Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4760 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 23/02/2021), n.4760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 935-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato LUCA PARDINI, rappresentata e difesa dall’Avvocato

ALDO TISI, giusta procura speciale estesa in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 89/8/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 9/9/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 5/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva respinto l’appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto n. 118/3/10, che aveva accolto il ricorso proposto da S.S. (quale erede di N.M.) avverso diniego di rimborso di imposta di registro e tributi minori, versati in relazione ad un atto di compravendita di un immobile rispetto al quale, con sentenza della Corte di Cassazione, era stato dichiarato il diritto al riscatto da parte di soggetto terzo, ritenuto titolare del diritto di prelazione sull’acquisto;

la contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo mezzo si lamenta violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77) per avere la CTR erroneamente respinto l’eccezione relativa alla decadenza dell’azione di rimborso del contribuente per decorso del termine triennale dal giorno in cui era sorto il diritto alla restituzione, ovvero da esercitarsi nel termine di tre anni dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione, dianzi citata;

1.2. la doglianza è fondata;

1.3. va premesso che in tema di imposta di registro, stante il tenore letterale del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, il rimborso dell’imposta deve essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il relativo diritto, al che consegue che, qualora la somma pagata al momento della registrazione divenga indebita a seguito di un provvedimento giurisdizionale il “dies a quo” del termine decadenziale decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza (cfr. Cass. n. 4759/2009);

1.4. nel caso in esame, il diritto al rimborso dell’imposta di registro era insorto a seguito della sentenza di legittimità (sentenza n. 19156, pubblicata il 29.9.2005) con cui la Corte, nel respingere il ricorso del de cuius della contribuente, aveva confermato la sentenza di appello in merito alla sussistenza del diritto di prelazione di soggetto terzo sull’immobile acquistato dal medesimo con il conseguente diritto di riscatto;

1.5. atteso che la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione che rigetti o dichiari inammissibile il ricorso avverso la pronuncia che ha definito il giudizio presupposto determina ipso facto il passaggio in giudicato di tale pronuncia, senza che rilevi la pendenza del termine per impugnare la sentenza della Corte Suprema per revocazione (cfr. Cass., n. 11737/2019), ne consegue che la richiesta di rimborso, presentata, come è pacifico, in data 18.11.2008, dunque oltre il termine di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza, era tardiva;

1.6. erroneamente, pertanto, la CTR ha respinto l’appello dell’Ufficio confermando il diritto alla restituzione delle imposte versate;

2. all’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento del secondo motivo, con cui si lamenta l’errata applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38, nei caso di trasferimento di immobile a favore di terzo, con esercizio del diritto di riscatto, a seguito di sentenza;

3. il ricorso va pertanto accolto in relazione al primo motivo, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito di rigetto dell’originario ricorso della contribuente;

4. in considerazione dell’epoca in cui si è consolidata la giurisprudenza citata, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito, restando le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, a carico della controricorrente.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente; dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna la controricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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