Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4767 del 24/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 24/02/2020), n.4767
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36465-2018 proposto da:
L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ENNIO CERIO;
– ricorrente –
contro
REGIONE MOLISE, ICA SRL IN RTI;
– intimate –
avverso la sentenza n. 235/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del MOLISE, depositata il 09/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA
COSMO.
Fatto
RITENUTO
CHE:
1. Con sentenza n. 235/2/18 depositata in data 9 maggio 2018 la Commissione tributaria regionale del Molise, rigettava l’appello proposto dalla Regione Molise avverso la sentenza n. 380/2/17 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso, la quale aveva accolto il ricorso di L.P. contro l’avviso di accertamento tassa auto 2012.
2. La CTR confermava la decisione di primo grado ritenendo, dopo aver qualificato come prescrizionale il termine triennale previsto dal D.Lgs. n. 953 del 1982, art. 5, non applicabile il regime della decorrenza degli effetti della notificazione dalla data di consegna dell’atto all’ufficio postale e compensava le spese di lite;
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un unico motivo. La Regione Molise non si è difesa, restando intimata.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1 Con un unico motivo dedotto – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e artt. 91 e 92 c.p.c., per aver la CTR compensato le spese di lite nonostante l’accoglimento dell’appello.
2.11 motivo è fondato.
2.2 Nel caso di specie, rigettato l’appello della Regione, la CTR nel compensare le spese del giudizio individuandone genericamente i motivi nella ” novità e.complessità..della materia trattata, in relazione alla quale non si registrano univoci orientamenti giurisprudenziali” si pone in conflitto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e con i principi giurisprudenziali sopra indicati.
3. Consegue all’accoglimento del ricorso la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Molise in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise in diversa composizione anche per la regolamentazione spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 dicembre 2019.
Depositato in cancelleria il 24 febbraio 2020