Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4767 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4767 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 17159-2016 proposto da:
CIULLA FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
OSLAVIA n.7, presso lo studio dell’avvocato SARA D’ONOFRIO,
che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato
ANDREA SOLF_ANEILI;

– ricorrente contro
RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

C.F./P.I.06382641006, in persona del legale rappresentante legale pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II n.326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO
SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 28/02/2018

avverso la sentenza n. 13838/2015 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, depositata il 06/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA

SPENA.

Ric. 2016 n. 17159 sez. ML – ud. 19-12-2017
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PROC. nr . 17159/2016 RG

RILEVATO
che la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale della stessa sede, dichiarava la nullità del termine apposto al
contratto stipulato tra FRANCESCA CIULLA e RAI- Radiotelevisione Italiana
(in prosieguo: RAI) spa in data 5.9.2002, facendo decorrere da tale
momento (invece che dal 4 settembre 2000, come statuito dal Tribunale) la

che questa Corte, con sentenza n. 13838 del 6.7.2015, riuniti i ricorsi
principale ed incidentale, proposti rispettivamente da RAI spa e da
FRANCESCA CIULLA, accoglieva il primo motivo del ricorso di RAI, assorbiti
gli altri e rigettava il ricorso della lavoratrice. In particolare, per quanto qui
rilevante, respingeva il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale
la lavoratrice denunziava il vizio di omessa motivazione della sentenza
d’appello per il mancato esame della denunciata invalidità del contratto
stipulato il 13.8.2001; osservava che il giudice dell’appello aveva
motivatamente ritenuto valida la clausola del termine perché riconducibile
all’ipotesi contrattualmente configurata ex art. 23 I. 56/87, con
affermazione giuridicamente corretta;

che ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza, ex art. 395,
comma 1°, n. 4, cod.proc.civ., FRANCESCA CIULLA, affidando
l’impugnazione ad un unico motivo, cui ha opposto difese con controricorso
RAI spa;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio;

che le parti hanno depositato memoria;
CONSIDERATO
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
che la ricorrente ha dedotto che la sentenza della Corte di Cassazione
sarebbe suscettibile di revocazione, ex art. 395 co. 4 0 cod.proc.civ., per
palese errore di fatto consistito nell’avere la Corte ritenuto che il contratto
del 13.8.2001 ricadesse nell’ambito di applicazione dell’art. 23 della legge
56/87 laddove era agevolmente desumibile dagli atti e documenti di causa

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instaurazione tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato;

PROC. nr . 17159/2016 RG

che detto contratto non era stato stipulato ai sensi dell’ articolo 23 legge
56/1987 bensì ex art. 1, comma 2, lett e) legge 230/1962; ha assunto che
la decisività dell’errore derivava dal consolidato orientamento
giurisprudenziale di questa medesima Corte in ordine alle condizioni di
legittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro a norma
dell’articolo 1, co. 2, lett. e) della legge 230/62;

che ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso;
che, infatti, con il secondo motivo del ricorso incidentale la lavoratrice
imputava al giudice dell’appello, qualificandolo come vizio di omessa
motivazione, l’ errore consistito nell’ avere del tutto pretermesso l’ esame
del contratto del 13 agosto 2001; nella sentenza della quale si chiede la
revocazione questa Corte ha affermato, in coerenza con il motivo di
censura, che il giudice del merito si era motivatamente pronunciato in
relazione al contratto del 13.8.2001, ritenendolo valido ex art. 23 I. 56/87.
L’ errore di fatto in questa sede dedotto non riguarda, pertanto, atti
interni al giudizio di legittimità ossia atti che la Corte abbia esaminato
direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso ma è relativo ad atti e
documenti esaminati esclusivamente dal giudice del merito (o che lo stesso
avrebbe dovuto esaminare). La parte che si assume danneggiata dall’errore
sarebbe stata tenuta a proporre impugnazione ex art. 395, primo comma,
n. 4 contro la decisione di merito, non essendo consentita la rilevazione
dell’errore in un momento successivo;

che l’ errore imputato alla Corte non rientra pertanto nel paradigma
dell’errore revocatorio che quando oggetto della revocazione siano i
provvedimenti di questa Corte deve essere interno al giudizio di
legittimità ed afferente ai suoi stessi atti così che sia percepito e portato ad
emersione nello stesso giudizio di cassazione nonché posto a fondamento
dell’argomentazione logico-giuridica adottata dal giudice di legittimità
(Cass., 15 luglio 2009, n. 16447; Cass., 31 gennaio 2012, n. 1383);

che, pertanto, in conformità alla proposta del relatore, deve pervenirsi
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso con ordinanza ai sensi dell’art.
391 bis c.p.c., (non rivestendo alcuna incidenza ai fini di una diversa

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PROC. nr . 17159/2016 RG

soluzione della controversia i rilievi formulati in memoria, che tendono a
ribadire quanto già esposto nel ricorso);

che le spese del presente giudizio vanno regolate come da dispositivo;
che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, dPR 115
del 2002;

PQM

ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 200 per spese ed
euro 4000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delikricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 19 dicembre 2017

IL PRESIDENTE

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna parte

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