione, tutti i documenti in suo possesso relativi
alla vicenda in oggetto, istanza ugualmente ignorata dalla
Corte di merito.

infine della violazione e falsa applicazione degli artt. 90 e
ss. cod. proc. civ., e comunque del difetto di motivazione
della sentenza impugnata, per aver i giudici di appello condannato la Società ricorrente al pagamento delle spese, comprese quelle relative alla società assicuratrice chiamata in
giudizio dalla Regione.
2. I primi cinque motivi di ricorso, che possono essere
trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono
fondati.
2.1. Con le censure complessivamente formulate la ricorrente denuncia l’erroneità della sentenza di appello nella parte
in cui ha escluso la sussistenza della responsabilità precontrattuale della Regione; in particolare, è oggetto di specifica censura il fatto che la Corte territoriale, pur riconoscendo che nella c.d. “prima fase” le trattative tra le parti potevano già considerarsi affidanti, anche se si era ancora fuori dal processo formativo del contratto, ha tuttavia ritenuto
non sussistente la responsabilità ex art. 1337 cod. civ. in
capo alla Regione Trentino Alto Adige poiché doveva ritenersi

– 9 –

1.6. Con il sesto motivo di ricorso, la ricorrente si duole

che l’interruzione delle trattative medesime fosse giustificata.
2.2. Nella giurisprudenza di questa Corte si è chiarito che
«perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è necessario che tra le parti siano in corso trat-

far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il
ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che
la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità,
non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole
affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della
ricorrenza di tutti i suddetti elementi, risolvendosi in un
accertamento di fatto, è demandato al giudice di merito ed è
incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato» (Cass. n. 7768 del 2007; Cass. n. 11438 del 2004).
Si è quindi affermato che se è pur vero che nella fase antecedente alla conclusione di un contratto, le parti hanno, in
ogni tempo, piena facoltà di verificare la propria convenienza
alla stipulazione e di richiedere tutto quanto ritengano opportuno in relazione al contenuto delle reciproche, future obbligazioni, con conseguente libertà, per ciascuna di esse, di
recedere dalle trattative indipendentemente dalla esistenza di
un giustificato motivo, è altrettanto vero (Cass. 29 maggio
1998, n. 5297) che l’operatività di tale principio è assogget-

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tative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a

ne•
tato al limite del rispetto del principio di buona fede e correttezza, da intendersi, tra l’altro, come dovere di informazione della controparte circa la reale possibilità di conclusione del contratto, senza omettere circostanze significative
rispetto all’economia del contratto medesimo.

ticolare, Cass. n. 6526 del 2012; Cass. 5 agosto 2004, n.
15040 e, più recentemente, Cass. 8 ottobre 2008, n. 24795,
sulla scorta dell’impostazione riconducibile a Cass., S.U., 19
dicembre 2007, n. 26725) ha ulteriormente precisato che la regola posta dall’art. 1337 cod. civ. non si riferisce alla sola
ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha
valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere
predeterminato in modo preciso ed implica il dovere, per le
parti, di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti
maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato
rilevante, conosciuto o conoscibile con l’ordinaria diligenza,
ai fini della stipulazione del contratto. La violazione di
questa aggiuntiva regola di condotta alla quale devono conformarsi le parti di una trattativa negoziale è, quindi, idonea a
determinare (se accertata adeguatamente in fatto in virtù di
un congruo e logico percorso argomentativo spettante al giudice del merito) la configurazione di una responsabilità precontrattuale indipendente rispetto a quella riconducibile ai canoni fissati dalla pregressa giurisprudenza di legittimità in

La giurisprudenza più recente di questa Corte (v., in par-

materia di recesso dalle trattative, avuto riguardo al loro
stadio evolutivo.
Con particolare riferimento all’attività negoziale della
P.A., si è poi chiarito che «la responsabilità precontrattuale
della P.A. è configurabile in tutti i casi in cui l’ente pub-

sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della
correttezza e della buonafede, alla cui puntuale osservanza
anch’esso è tenuto, nell’ambito del rispetto dei doveri primari garantiti dall’art. 2043 cod. civ.; in particolare, se non
è configurabile una responsabilità precontrattuale, per violazione del dovere di correttezza di cui all’art. 1337 cod. civ.
rispetto al procedimento amministrativo strumentale alla scelta del contraente, essa è configurabile con riguardo alla fase
successiva alla scelta, in cui il recesso dalle trattative
dell’ente è sindacabile sotto il profilo della violazione del
dovere del nemlnem /aedere, ove sia venuto meno ai doveri di
buona fede, correttezza, lealtà e diligenza, in rapporto anche
all’affidamento ingenerato nel privato circa il perfezionamento del contratto. Spetta al giudice di merito accertare se il
comportamento della P.A. abbia ingenerato nei terzi, anche per
mera colpa, un ragionevole affidamento in ordine alla conclusione del contratto (Cass. n. 12313 del 2005).
2.3. Orbene, nel caso di specie, la Corte d’appello di
Trento ha ricostruito la vicenda sottoposta al suo esame configurando al suo interno due segmenti di attività negoziale:

– 12 –

blico, nelle trattative con i terzi, abbia compiuto azioni o

il primo, originato dall’avviso pubblico di ricerca di immobile da destinare a sede dell’Ufficio del Libro fondiario e del
Catasto, pubblicato alla fine di luglio del 1998 (22-24 luglio); il secondo, concernente l’avviso pubblico di ricerca
pubblicato ai primi del mese di agosto del 1999.

