Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4763 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25291-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G.M., P.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 181/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

23/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 181/23/2018, depositata il 23.1.2018 non notificata, la CTR della Puglia – ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti di P.D. e P.G. per la riforma della sentenza della CTP di Lecce che aveva accolto il ricorso proposto dai contribuenti avverso una cartella di pagamento emessa su ruolo formato dal Comune di (OMISSIS) con il quale si recuperava Iciap scaturente da avvisi di accertamento notificati negli anni dal 1999 al 2001 e relativi agli anni di imposta 1994/1997. Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Gli intimati non hanno spiegato difese.

1. Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, in quanto la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso di P.D. in quanto proposto avverso una cartella di pagamento meramente ripetitiva di altra precedentemente notificatagli e non impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La censura è fondata.

Questa corte ha affermato che il rinnovo solo della notifica, non importa l’emissione di una “nuova” cartella di pagamento in quanto la unicità e la non duplicabilità del “titolo esecutivo” di “diritto comune” non vengono disconosciuti nè alterati dal mero rinnovo della (sola) notificazione, neppure per il titolo esecutivo (Cass. 16370/2017).

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 310 c.c., comma 1, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, giacchè la notifica nei confronti di P.D. ha impedito al decadenza anche nei confronti di P.G. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La censura è fondata.

La tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l’art. 1310 c.c., comma 1, sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie. (Cass. 2545/2018; Cass. 13248/2017).

Il ricorso deve essere, pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Puglia anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA