Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4769 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.23/02/2017),  n. 4769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8922/2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 50,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO IORIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO TANDURA, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., M.D., nella loro qualità di eredi

di C.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CORTINA

D’AMPEZZO 269, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DE SANTIS,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO PARIZZI,

PAOLO PERERA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1859/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA

dell’11/6/2014, depositata il 06/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Mario Perizzi difensore dei controricorrenti che

insiste per l’accoglimento del controricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. B.G. ha impugnato per cassazione, con cinque motivi di ricorso, la sentenza della Corte d’appello di Venezia 6.8.2014 n. 1859, con la quale è stato condannato a risarcire a C.L. il danno non patrimoniale da questa patito per l’effetto di immissioni sonore moleste.

Hanno resistito con controricorso M.G. e M.D., eredi di C.L..

2. Col primo motivo di ricorso B.G. lamenta l’omessa esame d’un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene che la sentenza non ha accertato con chiarezza se i rumori molesti fonte di danno si sarebbero protratti dal 1995 al 1997 (come affermato a p. 8 della sentenza), ovvero dal 1995 al 1999 (come affermato a p. 12).

2.1. Il motivo, a prescindere da qualsiasi considerazione circa la qualificabilità del vizio denunciato come “omesso esame d’un fatto decisivo”, appare inammissibile per difetto di rilevanza. La Corte d’appello, infatti, ha chiaramente ritenuto sussistente un nesso di causa tra l’esposizione al rumore anche solo per un biennio ed il danno: di talchè, quale che fosse il senso da attribuire alla motivazione della sentenza, in ogni caso la statuizione di condanna non ne verrebbe travolta.

3. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2290 c.c.. Deduce che i rumori provenivano dai macchinari installati da una società semplice, dalla quale egli era receduto sin dal 1998. Di talchè, essendo iniziato il presente giudizio nel 2002, egli non poteva essere chiamato a rispondere “di obbligazioni non sorte e non esigibili alla data della sua uscita dalla compagine sociale”. Soggiunge che la Corte d’appello non avrebbe affatto chiarito se il danno patito dall’attrice potesse dirsi già insorto prima del suo recesso dalla società.

3.1. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte d’appello ha accertato in punto di fatto (pp. 8-9) che i rumori molesti di cui l’attrice si doleva superarono la normale tollerabilità negli anni tra il 1995 ed il 1997 compresi: anni in cui l’odierno ricorrente era socio della società proprietaria dei macchinari rumorosi.

Non vi è stata dunque alcuna violazione dell’art. 2290 c.c., perchè a carico dell’odierno ricorrente è stata posta una obbligazione da fatto illecito, sorta a carico della società quando egli ne era socio.

4. Col terzo e col quarto motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi.

Questi sarebbero, nella prospettazione del ricorrente, due fonti di prova:

– una consulenza tecnica redatta in altro giudizio, concluso con sentenza passata in giudicato e dalla quale risultava che le immissioni sonore oggetto del giudizio non superavano i limiti di tollerabilità;

– una Delib. Comunale dalla quale risultava che l’area dalla quale provenivano i rumori era urbanisticamente classificata come “industriale”, con la conseguente necessità di applicazione d’una più alta soglia di tollerabilità delle immissioni sonore.

4.1. Ambedue i motivi sono inammissibili, perchè censurano come “omesso esame d’un fatto controverso” la mancata o inadeguata valutazione di due fonti di prova.

Ma le Sezioni Unite di questa Corte, nell’interpretare il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, hanno stabilito che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

5. Col quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione egli artt. 40 e 41 c.p.. Lamenta che la Corte d’appello, nel ritenere sussistente un valido nesso di causa tra le immissioni sonore e il danno lamentato dall’attrice, non ha tenuto conto del fatto che quest’ultima era già portatrice di patologie psichiche pregresse, sicchè era a quest’ultime, piuttosto che ai rumori, che doveva attribuirsi il malessere ed il disagio per i quali fu chiesto il risarcimento.