Tribunale, la Corte d’appello ha ritenuto che le trattative
intercorse tra le parti in relazione al primo avviso pubblico
di ricerca fossero state idonee ad ingenerare nella società
Faber s.p.a., dante causa della odierna ricorrente, un ragionevole affidamento circa la conclusione del contratto. Osserva
in proposito la Corte territoriale che «le parti non solo si
erano rappresentate, sia pure in linea di massima, gli elementi essenziali del contratto di compravendita, sia in termini
di oggetto sia in termini di prezzo, ma anche reciprocamente
avevano manifestato comportamenti univoci diretti alla conclusione del contratto di compravendita, ingenerando l’una nei
confronti dell’altra la legittima aspettativa del perfezionamento di detto negozio».
La Corte d’appello ha tuttavia ritenuto che il recesso della Regione dalle trattative fosse sorretto da un giustificato
motivo. E in proposito ha evidenziato come dopo una iniziale
accelerazione in ordine alla individuazione dell’immobile da
acquistare per destinarlo a sede degli indicati uffici regionali (che era culminata con la delibera di accertamento della
idoneità dell’offerta del 24 settembre 1998), si era avuto un

– 13 –

Andando in contrario avviso rispetto a quanto affermato dal

rallentamento, determinato dalla presentazione di una successiva proposta da parte di Habitat s.p.a., che aveva indotto a
un generale ripensamento sulla idoneità dell’immobile offerto
da Faber s.p.a. allo scopo; e tale seconda fase era culminata
con l’approvazione della delibera n.609 del 1999, di revoca

In questo contesto, la Corte d’appello ha concluso affermando che il recesso della Regione dalla trattativa con Faber
s.p.a. appariva assistito da un giustificato motivo: la progressiva individuazione di un immobile maggiormente rispondente alle esigenze di una idonea collocazione degli uffici regionali, secondo le specifiche dislocazioni dei locali indicate nel secondo avviso di ricerca.
2.4. Il Collegio ritiene che l’iter argomentativo sulla base del quale la Corte territoriale è pervenuta a rigettare il
gravame della odierna ricorrente e conseguentemente a confermare la statuizione di rigetto della domanda ex art. 1337 cod.
civ. presentata dalla dante causa della medesima ricorrente
non si sottragga alle puntuali e pertinenti censure svolte nei
primi cinque motivi di ricorso.
Innanzitutto, appare evidente che la necessità di procedere
alla revoca della delibera che aveva dichiarato la idoneità
dell’immobile Faber s.p.a. – e che nello stesso apprezzamento
della Corte territoriale costituiva elemento idoneo ad ingenerare affidamento nella contraente circa la positiva evoluzione
e conclusione delle trattative in corso – ha per presupposto

– 14 –

della dichiarazione di idoneità dell’immobile Faber s.p.a.

non elementi sopravvenuti, che avrebbero potuto indurre ad un
diverso e giustificato apprezzamento della proposta iniziale
di Faber s.p.a., ma la rilevanza della distribuzione interna
dei locali da destinare ad uffici del Catasto e del Libro fondiario, ferma la indicazione della superficie complessiva ri-

Dalla stessa descrizione della sequenza temporale degli eventi
esplicitata nella sentenza impugnata emerge infatti che sia il
primo che il secondo avviso pubblico di ricerca di immobile
avevano ad oggetto la richiesta di una superficie coincidente.
In tale contesto, la possibilità di una distribuzione interna
dei locali e la loro articolazione su diversi piani appare
frutto piuttosto della presentazione, al di fuori di ogni termine rispetto al primo avviso, della proposta di Habitat
s.p.a., sulla base della quale sembrano essersi poi orientate
le esigenze della Regione, con particolare riferimento alla
questione della distribuzione degli spazi, che non di un pure
sollecitato adeguamento della offerta Faber s.p.a. alle specifiche esigenze via via evidenziate. Dalla stessa sentenza impugnata emerge poi che l’esigenza di una determinata distribuzione dei locali destinati agli uffici regionali all’interno
del fabbricato offerto da Faber s.p.a. era stata evidenziata
dal direttore tecnico nella relazione del 23 settembre 1998;
ciò, tuttavia, non aveva impedito alla Giunta regionale di adottare la dichiarazione di idoneità dell’offerta nella seduta
del 24 settembre 1998. E ciò vale ad attribuire rilevanza alla

