Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4766 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 24/02/2020), n.4766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36458-2018 proposto da:

L.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ENNIO CERIO;

– ricorrente –

contro

REGIONE MOLISE, ICA SRL IN RTI;

– intimate –

avverso la sentenza n. 248/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOUSE, depositata il 10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 248/2/18, depositata in data 10 maggio 2018, la Commissione tributaria regionale del Molise rigettava l’appello proposto dalla Regione Molise avverso la sentenza n. 379/2/17 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso, la quale aveva accolto il ricorso di L.P. contro l’avviso di accertamento tassa auto 2012.

2. La CTR confermava la decisione di primo grado ritenendo, dopo aver qualificato come prescrizionale il termine triennale previsto dal D.Lgs. n. 953 del 1982, art. 5, non applicabile il regime della decorrenza degli effetti della notificazione dalla data di consegna dell’atto all’ufficio postale e compensava le spese di lite.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un unico motivo. La Regione Molise non si è difesa, restando intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1,Con un unico motivo dedotto – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e art. 91 e 92 c.p.c., per aver la CTR compensato le spese di lite nonostante l’accoglimento dell’appello;

2.11 motivo è fondato.

2.1 Premesso che nel processo tributario si applica il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 che, nella versione modificata dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate “qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”, va ribadito che “su tale formula legislativa, già adottata dall’art. 92 c.p.c., comma 2, come emendata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf. Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sotto-sezione) secondo cui le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali – o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca – il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo.” (Cass. Sez.6-5, Ordinanza n. 16518 del 2019);

2.2 Nel caso di specie, rigettato l’appello della Regione, la CTR nel compensare le spese del giudizio individuandone genericamente i motivi nella ” novità e.complessità..della materia trattata, in relazione alla quale non si registrano univoci orientamenti giurisprudenziali” si pone in conflitto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e con i principi giurisprudenziali sopra indicati.

3. Consegue all’accoglimento del ricorso la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Molise in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise in diversa composizione anche per la regolamentazione spese del presente giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 24 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA