Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4761 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 25/02/2011), n.4761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

M.A., I.G., M.P., B.

L. e R.P., tutti elettivamente domiciliati in Roma,

Foro Traiano I/A, presso lo studio Satta & Associati,

rappresentati e

difesi dagli avvocati SATTA Filippo, Anna Romano e Aldo Marchetti per

procura in atti;

– ricorrenti –

contro

SEAP s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Largo Messico 7, presso lo studio

Tedeschini, rappresentata e difesa dagli avvocati TEDESCHINI Federico

e Pierpaolo Salvatore Pugliano per procura in atti;

– controricorrente –

e

G.L., elettivamente domiciliato in Roma, Largo Messico

7, presso lo studio Tedeschini, rappresentato e difeso dagli avvocati

Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano per procura in

atti;

– controricorrente –

e

COMUNE DI PIEVE TORINA in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Largo Messico 7, presso lo studio

Tedeschini, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini

e Pierpaolo Salvatore Pugliano per procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 82/2010, in

data 5 marzo 2010, nel procedimento n. 1253/2009 R.G.;

uditi, per i ricorrenti, l’avv. Anna Romano, e, per i

controricorrenti, l’avv. Pierpaolo Salvatore Pugliano;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott.ssa ZENO Immacolata, che nulla ha

osservato;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20 dicembre 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, rilevato che è stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti, e che i controricorrenti hanno depositato memoria;

ritenuto che non ricorrono nella specie le ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e che pertanto la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA