Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4763 del 24/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4763
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25291-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.G.M., P.D.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 181/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il
23/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA
MARIA CASTORINA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 181/23/2018, depositata il 23.1.2018 non notificata, la CTR della Puglia – ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti di P.D. e P.G. per la riforma della sentenza della CTP di Lecce che aveva accolto il ricorso proposto dai contribuenti avverso una cartella di pagamento emessa su ruolo formato dal Comune di (OMISSIS) con il quale si recuperava Iciap scaturente da avvisi di accertamento notificati negli anni dal 1999 al 2001 e relativi agli anni di imposta 1994/1997. Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Gli intimati non hanno spiegato difese.
1. Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, in quanto la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso di P.D. in quanto proposto avverso una cartella di pagamento meramente ripetitiva di altra precedentemente notificatagli e non impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
La censura è fondata.
Questa corte ha affermato che il rinnovo solo della notifica, non importa l’emissione di una “nuova” cartella di pagamento in quanto la unicità e la non duplicabilità del “titolo esecutivo” di “diritto comune” non vengono disconosciuti nè alterati dal mero rinnovo della (sola) notificazione, neppure per il titolo esecutivo (Cass. 16370/2017).
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 310 c.c., comma 1, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, giacchè la notifica nei confronti di P.D. ha impedito al decadenza anche nei confronti di P.G. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
La censura è fondata.
La tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l’art. 1310 c.c., comma 1, sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie. (Cass. 2545/2018; Cass. 13248/2017).
Il ricorso deve essere, pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Puglia anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020