Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4765 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.23/02/2017),  n. 4765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24653-2014 proposto da:

IN.COS S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA

MARIA VITTORIA VECCHIONE in virtù di mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MUGELLO LAVORI S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO, C.F. e P.I.

(OMISSIS), in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SISTINA, 42, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GALOPPI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CORTE D’APPELLO DI FIRENZE – SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE,

PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, emessa il

1707/2014 e depositata il 15/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di Appello di Firenze, con decreto del 15.7.2014, dichiarava inammissibile il reclamo proposto dalla In.cos s.r.l. avverso il decreto con il quale il Tribunale di Firenze aveva omologato il concordato preventivo di Mugello Lavori s.p.a. osservando, concordemente con quanto ritenuto dal tribunale, che in sede di udienza di omologa era stata effettuata la c.d. prova di resistenza dalla quale risultava che il concordato sarebbe stato comunque approvato anche qualora il credito della reclamante fosse stato ammesso ed anche qualora i creditori artigiani fossero stati ricollocati in privilegio ed i voti revocati fossero stati calcolati come dissenzienti. Pertanto, in applicazione dell’art. 176, comma 2, L. Fall., il quale prevede che i creditori esclusi possono opporsi all’esclusione in sede di omologazione nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle classi, il reclamo doveva considerarsi inammissibile per carenza di interesse.

Avverso tale decreto la In.cos s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione evidenziando innanzitutto che la In.cos s.r.l. ha in corso un procedimento giudiziale nei confronti della Mugello Lavori s.p.a. volto ad accertare il recesso da un contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti (circostanza suscettibile di incidere sul fabbisogno concordatario) e che, in secondo luogo, alcuni creditori, in violazione dell’art. 179 L. Fall., avevano revocato il voto contrario espresso prima dell’adunanza dei creditori; infine evidenziava che il tribunale non aveva valutato in maniera corretta tutte le opposizioni e non aveva dato il giusto peso alle istanze di fallimento, procedura che sarebbe stata meno dannosa per il ceto creditorio.

La Mugello Lavori s.p.a. in concordato preventivo ha resistito mediante controricorso.

Comunicato il decreto di fissazione di adunanza, a seguito della proposta del relatore che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (nella nuova formulazione applicabile, ratione temporis, a seguito delle modifiche intervenute con D.L. 31 agosto 2016, n. 168 conv. con modif. dalla L. n. 197 del 2016), ravvisava la manifesta infondatezza del ricorso, proponendo la trattazione in camera di consiglio non partecipata dalla Sesta sezione civile, parte ricorrente depositava la memoria difensiva di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il ricorso è innammissibile.

La ricorrente, infatti, non solo ha omesso di indicare in modo specifico e analitico i motivi di ricorso, necessari ai sensi dell’art. 360 c.p.c., ma, anche quando ha fatto riferimento alla violazione dell’art. 179 L. Fall. (e quindi implicitamente ad un profilo riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ha introdotto un aspetto esplicitamente considerato irrilevante ad opera della Corte territoriale, la quale ha espressamente evidenziato che la maggioranza non sarebbe stata scalfita “neanche se fossero stati computati i voti revocati da parte dei creditori dissenzienti”.

Quanto poi all’ulteriore aspetto, concernente la mancata considerazione, ad opera della Corte territoriale, del contenzioso pendente tra la ricorrente e la società ammessa al concordato, si tratta di un profilo pure preso in considerazione dalla Corte di Appello che ha ribadito l’inutilità di tutti i motivi di opposizione alla luce della (ritenuta dirimente) prova di resistenza. Sarebbe stato, pertanto, onere del ricorrente, in questa sede, formulare con precisione i conteggi del fabbisogno concordatario, escludendo specificamente tutti gli importi considerati errati ed evidenziando chiaramente la non corretta applicazione dell’art. 176, comma 2, L. Fall..

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, in favore del controricorrente oltre accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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