Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4768 del 28/02/2018

Cassazione civile, sez. I, 28/02/2018, (ud. 30/11/2017, dep.28/02/2018),  n. 4768

Fatto

1. La Corte d’Appello di Roma, sulla domanda di modifica della pronuncia negativa relativa all’assegno di divorzio formulata L. n. 898 del 1970, ex art. 9 formulata da V.A. nei confronti di F.L., ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado che ne ha determinato l’ammontare in 800 Euro mensili sulla base delle seguenti argomentazioni:

1.1 Sulla censura relativa all’inammissibilità della domanda ex art. 9 perchè proposta quando ancora non era passata in giudicato la pronuncia di cui si chiedeva la modifica, la Corte ha rilevato che il Tribunale, investito della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, aveva dichiarato inammissibile perchè proposta tardivamente (all’udienza di precisazione delle conclusioni) la domanda relativa all’assegno di divorzio ma aveva stabilito che ciascun ex coniuge provvedesse al proprio mantenimento. La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, dopo aver confermato l’inammissibilità in rito della domanda, ha affermato che il giudice di primo grado non avrebbe dovuto pronunciarsi sull’obbligo di mantenimento. Tuttavia trattandosi di una pronuncia in rito non si era formato nè poteva formarsi il giudicato, con conseguente ammissibilità della domanda L. n. 898 del 1970, ex art. 9.

Al riguardo, ha affermato la Corte che l’operatività della norma può estendersi anche alla domanda che abbia ad oggetto il riconoscimento dell’assegno di divorzio e non solo la sua modifica purchè fondata su giustificati motivi sopravvenuti.

1.2. Nella specie tali motivi possono rinvenirsi nell’avanzare dell’età della V. che rende sempre più problematico il reperimento di un’occupazione e nella cessazione dell’assegno separativo, dovuto alla pronuncia di scioglimento del vincolo.

1.3 Nel merito, la corte ha rilevato una forte sproporzione reddituale tra le parti in favore del marito ed ha affermato che l’acquisto della proprietà esclusiva di alcuni immobili in capo alla V. non aveva determinato incrementi reddituali ma spese; che il nucleo familiare aveva goduto di un elevato tenore di vita garantito dalla capacità reddituale e patrimoniale del marito stesso; che il matrimonio era durato trenta anni e che la V. aveva svolto esclusivamente l’attività di casalinga; che non percepiva alcuna pensione e non svolgeva attività lavorativa; che non vi era la prova della convivenza della V. con Fe.An. caratterizzata da una stabilità e continuità tale da ritenere formata una nuova famiglia.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione F.L.. Ha resistito con controricorso la V..

Diritto

Nel primo motivo viene dedotta la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 9 per non essere stata dichiarata l’improcedibilità od inammissibilità della domanda in mancanza della prova del passaggio in giudicato della pronuncia di cui si chiede la modifica. La censura è infondata.

La pronuncia meramente impediente in rito l’esame del merito non costituisce giudicato di rigetto sulla domanda proposta. Il ricorso ex art. 9 può essere proposto per il riconoscimento dell’assegno di divorzio anche se nel giudizio sul vincolo non è stato richiesto o la parte è rimasta contumace. Anzi la proposizione L. n. 898 del 1970, ex art. 9 costituisce la modalità corretta di proposizione della domanda relativa al riconoscimento dell’assegno ma devono essere dedotti giustificati motivi sopravvenuti.

Si richiama al riguardo la recente sentenza di questa Corte n. 2953 del 2017 di cui si riproduce la massima ufficiale:

“Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9 (così come modificato dalla L. n. 436 del 1978, art. 2 e dalla L. n. 74 del 1987, art. 13), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all’affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.

Nel secondo e terzo motivo viene dedotta la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 9 per non essere stata dichiarata l’inammissibilità della domanda nonostante sia stata proposta in modo formalmente identico a quella posta a base dell’originaria domanda di divorzio, senza allegazione e prova di fatti nuovi sopravvenuti.

Nel quarto motivo viene dedotta la violazione degli artt. 112,115 e 116 cod. proc. civ. per aver ritenuto la mancanza di occupazione un elemento di novità, da ritenersi un fatto preesistente e stabile e per aver posto tra le sopravvenienze l’avanzare dell’età ancorchè la V. non avesse dedotto tale circostanza come fatto nuovo.

Nel quinto motivo le medesime censure vengono svolte in relazione alla carenza assoluta di motivazione.

Nel sesto motivo viene dedotta l’omessa pronuncia sulla richiesta di prova testimoniale, tempestivamente formulata davanti al giudice del reclamo ed avente ad oggetto la dimostrazione della convivenza more uxorio della V. con Fe.An..

Il ricorrente riproduce al riguardo i capitoli di prova, il primo relativo alla stabilità e lunga durata della relazione ed il secondo volto a provare la convivenza stabile ed effettiva.

Il Collegio ritiene di dover esaminare pregiudizialmente quest’ultimo motivo in quanto fondato.

La censura è stata prospettata in modo specifico con la riproduzione delle istanze istruttorie e risulta, dall’esame della pronuncia impugnata che la Corte abbia omesso di valutarne la rilevanza nonostante abbia “ritenuto non raggiunta la prova dell’esistenza di una convivenza della V. con Fe.An. avente i contenuti di stabilità e continuità necessari per configurare una famiglia di fatto”.

Tale conclusione è stata assunta senza considerare che erano stati articolati capitoli di prova direttamente incidenti sul deficit probatorio posto a base della decisione.

L’accoglimento del sesto motivo determina l’assorbimento del secondo, terzo, quarto e quinto. Il primo deve invece essere rigettato perchè infondato.

Alla cassazione del provvedimento impugnato consegue il rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione perchè decisa anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo, accoglie il sesto, assorbiti gli altri. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia anche per le spese processuali del presente giudizio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2018

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