Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4768 del 23/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 08/02/2017, dep.23/02/2017), n. 4768
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – rel. Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17851/2016 proposto da:
G.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI
RIENZO, 149, presso lo studio dell’avvocato GIULIO GONNELLA,
rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO DALBUONO;
– ricorrente –
contro
B.E., sia in proprio che nella qualità di Amministratore
Unico della STEEL SRL, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
TIEPOLO 21, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DE BELVIS, che
le rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO DORI;
– controricorrenti –
e contro
M.M.;
– intimata –
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il
22/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’ 08/02/2017 dal Presidente Dott. PIETRO CURZIO;
lette le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore
Generale MARIO FRESA che chiede che la Corte di Cassazione accolga
l’istanza di regolamento di competenza e disponga la prosecuzione
del processo.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che con provvedimento del 22 giugno 2016 il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna ha sospeso il giudizio rg n. 3607/2015, promosso da G.F. nei confronti di B.E. e di Steel srl;
la G. ha proposto regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., chiedendo l’annullamento del provvedimento; le intimate si sono difese con un’unica memoria, chiedendo il rigetto del ricorso;
il PG ha concluso per l’accoglimento;
Il collegio ha disposto che il regolamento sia definito con provvedimento a motivazione semplificata.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il provvedimento di sospensione è del tutto privo di motivazione, il che non permette di comprendere, e verificare, le ragioni della sospensione ed in particolare natura e caratteri dell’eventuale rapporto di dipendenza tra il giudizio pendente in Cassazione con il n.r.g. 3607/15 e la causa pendente dinanzi al Tribunale di Bologna;
la motivazione dell’ordinanza è necessaria ai sensi dell’art. 134 c.p.c., e lo è tanto più quando, come in questo caso, il provvedimento influisce sui tempi processuali e quindi sul rispetto del criterio costituzionale della ragionevole durata del giudizio.
PQM
La Corte annulla il provvedimento di sospensione emesso il 22 giugno 2016 dal Tribunale di Bologna, dinanzi al quale rimette le parti nei termini di legge, anche per la decisione in ordine alla spese del regolamento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017