Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4766 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2021, (ud. 13/11/2020, dep. 23/02/2021), n.4766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18648-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 383/2014 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 16/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/11/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 383/29/14, depositata il 16 gennaio 2014, che, in accoglimento dell’appello della contribuente sig.ra V.A. e in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento originariamente impugnato, relativo a IRPEF, IVA, IRAP e altro per l’anno 2006;

2. il ricorso è affidato a un unico motivo;

3. la contribuente, benchè regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo e unico motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 e art. 39, comma 2, e dell’art. 2697 c.c., in relazione alla tipologia di accertamento che l’Ufficio avrebbe eseguito per giungere all’imputazione di un maggior reddito in capo alla contribuente e alla conseguente rettifica delle imposte dovute;

2. il motivo è fondato;

3. dal contenuto dell’avviso di accertamento, riprodotto dall’Agenzia nel ricorso, emerge che l’Amministrazione finanziaria non ha proceduto a un accertamento di tipo induttivo, come affermato nella sentenza impugnata, ma a un accertamento di tipo analitico (o analitico presuntivo), basato sulla discordanza tra gli elementi riportati nella dichiarazione dei redditi e i dati acquisiti dall’Amministrazione all’esito delle indagini presso Poste italiane s.p.a., secondo cui la contribuente avrebbe eseguito operazioni su un conto di deposito a risparmio acceso presso tale intermediario (sulla qualificabilità degli accertamenti mediante indagini bancarie come accertamenti analitici v, per tutte Cass. 29/09/2017, n. 22868);

4. si è trattato dunque di un accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c), a sua volta basato sui dati acquisiti ai sensi del citato D.P.R., art. 32, comma 1, n. 2;

5. a fronte di ciò, e della non contestazione delle risultanze di tali indagini, deve ritenersi errata la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che, nella specie, mancassero le condizioni di legge per un accertamento induttivo e che ciò ne determinasse l’illegittimità;

6. venuta a cadere la premessa (che ci si trovi di fronte a un accertamento induttivo) e in assenza di altri rilievi, l’operato dell’Ufficio deve dirsi corretto;

7. la sentenza impugnata va dunque annullata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente;

8. le spese delle fasi di merito devono essere compensate, mentre quelle del presente grado di legittimità devono essere poste a carico della contribuente, secondo il principio della soccombenza e nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

 

 

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