Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4761 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17960-2018 proposto da:

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO MASSIMO

MARSICO, MONICA CICALA;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO, in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato

ORESTE CANTILLO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10388/11/2017 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 07/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR della Campania, con sentenza n. 10388/11/2017, depositata il 7.12.2017 non notificata, accoglieva l’appello proposto dal Consorzio Generale di Bonifica del bacino inferiore del Volturno nei confronti della Città Metropolitana di Napoli avverso la pronuncia di primo grado della CTP di Caserta che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso un avviso di pagamento per contributi consortili, relativi alla proprietà di 667 immobili compresi nel locale perimetro di contribuenza. Avverso la sentenza della CTR la Città Metropolitana di Napoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il Consorzio resiste con controricorso, illustrato con memoria.

1. Va preliminarmente esaminato il secondo motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, artt. 112 e 113 c.p.c., e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

La ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed in particolare che l’avviso notificato non contenesse alcun riferimento a precedenti atti notificati alla Provincia di Napoli e la insufficiente motivazione della sentenza, al di sotto del minimo costituzionale.

La censura è fondata.

La CTR si è limitata ad affermare che “la documentazione versata in atti dal Consorzio appellante è esaustiva e ben suffraga la pretesa creditoria azionata con l’avviso di pagamento in oggetto, peraltro dotato di chiara intelligibilità dei presupposti di fatto e di diritto sottesivi, bastando ampiamente in proposito i riferimenti catastali, per cui quelli toponomastici e planimetrici sarebbero stati ultronei”.

Tale motivazione è solo apparente in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, considerato peraltro che trattasi di un avviso di accertamento relativo a ben 677 immobili, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 8053/2014: Cass. 22232/16).

La CTR a fronte anche della contestazione di parte contribuente, ritenuta erroneamente non costituita, sull’esistenza di una nota esplicativa in precedenza notificata, nemmeno richiamata nell’atto impugnato, non ha in alcun modo indicato la documentazione esaminata e la valenza probatoria della stessa ai fini della decisione assunta. Si osservi che la rilevanza della nota era stata sottolineata dallo stesso Consorzio il quale, nell’atto di appello, aveva affermato testualmente: “con nota n. (OMISSIS) il Consorzio sottopose all’attenzione della Provincia di Napoli il censimento di tutte le strade provinciali ricadenti nel perimetro di contribuenza, ciascuna identificata con i medesimi criteri riportati nell’avviso successivamente notificato e, per di più, ciascuna identificata per mezzo di tavole cartografiche”.

2. Il primo motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22 commi 1, 2 e 3, in relazione all’art. 260 c.p.c., comma 1, n. 2, per aver la CTR erroneamente dichiarato la contumacia della città Metropolitana, il terzo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere ritenuto motivato l’avviso impugnato e il quarto con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, (cd. Codice della Strada), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere ritenuto sufficiente la sola indicazione catastale dei beni immobili senza considerare che il 667 immobili altro non erano che due strade per le quali opera una particolare disciplina di legge ai fini dell’individuazione del relativo titolare, devono ritenersi assorbiti.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri con rinvio per nuovo esame alla CTR della Campania in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, in relazione al secondo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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