Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4762 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24755-2018 proposto da:

COSTRUZIONI B.T. SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVANNI MAZZONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2375/2/2017 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCA di MESSINA, depositata il

26/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), del convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2375/2/2018, depositata il 26.6.2017 non notificata, la CTR della Sicilia accoglieva parzialmente l’appello dell’ufficio rideterminando, ai fini delle imposte indirette richieste con apposito avviso di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, il valore di un terreno acquistato dalla società Costruzioni B.T. s.p.a. con atto pubblico del (OMISSIS).

Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo la Costruzioni B.T. s.p.a. deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In entrambi i motivi la ricorrente deduce che la CTR aveva posto a base della decisione la perizia dell’agenzia del territorio da considerarsi atto di parte e un diverso atto pubblico di acquisto relativo ad altro terreno ricadente nella stessa contrada non prodotto agli atti.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse sono fondate.

Nell’ipotesi in cui la rettifica del valore di un immobile si fondi sulla stima effettuata dall’UTE, il giudice investito della relativa impugnazione è tenuto a verificare se la stima sia o meno idonea a superare le contestazioni dell’interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi, esplicitando in modo puntuale, nella motivazione della sentenza, le ragioni del proprio convincimento. La stima dell’UTE, processualmente, costituisce un semplice atto di parte, una perizia di parte, idonea a fondare la pretesa dell’ufficio finanziario, ma sempre nella dialettica del processo, con la conseguenza che il giudice è tenuto a verificare se la stima sia o meno idonea a superare le contestazioni dell’interessato, rendendo chiaro il percorso logico-giuridico che ha condotto al suo convincimento (Cass. 8249/2018).

La CTR ha fondato la propria decisione su un documento di comparazione (un atto pubblico di acquisito relativo ad altro terreno) che non risulta essere stato nè ritualmente prodotto dall’ufficio, nè ritualmente acquisito d’ufficio dal giudice.

E’ vero che il giudizio tributario non ha natura esclusivamente impugnatoria e di legalità formale, bensì di impugnazione-merito; con la conseguenza che spetta al giudice tributario il potere (dovere) di stabilire i limiti quantitativi di fondatezza della pretesa impositiva emergenti in giudizio, così da adottare – se del caso – una pronuncia sostitutiva sulla sussistenza ed entità dei presupposti del rapporto tributario. Va però considerato che quest’attività di valutazione nel merito trova fondamento e limite – da un lato – nell’atto impositivo impugnato (non può il giudice tributario prendere in esame elementi diversi da quelli dedotti dall’amministrazione finanziaria, a sostegno della propria pretesa, in tale atto); e dall’altro – nella regola generale dell’onere della prova e nei caratteri di indipendenza e terzietà che deve connotare la giurisdizione tributaria (non può il giudice tributario ricercare d’ufficio prove in luogo della parte che ne sarebbe onerata, e nemmeno può sostituirsi all’amministrazione nella individuazione degli elementi costitutivi del rapporto d’imposta). Va dunque confermato, in linea generale, che (Cass. 10816/02, così Cass. 18826/06): “in tema di accertamento di maggior valore, ai fini dell’imposta di registro, le Commissioni tributarie, oltre alla possibilità di confermare o annullare l’atto dell’amministrazione, in caso di errore o di difetto di prova, hanno anche il potere di ritoccare la stima operata dall’Ufficio. Tuttavia, questa funzione di revisione e rideterminazione del quantum dovuto non può spingersi fino al punto da sopperire all’accertata carenza di prova del credito tributario. Nè potrebbe l’amministrazione finanziaria fondatamente lamentare che il giudice tributario non abbia esercitato i propri poteri istruttori d’ufficio al fine – non di eccezionalmente integrare, ovvero di vagliare tecnicamente la prova offerta, sempre nei limiti dei fatti dedotti in giudizio bensì di operare ex novo tale rideterminazione, posto che: “in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, che attribuisce al giudice il potere di disporre l’acquisizione d’ufficio di mezzi di prova, dev’essere interpretato alla luce del principio di terzietà sancito dall’art. 111 Cost., il quale non consente al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori: tale potere, pertanto, può essere esercitato soltanto ove sussista un’obiettiva situazione di incertezza, al fine d’integrare gli elementi di prova già forniti dalle parti, e non anche nel caso in cui il materiale probatorio acquisito agli atti imponga una determinata soluzione della controversia” (Cass. 24464/06); nonchè: “in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, che prevede la possibile acquisizione d’ufficio di mezzi di prova, è norma eccezionale, la quale preclude al giudice di sopperire alle carenze istruttorie delle parti, sovvertendo i rispettivi oneri probatori in un processo a connotato tendenzialmente dispositivo” (Cass. 1728/2018; Cass. 14960/10; 18976/07; 955/16 ed altre).

Il ricorso deve essere, pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Sicilia anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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