Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4762 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.23/02/2017),  n. 4762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16757-2014 proposto da:

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI

5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PIERO REIS giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SNC DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI

B.S. E P.G., in persona del Curatore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio

dell’avvocato MARIO ETTORE VERINO, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati SUSANNA GEREMIA, ALVISE CECCHINATO giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2138/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA

dell’11/07/2013, depositata il 23/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di 09/12/2016 dal

Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito l’Avvocato Carlo Alvini (delega avvocato Manzi) difensore del

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, con ricorso notificato in data 20 giugno 2014, la signora M.E. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata in data 23 settembre 2013 e notificata in data 24 aprile 2014, con la quale la Corte di appello di Venezia ha respinto il gravame interposto avverso la sentenza con cui il Tribunale di Venezia aveva dichiarato l’inefficacia ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 1 L. Fall. dell’atto per notar C. del 6 marzo 2003 avente per oggetto il trasferimento di una unità immobiliare di proprietà dei signori B.S. e P.G., poi falliti quali soci illimitatamente responsabili della (OMISSIS) s.n.c., la cui curatela aveva agito in revocatoria;

che il ricorso è affidato a un motivo, resistito dalla curatela con controricorso;

considerato che la ricorrente lamenta la violazione di legge nella parte in cui alla sentenza impugnata avrebbe negato la sua non conoscenza della qualità di soci della società poi fallita in capo ai venditori, atteso che dagli atti e dalle prove assunte emergeva che la mera qualità di “artigiani” de signori B. e P., da essi dichiarata al momento della stipula dell’atto poi revocato, era inidonea a onerare essa acquirente della verifica della qualità di imprenditori commerciali dei venditori;

ritenuto che la doglianza appare infondata nella parte in cui deduce la violazione di legge in tema di inscentia decoctionis, atteso che la Corte territoriale sembra aver fatto corretta applicazione al caso di specie dell’orientamento espresso da questa Corte sul tema (cfr. le citate in sentenza sent. Cass. 16490/12 e 13116/04, cui adde 10628/07) secondo cui, una volta accertata la sproporzione tra il valore del bene e il prezzo e la applicabilità dei presupposti indicati dall’art. 67, comma 1, n. 1 L. Fall., non è sufficiente per provare inscentia decoctionis la mera allegazione di non consapevolezza in capo all’acquirente della qualità di imprenditori commerciali dei venditori, tanto più nel caso di specie ove la dichiarazione della qualità di “artigiani” era vieppiù idonea ad evidenziare la necessità per l’acquirente di verificare l’insussistenza della natura di imprenditori commerciali in capo ai venditori;

che peraltro l’illustrazione del motivo pare risolversi anche nella non utile prospettazione di una diversa valutazione complessiva dei fatti esaminati dal giudice di merito, estranea all’oggetto riservato dalla legge alla verifica di legittimità;

che pertanto che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c. per ivi, qualora il Collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, sentito in replica il difensore della ricorrente, condivide le considerazioni contenute nella relazione e le conclusioni ivi esposte, sia con riguardo alla estensione da attribuire, nella ipotesi di sproporzione qui ricorrente, all’onere di allegazione e prova gravante sul convenuto, sia con riguardo alla insindacabilità delle valutazioni compiute in concreto in questo caso dalla corte veneziana.

Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che siliquidao come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della controparte costituita delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 4.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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