Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4760 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17441-2018 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ENZA NOVARA;

– ricorrente –

contro

L.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PIETRO SPALLA;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 172/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 15/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 172/01/2018, depositata il 15.1.2018 non notificata, la CTR della Sicilia ha accolto l’appello di L.G.A. proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e di Riscossione Sicilia s.p.a. per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Palermo che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso intimazioni di pagamento sul presupposto che le sottese cartelle di pagamento erano state consegnate a mani del portiere dello stabile senza invio della raccomandata informativa.

Avverso la pronuncia della CTR Riscossione Sicilia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, illustrato con memoria.

l.G.A. e l’Agenzia delle Entrate resistono con controricorso.

Il contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale ex artt. 83 e 365 c.p.c..

1. Con il motivo Riscossione Sicilia s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., e del D.L. n. 248 del 2007, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, lamentando violazione di legge e difetto di motivazione per avere la CTR ritenuto l’obbligo della spedizione della raccomandata informativa in caso di notifica al portiere.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di idonea procura speciale.

Ed invero è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, non fa alcun riferimento alla sentenza impugnata, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. 18257/2017; Cass. 28146/2018). Nella specie la procura, che è contenuta in foglio separato spillato di seguito all’atto, non solo non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata nè reca alcuna data ma dalla sua lettera si riferisce ad una procura rilasciata “conferendo allo stesso ogni potere consentito dalla legge, modificare o rinunciare alle domande di cui al presente atto ed ivi inclusa la facoltà di chiamare terzi in giudizio”, difficilmente compatibile con il giudizio di legittimità. La procura, inoltre, reca in calce il riferimento a un numero di protocollo e ad una data di udienza non riferibili all’odierna controversia.

Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

Spese compensate con l’Agenzia delle entrate che ha svolto un controricorso sostanzialmente adesivo a quello di parte ricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Riscossione Sicilia al pagamento delle spese processuali in favore di L.G.A. liquidandole in Euro 5.600,00 oltre rimborso forfettario spese generali e accessori di legge.

Spese compensate con l’Agenzia delle Entrate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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