Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4761 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 14/02/2022), n.4761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5301-2021 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA

FONTANELLA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

e contro

ROMA CAPITALE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 13703/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 07/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.C.A. ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Roma di conferma di sentenza del giudice di pace su opposizione a cartella ex art. 615 c.p.c., per infrazioni al cds.

2. ADER ha resistito con controricorso

3. Roma Capitale è rimasta intimata.

4. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con tre motivi di ricorso si contesta la decisione del Tribunale per aver ritenuto generica la contestazione della validità delle notifiche delle cartelle sottese ai ruoli opposti, e per aver ritenuto provate e perfezionate le suddette notifiche.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: I tre motivi appaiono manifestamente infondati avendo congruamente motivato il Tribunale la regolarità della notifica delle cartelle, risultando certo l’avvenuto ricevimento della raccomandata con la quale si è dato avviso del deposito presso la casa comunale per due delle cartelle in oggetto, mentre la terza è stata notificata personalmente senza che la firma apposta sull’avviso di ricevimento sia stata disconosciuta dalla ricorrente.

Il primo motivo è del tutto generico e quindi inammissibile.

Il secondo e il terzo sotto l’ombrello del vizio di violazione di legge chiedono di riconsiderare i medesimi elementi di fatto sui quali il giudice ha fondato la sua valutazione di regolarità della notifica conformemente al giudice di primo grado.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

4. La memoria del ricorrente non aggiunge argomenti nuovi che possano determinare una decisione di accoglimento.

5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

8. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1500 più spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 27 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

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