Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4763 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.23/02/2017),  n. 4763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18397-2014 proposto da:

P.A., S.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA AURELIA 190, presso lo studio dell’avvocato FELICE TESTA,

rappresentati e difesi dagli avvocati CONCETTA CINZIA D’ANGELO,

GIUSEPPE ANTONUCCI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE VOLTURARA APPULA, B.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 21479/2013 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

del 16/07/2013, depositata il 19/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, in relazione alla sentenza di questa Corte n. 21479 depositata il 19 settembre 2013, P.A. e S.M. hanno proposto ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c.nella parte in cui detta pronuncia, nel condannare il COMUNE DI VOLTURARA APPULA al pagamento delle spese di giudizio in favore degli odierni istanti, non avrebbe specificato in favore di quale parte convenuta venivano liquidate le spese ed eventualmente in quale misura per ciascuna di esse;

che gli intimati non hanno svolto difese;

ritenuto che il ricorso non sembra ammissibile atteso che, come hanno insegnato le Sezioni Unite di questa Corte (Ordinanza n. 27218 del 23/12/2009), e ribadito anche da successive pronunce (cfr. ex multis, Sez. 6-L, ordinanza n. 17418 del 30/07/2014), l’attività di specificazione o di interpretazione di una sentenza di Cassazione non può essere oggetto del procedimento di correzione di errore materiale a norma dell’art. 391-bis c.p.c., atteso che l’attività di specificazione o di interpretazione del dispositivo appare competere unicamente al giudice dell’esecuzione;

che pertanto il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380-bis c.p.c. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere dichiarato inammissibile”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio condivide le considerazioni esposte nella relazione (che peraltro non hanno ricevuto repliche da parte ricorrente), sì che la declaratoria di inammissibilità si impone.

Non deve provvedersi sulle spese di giudizio non avendo gli intimati svolto difese.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Rileva inoltre che dagli atti il processo risulta esente da contributo, e che pertanto non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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