– 15 –

tenuta dalla stessa Regione necessaria alle dette esigenze.

deduzione della ricorrente, non adeguatamente valutata ed apprezzata dalla Corte d’appello, che successivamente alla deliberazione del 24 settembre 1998 tra le parti erano intercorsi
contatti e incontri al fine di pervenire, nell’ambito
dell’offerta ritenuta idonea, ad una soluzione maggiormente

La Corte d’appello, in questo contesto, avrebbe quindi dovuto innanzitutto interrogarsi, ai fini dell’apprezzamento
della posizione delle parti, e segnatamente della denunciata
responsabilità precontrattuale della Regione, sulle ragioni
per le quali si è ritenuto possibile prendere in considerazione una proposta formulata al di fuori di ogni termine rispetto
al primo avviso di ricerca e a prescindere dalla pubblicazione
del secondo. Avrebbe altresì dovuto spiegare, al di là del generico riferimento alla necessità che l’azione della pubblica
amministrazione sia orientata al principio del buon andamento,
perché sia stato possibile pervenire alla dichiarazione di idoneità del fabbricato offerto da Faber s.p.a. nel settembre
1998, con ciò ingenerando l’affidamento di quest’ultima nella
conclusione del contratto, e poi scoprire che «già, ab initio,
l’immobile progettato, dall’elevato costo, non era risultato
adeguato ad essere sede dei predetti uffici regionali»

(pag.

31 della sentenza impugnata); e ciò, giova ribadire, non sulla
base di elementi sopravvenuti, dei quali in sede di dichiarazione di idoneità la Regione non aveva potuto tenere conto, ma
sulla base di elementi intrinseci alla stessa richiesta formu-

– 16 –

rispondente alle indicazioni del tecnico.

dy

lata con l’avviso pubblico di ricerca, e cioè la idoneità di
un certo immobile, per superficie e caratteristiche interne, a
soddisfare le esigenze degli uffici regionali che in detto immobile avrebbero dovuto trovare la propria sede.
Del resto, la stessa Corte d’appello riferisce di circo-

di individuazione dell’immobile da acquistare e destinare a
sede degli uffici regionali che evidenziano una violazione
della posizione della Faber s.p.a., quali la mancata comunicazione dell’esito della perizia Leitner e della delibera di revoca della dichiarazione di idoneità. Trattasi di circostanze
rilevanti, atteso che attengono alla regolarità formale della
procedura che ha portato alla revoca della delibera che, secondo quanto affermato dalla stessa Corte d’appello, costituiva sicuro elemento di valutazione nel senso della idoneità
delle trattative sino ad allora intercorse a fondare
l’affidamento della società nella conclusione di un contratto.
Né la rilevanza del vizio prooedimentale potrebbe ritenersi
sanata dalla affermazione della Corte d’appello, secondo cui
la Faber s.p.a. avrebbe avuto comunque conoscenza sia della
perizia che della delibera di revoca della dichiarazione di
idoneità, atteso che il procedimento a trattativa privata, pur
se caratterizzato da semplificazione di forme, essendo volto
alla scelta del contraente della P.A., non può prescindere
dalla osservanza delle regole che disciplinano lo svolgimento
di qualsivoglia procedimento amministrativo e che si sostan-

– 17 –

stanze relative allo svolgimento complessivo della procedura

ziano nei doveri di informazione da parte della P.A., quale
sintomo della osservanza dei principi di correttezza e buona
fede nello svolgimento della procedura stessa. Del resto, la
mancata comunicazione dei detti atti tanto più appare rilevante nel caso di specie, atteso che la Regione in precedenza a-

ta di Faber s.p.a., che peraltro quest’ultima si era espressamente impegnata ad apportare per assecondare le esigenze della
Regione.
Carente risulta la motivazione della sentenza impugnata anche con riferimento alla questione relativa alla posizione assunta dall’Avvocatura dello Stato, quale organo di consulenza
della amministrazione, nel senso che, secondo quanto riportato
in ricorso, la pubblicazione del secondo avviso di ricerca avrebbe potuto dare luogo a profili di responsabilità precontrattuale per l’interruzione delle trattative intercorse con
Faber s.p.a. a seguito del primo avviso pubblico di ricerca.
3. In conclusione, i primi cinque motivi del ricorso vanno
accolti, con conseguente assorbimento del sesto, concernente
le spese del giudizio di appello.
La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, la quale procederà a nuovo esame del gravame.
Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI

– 18 –

veva continuato a sollecitare miglioramenti della prima offer-

La Corte accoglie i primi cinque motivi di ricorso, assorbito il sesto; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per
le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di
Brescia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secon-

gio 2012.

da Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il 31 mag-

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