5.1. Il motivo è manifestamente inammissibile. Stabilire se tra una condotta ed un danno esista un nesso di causa è un accertamento di fatto, come tale non sindacabile in questa sede.

6. Si propone pertanto il rigetto del ricorso”;

2. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione.

Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalla ricorrente nella propria memoria.

2. Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, il ricorrente deduce che nella relazione preliminare non si sia tenuto conto di come, nel presente giudizio, sia decisivo stabilire quando si realizzò il danno patito dall’attrice: infatti, avendo l’odierno ricorrente perso la qualità di socio della società responsabile del danno nel 1998, egli non potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni successivi a tale epoca.

Pertanto il primo motivo di ricorso (col quale si lamenta l’omesso esame d’un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5), non potrebbe ritenersi privo di rilevanza.

2.1. In contrario deve tuttavia osservarsi che la sentenza impugnata non lascia dubbi sul fatto che, per il giudice di merito, i danni lamentati da C.L. si verificarono nel biennio tra il 1995 ed il 1997 (p. 8), sebbene le immissioni sonore moleste si protrassero sino al 1999.

Il senso complessivo della decisione (anche collazionando le pp. 8 e 10) è chiaro: le immissioni si protrassero dal 1995 al 199)1 ma provocarono danni solo nel biennio 1995-1997.

Dunque è irrilevante stabilire se la Corte d’appello abbia omesso o meno di considerare che B.G. perse la qualità di socio della “Azienda Agricola Duegiessebi” nel (OMISSIS), in quanto comunque il danno accertato in facto si verificò precedentemente.

3. Con riferimento al terzo ed al quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce nella propria memoria che l’omesso esame d’una perizia redatta in altro giudizio, dimostrativa dell’insussistenza dell’intollerabilità delle immissioni lamentata dall’originaria attrice, integra il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5; e comunque condurrebbe a risultati iniqui, posto che in altro giudizio per fatti analoghi C.L. rimase soccombente.

3.1. Tuttavia deve in contrario osservarsi, in primo luogo, che per risalente orientamento di questa Corte il giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (ex multis, da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 – 01).

Ne caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto le immissioni lamentate da C.L. “intollerabili” sulla base degli “accurati accertamenti compiuti dall’USSL n. (OMISSIS) di Belluno”, sicchè non è in questa sede più possibile stabilire se fossero maggiormente attendibili quegli accertamenti, o la relazione peritale del cui omesso esame il ricorrente si duole.

3.2. In secondo luogo, il “fatto costitutivo” dell’eccezione sollevata da B.G. era la tollerabilità delle immissioni, e tale fatto è stato comunque esaminato dalla Corte d’appello. Sicchè, per le ragioni già esposte nella relazione, non vi è stato alcun omesso esame di “fatti”, da intendersi quali fatti generatori del diritto o dell’eccezione, e non già come “sinonimo di “elementi istruttori”.

4. Con riferimento al quinto motivo di ricorso, infine, il ricorrente deduce che erroneamente la relazione preliminare ha qualificato come “accertamento di fatto” la questione inerente la sussistenza del nesso di causa tra condotta illecita e danno. Assume che, al contrario, l’accertamento della causalità è un giudizio, come tale sindacabile in questa sede.

Anche questa deduzione non può essere condivisa: da molti anni, infatti, questa Corte è costante nell’affermare che “il giudizio circa la sussistenza del nesso causale fra condotta antigiuridica ed evento dannoso involge un apprezzamento di fatto che, se correttamente motivato, non è sindacabile in Cassazione” (ex plurimis, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 14783 del 02/08/2004, Rv. 576137 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11453 del 23/07/2003, Rv. 565369 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2009 del 06/03/1997, Rv. 502839 – 01; Sez. L, Sentenza n. 7801 del 20/12/1986, Rv. 449751 – 01, e così via risalendo fino alla sentenza capostipite, ovvero Sez. 1, Sentenza n. 3893 del 06/12/1969, Rv. 344290 – 01).

5. Le spese.

5.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

5.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 13, comma 1 quater).

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna B.G. alla rifusione in favore di M.D. e M.G., in solido, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 1.800, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di B.G. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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