Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4761 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.23/02/2017),  n. 4761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16748-2014 proposto da:

R.D.O., titolare della ditta individuale ROD SERVICE,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati LUIGI BAMBACI,

CARMELO MOBILIA giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMINTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO BATTISTELLA

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 3/2013 R.G. del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO del

16/05/2014, depositato il 16/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

è solo presente l’Avvocato Giulio Cimaglia (delega avvocato Mobilia)

difensore della ricorrente.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, con decreto depositato in data 16 maggio 2014, il Tribunale di Busto Arsizio (nel proc. nrg 3/2013) ha respinto l’opposizione promossa da R.D.O., in qualità di titolare dell’impresa individuale ROD SERVICE, avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.p.a., con cui il proprio credito era stato ammesso solo in via chirografaria e non con il privilegio artigiano;

che R.D.O., nella suddetta qualità, ha proposto ricorso per cassazione fallimento con controricorso;

considerato che il primo motivo di ricorso dell’art. 93, n. 4 L. Fall., nella parte in cui il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato la tardività della domanda di riconoscimento del privilegio sul credito vantato: la ricorrente deduce che sin dalla domanda di ammissione al passivo aveva richiesto il predetto riconoscimento, sicchè la precisazione effettuata nel corso di giudizio era una semplice individuazione della fonte normativa di riferimento e non una mutatio libelli;

che il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, identificato nell’esame della documentazione anche fiscale versata in atti, dalla quale emergerebbe in maniera chiara la natura artigiana dell’impresa;

che la curatela resiste con controricorso;

ritenuto che il primo motivo di ricorso appare inammissibile posto che la denuncia di error in procedendo del giudice di secondo grado nell’aver valutato la tardività della domanda non sembra formulata nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), non avendo la ricorrente riportato, nè specificamente indicato, gli atti processuali e i documenti cui fa riferimento per argomentare la fondatezza di quanto censurato, così da non consentire a questa Corte di procedere alla verifica di quanto lamentato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012);

che il secondo motivo appare assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del primo;

che pertanto il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio condivide le considerazioni esposte nella relazione (che peraltro non hanno ricevuto repliche), sì che la declaratoria di inammissibilità del ricorso si impone.

Non deve provvedersi sulle spese di giudizio non avendo parte intimata svolto difese.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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