Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4769 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 23/02/2021), n.4769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11906-2017 proposto da:

REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE, 34, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO BOSIN,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO CEDERLE;

– ricorrente –

contro

SELMABIPIEMME LEASING SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6288/2016 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 30/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

la Regione Lombardia notificava a Selmabipiemme l’avviso di accertamento e contestuale applicazione di sanzioni con cui contestava l’omesso pagamento della tassa automobilistica regionale (c.d. bollo auto) dovuta per l’anno d’imposta 2011 ai sensi del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, conv. in L. 28 febbraio 1983, n. 53, sui veicoli di sua proprietà concessi in locazione finanziaria agli utilizzatori suoi clienti recuperando anche le sanzioni amministrative e gli interessi.

Avverso detto avviso di accertamento e contestuale applicazione di sanzioni la contribuente presentava ricorso alla Ctp di Milano con cui contestava che il D.L. n. 953 del 1982, art. 5, individuasse quali soggetti passivi dell’imposizione tributaria non solo gli utilizzatori ma anche le società di locazione finanziaria concedenti.

La CTP di Milano con sentenza n. 1115/44/15 ha accolto il ricorso compensando le spese di lite.

Impugnata detta sentenza da parte della Regione Lombardia, la CTR della Lombardia rigettava l’appello ritenendo che l’unica interpretazione delle modifiche intervenute con la L. n. 99 del 2009, è nel senso di ritenere che il legislatore abbia voluto spostare la soggettività passiva in via esclusiva sull’utilizzatore.

Avverso detta sentenza la Regione Lombardia proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resisteva con controricorso la società contribuente.

Parte ricorrente depositava memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso rubricato “Error in iudicando: Violazione ed errata applicazione dell’art. 1294 c.c., nonchè conseguente violazione ed errata applicazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 32, convertito con L. n. 53 del 1983, così come modificato dalla L. n. 99 del 2009, art. 7, comma 2, violazione dell’art. 12 preleggi” parte ricorrente deduceva che la CTR aveva violato le norme indicate nell’escluder la società di leasing dal novero dei soggetti tenuti al pagamento del c.d. bollo auto.

Va rilevato preliminarmente che con memoria ex art. 378 c.p.c., il ricorrente ha dato atto che gli avvisi di accertamento per cui è causa sono stati annullati in autotutela, come risulta dalla Delib. della Giunta della Regione Lombardia del 22 luglio 2019, n. XI/1941, nel cui allegato è menzionato il presente ricorso.

Deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, posto che il sopravvenuto annullamento dell’atto impugnato non consente la prosecuzione del giudizio, che non potrebbe conseguire alcun risultato utile per il contribuente, stante l’inammissibilità, nel processo tributario, di pronunce di mero accertamento dell’illegittimità della pretesa erariale (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33587).Va quindi cassata la sentenza impugnata.

Quanto alle spese processuali, stante il silenzio mostrato dal ricorrente sul punto, che non può far presumere un invito alla Corte di legittimità ad astenersi dall’individuare chi sarebbe stato soccombente (Cass., Sez. III, 26 novembre 2019, n. 30728), si ritiene che, stante l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, non vi è luogo all’uso della soccombenza virtuale laddove, come nella specie, tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante l’obiettiva complessità della materia e in considerazione del mutamento della giurisprudenza di legittimità in corso di giudizio. Nel qual caso, detto annullamento va considerato un comportamento processuale conforme al mero accertamento dell’illegittimità della pretesa erariale (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33587).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e cassa la sentenza impugnata.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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