Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4763 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. I, 26/02/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 26/02/2010), n.4763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3909-2007 proposto da:

R.G. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di

familiare di R.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI depositato il

27/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2009 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

GIOVANNI SCHIAVON che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, respinga il ricorso, per manifesta infondatezza, ai sensi

dell’art. 375 c.p.c., con ogni conseguenza di legge.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 7 settembre 2005 il sig. R.G. conveniva dinanzi alla Corte d’appello di Napoli la Presidenza del Consiglio dei Ministri per sentirla condannare all’equa riparazione, ex art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per la violazione del termine ragionevole del processo svoltosi nei confronti della regione Campania ed avente ad oggetto il pagamento del contributo assistenziale previsto dalla L.R. Campania 15 marzo 1984, n. 11 (NORME PER LA PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEGLI HANDICAPS E PER L’INSERIMENTO NELLA VITA SOCIALE) per l’accompagnamento del proprio familiare, R.M., invalido civile al 100%.

Esponeva che il giudizio, promosso dinanzi al T.A.R. della Campania con ricorso depositato il 22 giugno 1998 dopo il silenzio-rifiuto opposto dalla P.A. alla sua diffida, si era concluso con sentenza emessa il 21 maggio 2004, passata in giudicato.

Con decreto 27 dicembre 2005 la Corte d’appello di Napoli, accertata in due anni e undici mesi la violazione del termine ragionevole – che nella specie doveva essere stimato in anni tre per una causa di ordinaria complessità, in conformità con i consolidati parametri giurisprudenziali – liquidava l’indennizzo in complessivi Euro 2916,63 (Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo), oltre le spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 320,00 e distratte in favore del difensore antistatario.

Avverso il provvedimento il R. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 24 gennaio 2007, deducendo la violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e della L. n. 89 del 2001, nonchè la carenza di motivazione nella determinazione del termine ragionevole, nella liquidazione riduttiva dell’indennizzo e delle spese processuali, nell’omessa considerazione dell’intera durata del processo ai fini risarcitori, nel mancato riconoscimento del bonus di Euro 2000, dovuto nelle cause di lavoro.

Resisteva con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

Premessa la correttezza della valutazione in tre anni del termine ragionevole del primo grado di un processo di media complessità, conforme ai parametri consolidati in giurisprudenza, va confermato l’accertamento della sua concreta violazione per anni due e mesi undici.

Pure infondata si palesa la censura in punto quantum debeatur.

Questa Corte ha più volte precisato (Cass. sez. 1, 1 Marzo 2007, n. 4845; Cass. sez. unite 26 Gennaio 2004, n. 1340; Cass. 23 Aprile 2005, n. 8568) che, nella liquidazione dell’indennizzo del danno da violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, l’ambito della stima equitativa del giudice di merito è segnato dal rispetto della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle decisioni interpretative della Corte Europea dei diritti dell’uomo, in casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte Europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. Tale regola di conformazione, inerendo ai rapporti tra la citata legge e la Convenzione ed essendo espressione dell’obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo, ha natura giuridica, onde il mancato rispetto di essa da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge, denunziabile dinanzi alla Corte di Cassazione. Pertanto, poichè la Corte Europea (con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 Novembre 2004) ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione di tale indennizzo, si deve ritenere immune dai denunziati vizi la liquidazione nella misura di Euro 1.000,00 per anno di ritardo.

Priva di pregio è la censura relativa al mancato computo della riparazione per l’intera durata del processo (5 anni e 11 mesi), anzichè per il solo ritardo: tesi, che collide frontalmente con la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, che, al comma 3, lett. a), dispone che per determinare l’entità della riparazione “rileva solamente il danno riferibile ai periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1”.

Come già statuito da questa Corte, la giurisprudenza della CEDU non impone la disapplicazione di tale precisa disposizione, nè la inficia d’illegittimità costituzionale per violazione d’un trattato internazionale (Cass., sez. 1, 3 Gennaio 2008, n. 14; Cassazione civile, sez. 1, 14 febbraio 2008, n. 3716.

Neppure può trovare accoglimento la censura sul riconoscimento del bonus.

Questa voce integrativa dell’indennizzo non discende, infatti, automaticamente dalla natura della causa, dovendo invece fondarsi su criteri oggettivi di rilevanza della posta in giuoco – e quindi di riflesso sul patema d’animo dovuto alla durata eccessiva del processo – che nella specie non sono stati puntualmente messi in evidenza con riferimento al caso concreto.

E’ invece fondata la censura relativa alla liquidazione delle spese processuali, erroneamente ragguagliata ai procedimenti di volontaria giurisdizione anzichè a quelle del giudizio di cognizione davanti alla corte d’appello.

Il decreto impugnato va quindi Scassato in parte qua e, in carenza della necessità di ulteriori accertamenti di merito, si può procedere alla liquidazione delle spese del primo grado in complessivi Euro 1.150,00, di cui Euro 50,00 per spese ed Euro 380,00 per diritti, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione di 2/3 delle spese della presente fase di legittimità e la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione del residuo terzo, frazione liquidata in complessivi Euro 200,00 di cui Euro 34,00, per spese, da distrarre in favore dell’avvocato Marra, antistatario.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla rifusione delle spese di primo grado, liquidate in complessivi Euro 1.150,00, di cui Euro 50,00 per spese ed Euro 380,00 per diritti, oltre le spese generali e gli accessori di legge; Condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri alla rifusione di un terzo delle spese del giudizio di cassazione, frazione liquidata in complessivi Euro 200,00, di cui Euro 34,00 per spese, oltre le spese generali e gli accessori di legge, compensati i residui 2/3; Dispone la distrazione delle spese processuali sopra liquidate in favore dell’avv. Alfonso Marra, antistatario.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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