Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4765 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4765 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 17155-2016 proposto da:
TOCCACELI IVANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
OSLAVIA 7, presso lo studio dell’avvocato SARA D’ONOFRIO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA
SOLFANEILI;

– ricorrente contro
RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato
CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente avverso la sentenza n. 14713/2015 della CORTE SUPREM DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/07/2015;

Data pubblicazione: 28/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA

SPENA.

Ric. 2016 n. 17155 sez. ML – ud. 19-12-2017
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PROC. nr . 17155/2016 RG

RILEVATO
che

la Corte di appello di Roma, con sentenza nr. 6060/2010,

confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto
la domanda di IVANO TOCCACELI per la dichiarazione di nullità del termine
apposto ai cinque contratti di lavoro subordinato stipulati con RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA ( in prosieguo: RAI) spa nel periodo tra il

che questa Corte, con sentenza n. 14713 del 14.7.2015, riuniti i ricorsi
principale ed incidentale, proposti rispettivamente dal TOCCACELI e da RAI
spa, riteneva infondato il ricorso del TOCCACELLI, assorbito il ricorso
incidentale;

che ha proposto ricorso per la revocazione della suddetta sentenza
IVANO TOCCACELI, fondato su di unico motivo, cui ha opposto difese, con
controricorso, RAI spa;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio;

che le parti hanno depositato memoria;
CONSIDERATO
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
che il ricorrente con l’unico motivo deduce che la sentenza di questa
Corte sarebbe suscettibile di revocazione —ex articolo 391 bis cod.proc.civ.,
in relazione all’articolo 395, co. 4 0 , cod.proc.civ.— per palese errore di fatto
in relazione al secondo contratto di lavoro a termine sottoscritto in ordine di
tempo – intercorso fra il 26 marzo 2001 ed il 31 luglio 2001 per i
programmi «Oggi Italia» e «Racconto Italiano»— per avere la Corte ritenuto
che si trattasse di contratto cd. «mono-programma» invece che «multiprogramma» e che la relativa stipulazione fosse avvenuta in forza del CCL
RAI 8 giugno 2000 anziché dell’Accordo Collettivo del 5.4.1997; tale errore
aveva carattere decisivo perché per il contratto di lavoro stipulato in
relazione a più programmi occorreva, a tenore dell’accordo del 1997,
indicare nel contratto stesso che per ciascuno dei singoli programmi non
era esaurito l’impegno orario, giornaliero e settimanale;

1

J-\

19.1.2001 ed il 28.5.2004;

PROC. nr . 17155/2016 RG

che, ritiene il Collegio, si debba dichiarare inammissibile il ricorso;
che l’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4 cod.proc.civ., idoneo a
determinare la revocazione delle sentenze, comprese quelle della Corte di
cassazione, deve consistere in un errore di percezione risultante dagli atti o
dai documenti della causa direttamente esaminabili dal giudicante e deve
riferirsi ad ipotesi in cui la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto

inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il
fatto del quale è supposta l’esistenza o l’inesistenza non abbia costituito un
punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare.
La Corte di Cassazione,

nella sentenza della quale si chiede la

revocazione, non avrebbe potuto affrontare temi e questioni non dedotti
come motivi di ricorso; in particolare non era stato denunziato alcun vizio
della sentenza d’appello consistente nel non avere fatto discendere la
nullità del termine dalla natura «multi-programma» del contratto del
marzo 2001. In relazione al suddetto contratto erano stati proposti:
– i primi due motivi di ricorso, con i quali, rispettivamente, si
assumeva: che il contratto di lavoro non era regolato dall’accordo del
16.12.1997, in esso non richiamato; che le disposizioni della direttiva
1999/70 CE, di legge e del CCL RAI 8 giugno 2000 non consentivano di
apporre il termine attraverso la mera indicazione del titolo del programma
nel contratto di lavoro;
– il quarto motivo di ricorso ( riferito a tutti i contratti sottoscritti), con il
quale la parte lamentava di essere stata impiegata in programmi diversi da
quelli indicati in contratto.
L’odierno ricorrente espone di avere evidenziato la questione della
natura multi-programma del contratto nella memoria ex art. 378
cod.proc.civ. (in questa sede riprodotta); è tuttavia evidente che il
contenuto della memoria non era idoneo ad introdurre in giudizio questioni
non proposte con il ricorso per cassazione;

che,

trattandosi di una questione neppure prospettata,

difetta

l’essenziale requisito della decisività del fatto ( il carattere multi-programma
del secondo contratto di lavoro) rappresentato a fondamento della domanda

2

la cui verità è incontestabilmente esclusa oppure sulla supposizione di

PROC. nr . 17155/2016 RG

di revocazione. La configurabilità dell’errore revocatorio, ai sensi dell’art.
395, n. 4, cod. proc. civ., presuppone, invero che la decisione appaia
fondata, in tutto o in parte, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di
un fatto che, per converso, la realtà obiettiva ed effettiva documentata in
atti induce, rispettivamente, ad escludere od affermare; è pertanto
indispensabile che l’errore revocatorio cada su di un fatto materiale che,

interno al giudizio di legittimità ed afferente ai suoi stessi atti così che sia
percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione nonché
posto a fondamento dell’argomentazione logico-giuridica adottata dal
giudice di legittimità (Cass., 15 luglio 2009, n. 16447; Cass., 31 gennaio
2012, n. 1383);

che la prospettazione dell’ errore imputato alla Corte non rientra
pertanto nel paradigma dell’errore revocatorio;

che, in conformità alla proposta del relatore, deve pervenirsi alla
declaratoria di inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art.
391 bis cod.proc.civ.;

che le spese del presente giudizio vanno regolate come da dispositivo;
che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, dPR 115
del 2002;

PQM
La Corte

dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la parte

ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 200 per spese ed
euro 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella adunanza del 19 dicembre 2017

quando oggetto della revocazione siano i provvedimenti di questa Corte, sia

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