Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 476 del 14/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/01/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 14/01/2020), n.476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16123-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, nonchè per quanto occorrer possa per il MINISTERO

DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

F.A., C.A.M., P.V.,

T.L., S.S., O.S., CA.DE., elettivamente

domiciliati in ROMA, V. NAZARIO SAURO 16, presso lo studio

dell’avvocato STEFANIA REHO, rappresentati e difesi dall’avvocato

MASSIMO PISTILLI;

– controricorrenti –

e contro

B.L., PO.BA., N.S.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 6671/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della CTR del Lazio, di accoglimento dell’appello proposto dai contribuenti T.L., S.S., B.L., PO.Ba., N.S., P.V., C.A.M., CA.De., F.A. ed O.S. avverso una pronuncia della CTP di Viterbo, che aveva rigettato il loro ricorso avverso il diniego di rimborso, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’IRPEF trattenuta sull’indennità ad essi versata dal Ministero dell’istruzione, per avere quest’ultimo stipulato con gli anzidetti contribuenti reiterati contratti di lavoro a tempo determinato in successione fra di loro per coprire esigenze lavorative non transitorie;

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la ricorrente prospetta violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto erroneamente la CTR avrebbe escluso l’assoggettabilità a tassazione delle indennità risarcitorie percepite dai contribuenti in virtù di una sentenza del Tribunale di Viterbo sezione lavoro, atteso che tutte le indennità aventi causa o che comunque traenti origine dal rapporto di lavoro erano soggette a tassazione; ed era onere della contribuente provare che l’indennità percepita si riferisse a voci di risarcimento c.d. “puro”, siccome riconducibili a danni alla persona od alla personalità, ovvero rientrassero nell’ambito del danno non patrimoniale; al contrario, nella specie, la sentenza del Tribunale di Viterbo aveva avuto l’intento di riconoscere alla contribuente un risarcimento del danno da mancato guadagno, derivante dalla mancata stipula di un contratto a tempo indeterminato e dalla conseguente perdita del lavoro e della retribuzione; nè i contribuenti avevano provato di aver chiesto ed ottenuto il risarcimento di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli patrimoniali consistenti nel mancato guadagno, anche futuro, derivante dalla mancata stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato;

che gli intimati si sono costituiti con controricorso ed hanno altresì presentato memoria;

che il motivo di ricorso in esame è infondato;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 23795 del 2010; Cass. n. 25080 del 2015; Cass. n. 25471 del 2018; Cass. n. 4657 del 2019; Cass. n. 13306 del 2019), in tema di imposte sui redditi di lavoro dipendente, dall’esame del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, si evince che, per negare l’assoggettabilità ad IRPEF di una erogazione economica effettuata a favore del prestatore di lavoro da parte del datore di lavoro, è necessario accertare che la stessa non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro e, qualora ciò non venga positivamente escluso, che detta erogazione, in base ad un’approfondita disanima della concreta volontà manifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà in redditi sostituiti, ovvero nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione od interruzione del rapporto di lavoro;

che, nella specie, la CTR ha rilevato come l’indennità corrisposta ai contribuenti fosse inquadrabile nell’ambito del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5 e, stante il divieto nel pubblico impiego di trasformare un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, configurasse un danno da perdita di chance, in quanto i lavoratori, attuali ricorrenti, avevano reiteratamente subito un’illegittima apposizione di termini al loro rapporto di lavoro, con la stipula di plurimi contratti a termine, in tal modo rimanendo ingiustamente confinati in una situazione d’incertezza e di precarietà, con la conseguenza che il risarcimento da essi ottenuto era da qualificare come compensativo della perdita di chance, per essere stata ad essi negata la possibilità di progredire nella loro attività professionale e di pervenire ad incarichi più elevati e meglio retribuiti, siccome ingiustamente esclusi dai concorsi per la progressione in carriera;

che, pertanto, il ricorso va respinto e l’Agenzia delle entrate va condannata alle spese di giudizio, quantificate come in dispositivo;

che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, trattandosi di amministrazione

pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non è applicabile il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.000,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% ed agli accessori di legge, da corrispondere al difensore, che se ne è dichiarato antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 14 gennaio 2020

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