Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4760 del 23/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.23/02/2017),  n. 4760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16669-2014 proposto da:

M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TOMACELLI 103,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MONTONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLO SARDINI giusta procura a margine del

ricorso; (ammessa G.P.);

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 4073/2011 del TRIBUNALE di LATINA del

16/02/2013, depositato il 28/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, con decreto depositato in data 28 marzo 2014, il Tribunale di Latina ha respinto l’opposizione promossa da M.T. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.p.a., rilevando che il titolo azionato dalla ricorrente per giustificare il proprio credito, costituito da una sentenza del Tribunale di Pescara di accertamento del proprio credito di lavoro nei confronti della società in bonis, era non opponibile alla massa in quanto successivo alla dichiarazione di fallimento, nè la ricorrente aveva fornito alcuna prova dell’effettività del lavoro svolto e conseguentemente dell’entità del credito richiesto;

che M.T. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, mentre l’intimato fallimento non ha svolto difese;

considerato che la ricorrente lamenta l’erroneità della motivazione del decreto impugnato, rilevando come nel proprio fascicolo di parte fosse stata depositata l’intera documentazione relativa al processo svoltosi innanzi al Tribunale di Pescara, da cui era possibile ricostruire la piena fondatezza della propria pretesa, sì da avanzare il sospetto che il Tribunale non si sia avveduto dell’esistenza di tali documenti, per aver negato che essa ricorrente avesse in alcun modo provato il credito fatto valere;

ritenuto che, in via preliminare, alla ricorrente va assegnato termine sino all’udienza camerale per il deposito in atti dell’avviso di ricevimento costituente prova della relata di notifica all’intimato Fallimento (OMISSIS) s.p.a., atteso che da quanto versato in atti non è dato ricavare il buon esito del procedimento di notificazione del ricorso introduttivo;

che, nel merito, il motivo appare inammissibile posto che la denuncia di error in procedendo del giudice di secondo grado nel non aver esaminato i documenti prodotti in atti non appare formulata nel rispetto del requisito previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), atteso che la ricorrente non ha riportato, nè specificamente indicato, gli atti processuali e i documenti cui fa riferimento per argomentare la fondatezza di quanto censurato, essendosi limitata a fare generico riferimento a tutta la documentazione allegata al proprio fascicolo e depositata in atti durante la fase di opposizione, in tal modo non consentendo a questa Corte di procedere alla verifica di quanto lamentato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012);

che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere dichiarato inammissibile”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione in ordine alla inammissibilità del ricorso (rimaste peraltro prive di repliche), sì che la relativa declaratoria si impone.

Non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio, non avendo parte intimata svolto difese. Nè è dovuto l’ulteriore contributo unificato risultando la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.

PQM

Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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