Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4764 del 27/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 4764 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: ACIERNO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 7075-2007 proposto da:
GUERCIA MARIA FRANCESCA (c.f. GRCMFR4OR50I391W),
CAMPOSANO FRANCESCO (c.f. CMPFNC77T09E955T),
CAMPOSANO LUISA (c.f. CMPLSU64R67E955A), CAMPOSANO

Data pubblicazione: 27/02/2014

VINCENZO (c.f. CMPVCN74S06E955U), CAMPOSANO TERESA
(c.f. CMPTRS82M52E955B), CAMPOSANO SABATO (c.f.
2013
1904

CMPSBT72E21E955A), nella loro qualità di eredi di
CAMPOSANO RAFFAELE, domiciliati in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

1

RONCA SALVATORE, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrenti contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., incorporante il SanPaolo IMI

Banco di Napoli s.p.a.), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA, 46,
presso l’avvocato MANCINI LUIGI, rappresentato e
difeso dall’avvocato SABBATINO EDUARDO, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3725/2005 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ACIERNO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

s.p.a. (che a propria volta aveva incorporato il

Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine
accoglimento per quanto di ragione solo per
interessi e svalutazione.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

.

Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Napoli,
decidendo in sede di rinvio da pronuncia di cassazione di

questa Corte n. 4071 del 2003 esponeva :

Raffaele Camposano in virtù di convenzione contrattuale
con il Banco di Napoli, agenzia di Marigliano, aveva
scontato effetti cambiari e l’istituto di credito ne
aveva curato la riscossione provvedendo in caso di esito
negativo al conseguente addebito in conto corrente.
Lamentava la mancata restituzione di titoli per Lire
16.468.671 da parte della banca che pure ne aveva
stornato l’importo dal suo conto corrente. Chiedeva, di
conseguenza, la condanna della banca alla restituzione
dei titoli e al risarcimento del danno conseguente alla
denunciata omissione. L’istituto bancario si opponeva ed
il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente la domanda
condannando la banca alla restituzione dei titoli
indicati in sentenza ma rigettando le altre domande.

La Corte d’Appello adita dal Banco di Napoli, ma anche
dal Camposano con impugnazione incidentale rivolta ad
ottenere il riconoscimento delle domande risarcitorie
disattese in primo grado, accoglieva il solo appello
principale rigettando la domanda accolta in primo grado.
1

3

La corte di cassazione con la sentenza sopra indicata
cassava con rinvio la sentenza impugnata osservando che
la mancata contestazione degli estratti conto non si
poneva in contrasto con la richiesta di restituzione

delle cambiali insolute ed addebitate sul conto, ma al
contrario ne costituiva un presupposto; che l’ordine di
restituzione anche di titoli scaduti ed addebitati dopo
l’inizio della causa non costituiva mutatio libelli ma
semplice emendatio consentita anche in mancanza
dell’accettazione del contraddittorio da parte della
banca e rinviava a diversa sezione della Corte d’Appello
di Napoli.

Gli eredi del Camposano riassumevano il giudizio e
l’istituto bancario eccepiva l’inammissibilità della
riproposizione delle domande già rigettate dal giudice di
primo grado e da quello di secondo grado per la parte non
cassata.
La Corte D’Appello con la sentenza impugnata ha rigettato
l’appello principale proposto dalla banca ma ha aggiunto
che il ricorso per cassazione non aveva interessato
neppure implicitamente il rigetto dell’appello
incidentale proposto dal Camposano, con conseguente
intervenuto giudicato sulla reiezione della domanda

4

risarcitoria, respinta nel primo e nel secondo grado del
giudizio di merito.

Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per
cassazione gli eredi Camposano, affidandosi ad un unico

complesso motivo. Ha resistito con controricorso la
S.P.A. Intesa San Paolo.

Nell’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione
e falsa applicazione degli artt. 112, 114, 115 e 116 cod.
proc. civ.; 1226 cod. civ. per avere la Corte d’Appello
ritenuto coperto da giudicato il rigetto della domanda
risarcitoria formulata fin dal primo grado del giudizio e
riproposta in sede d’impugnazione incidentale in appello.
Osservano i ricorrenti che la domanda aveva ad oggetto
gli interessi e i danni conseguenti alla mancata

i

restituzione dei titoli ed era stata formulata in primo
grado, in secondo grado, nel ricorso per cassazione ed in
sede

di

rinvio.

A

quest’ultimo

giudice

era

conseguentemente sfuggito che ai sensi dell’art. 389 cod.
proc. civ. la pronuncia doveva essere estesa alle
restituzioni o alla riduzione in pristino conseguenti
alla

cassazione.

Anzi

la

medesima

disposizione

autorizzava a proporre davanti al giudice di rinvio oltre
alle domande risarcitorie o riparatorie conseguenti alla
cassazione della sentenza di merito, ogni altra domanda
5

ricollegabile sia pure in modo indiretto all’avvenuta
inefficacia del provvedimento impugnato. In conclusione,
la Corte d’Appello, quanto meno avrebbe dovuto
riconoscere gli interessi e la rivalutazione monetaria

conseguente alla mancata restituzione dei titoli.

La medesima censura viene proposta sotto il profilo del
vizio di motivazione.

La sentenza d’appello, successivamente cassata con rinvio
da questa Corte aveva espressamente rigettato
l’impugnazione incidentale proposta dal Camposano avente
ad oggetto la domanda risarcitoria, sulla quale si fonda
•••■

la censura prospettata nel motivo di ricorso. Non si è

.

trattato di una questione assorbita, insuscettibile di
passare in giudicato (Cass. 18677 del 2011), ma di una
vera e propria reiezione relativa ad un capo specifico di
domanda. Ne consegue che nel giudizio di cassazione dal
quale è derivata, in sede di rinvio, la sentenza
impugnata, doveva essere censurata anche la statuizione
di rigetto dell’impugnazione incidentale, riguardante
specificamente la domanda risarcitoria ritenuta
successivamente coperta da giudicato, dalla Corte
d’Appello di Napoli. Deve, tuttavia, osservarsi che tale
censura non risulta riprodotta nell’unico motivo di
ricorso formulato, rinvenendosi soltanto in esso la

4

6

generica menzione della proposizione della domanda nei
due gradi di merito ed in sede di legittimità. Ne
consegue l’inammissibilità del motivo per difetto di
specificità sotto entrambi i profili di censura. Deve,

3725 del 2005 evidenzia la mancata formulazione del
predetto motivo di ricorso.

Alla declaratoria d’inammissibilità segue l’applicazione
del principio della soccombenza in ordine alle spese di
lite.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del
presente procedimento in favore della parte resistente
che liquida in E 1500 per compensi, 200 per esborsi oltre
accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2013
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso
l’Agenzia delle Entrate di Roma 2
serie 4 ai n.2.2.2.3 9
venata

So

Il giudice est.

2′

Il Presidente
(Dr. Giusep

infine, rilevarsi che l’esame testuale della sentenza n.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA