Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4761 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 23/02/2021), n.4761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28033-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

INIZIATIVE IMMOBILIARI S.r.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale estesa a margine del controricorso;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 4137/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 28/9/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 4244/46/2014 con cui era stato accolto il ricorso, proposto da Iniziative Immobiliari S.r.L. avverso diniego di rimborso di imposte sostitutive annualità 2006, sul presupposto che l’imposta sostitutiva sull’affrancamento della riserva di valutazione dovesse essere applicata sull’importo pari alla riserva di rivalutazione iscritta in bilancio, al netto dell’imposta sostitutiva su detta rivalutazione;

la contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con unico mezzo l’Agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 469 e 476, nonchè del D.M. n. 86 del 2002, art. 4, per avere la CTR omesso di considerare che il D.M. n. 86 del 2002, art. 4, comma 2, prevede che, nelle ipotesi di affrancamento, il saldo attivo di rivalutazione concorra a formare la base imponibile della società, ai soli fini dell’imposta sul reddito, aumentato dell’imposta sostitutiva, sicchè se è vero che, ai fini della costituzione della riserva, il saldo attivo va considerato al netto dell’imposta, è pur vero che la normativa impone di considerare quale base imponibile delle imposte sui redditi il saldo al lordo dell’imposta sostitutiva;

1.2. come già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto che il Collegio ritiene pienamente condivisibili, in tema di imposta sui redditi, la base imponibile per l’imposta sostitutiva di affrancamento di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 469, è costituita dal saldo attivo di rivalutazione, che deve essere considerato in bilancio al netto dell’imposta pagata per la rivalutazione medesima, con il conseguente diritto del contribuente ad ottenere il rimborso del maggior importo cautelativamente versato avendo riguardo ad una base imponibile determinata senza tenere conto dell’imposta corrisposta per la rivalutazione (cfr. Cass. n. 9509/2018);

2. ne consegue il rigetto del ricorso;

3. l’assenza di un consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia depone per la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

 

 

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