Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4761 del 25/02/2011
Cassazione civile sez. VI, 25/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 25/02/2011), n.4761
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
M.A., I.G., M.P., B.
L. e R.P., tutti elettivamente domiciliati in Roma,
Foro Traiano I/A, presso lo studio Satta & Associati,
rappresentati e
difesi dagli avvocati SATTA Filippo, Anna Romano e Aldo Marchetti per
procura in atti;
– ricorrenti –
contro
SEAP s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Largo Messico 7, presso lo studio
Tedeschini, rappresentata e difesa dagli avvocati TEDESCHINI Federico
e Pierpaolo Salvatore Pugliano per procura in atti;
– controricorrente –
e
G.L., elettivamente domiciliato in Roma, Largo Messico
7, presso lo studio Tedeschini, rappresentato e difeso dagli avvocati
Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano per procura in
atti;
– controricorrente –
e
COMUNE DI PIEVE TORINA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, Largo Messico 7, presso lo studio
Tedeschini, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini
e Pierpaolo Salvatore Pugliano per procura in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 82/2010, in
data 5 marzo 2010, nel procedimento n. 1253/2009 R.G.;
uditi, per i ricorrenti, l’avv. Anna Romano, e, per i
controricorrenti, l’avv. Pierpaolo Salvatore Pugliano;
alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Dott.ssa ZENO Immacolata, che nulla ha
osservato;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20 dicembre 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, rilevato che è stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti, e che i controricorrenti hanno depositato memoria;
ritenuto che non ricorrono nella specie le ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e che pertanto la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011