Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4759 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4759 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23275/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
– ricorrente contro

MEDI IMPIANTI s.p.a., in liquidazione, in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimata –

Data pubblicazione: 28/02/2018

avverso la sentenza n. 3508/18/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, Sezione staccata di
CATANIA, depositata 1’11/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’8/02/2018 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI.

1. La Medi Impianti s.p.a. impugnava innanzi alla CTP di Catania il
diniego di definizione ex art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 della lite
fiscale pendente per omessi versamenti IRPEG ed IRAP per l’anno di
imposta 2003, notificato dall’Agenzia delle Entrate alla società istante.
Sosteneva di potersi avvalere della sospensione dei termini relativi agli
adempimenti e versamenti tributari prevista per i residenti della provincia
di Catania, a seguito degli eventi vulcanici del 2002, dall’art. 4 del d.l. 4
novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2002, n. 286, nonché dall’art. 1, comma 1011, della legge n. 296
del 2006. La sentenza della CTP di Catania, di rigetto del ricorso della
società contribuente, veniva riformata dalla CTR della Sicilia, che
richiamava il principio affermato da questa Corte nella sentenza n. 1074
del 2014 affermando che la sospensione del pagamento rateale discendeva
dall’applicazione del citato d.l. n. 245/2002 e del successivo D.M.
14711/2002 e successive modifiche ed integrazioni, «con la conseguenza
che non era dato all’Ufficio di negare la definizione della lite richiesto dalla
interessata, tenuto conto che la stessa si è attenuta nel versamento delle
rate al termine così prorogato dalla richiamata normativa».
2. Avverso tale statuizione l’Ufficio propone ricorso per cassazione
sulla base di un unico motivo, cui non replica l’intimata.
3. Regolarmente costituito il contraddittorio sulla proposta avanzata
dal relatore, il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con
motivazione semplificata.
2

PREMESSO che

CONSIDERATO che
1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza
impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 9 bis della legge n.
289 del 2002, in combinato disposto dall’art. 1, comma 1011, della legge n.
296 del 2006, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

rateizzazione il beneficio spetta solo dopo che si è provveduto
tempestivamente al versamento di tutte le rate alla scadenze prescritte,
mentre il ritardo rispetto alle scadenza, anche di una sola rata determina
l’inefficacia del condono, e, per altro verso, che nessuna sospensione è mai
stata prevista con riguardo ai termini relativi all’attività impositiva o di
iscrizione a ruolo, con la conseguenza che dal necessario coordinamento
della normativa in materia di sospensione dei termini di adempimento
delle obbligazioni tributarie prevista in favore dei soggetti sopra indicati,
con la normativa in materia di decadenza dell’Ufficio dal potere
impositivo, discendeva, da un lato, la facoltà per l’amministrazione
finanziaria di procedere all’iscrizione a ruolo e alla notifica delle cartelle di
pagamento e, dall’altro, il diritto del contribuente che avesse presentato
istanza ex art 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006, di fruire della
sospensione delle procedure esecutive di riscossione successive
all’iscrizione a ruolo per tutto il periodo di efficacia dell’agevolazione.
3. Il motivo è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito
spiegate.
4. Va senz’altro condiviso l’assunto sostenuto dalla ricorrente con
riferimento al consolidato orientamento di questa Corte in materia di
condono di cui alla legge n. 289 del 2002, secondo cui il condono previsto
all’art. 9 bis della citata legge (relativo alla possibilità di definire gli omessi
e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle
dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli
3

1.1. Sostiene la difesa erariale, per un verso, che in caso di

interessi od, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e
sanzioni) costituisce una forma di condono clemenzialc e non premiale
come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e
16 della legge n. 289 del 2002, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui
all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art.

“quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato nella
dichiarazione integrativa presentata ai sensi del terzo comma, con gli
interessi di cui all’art. 4, il condono è condizionato dall’integrale
pagamento di quanto dovuto e il pagamento rateale deteimina la
definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il
solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle
successive (cfr., ex aliis, Cass. n. 20745 del 2010 e, più recentemente, in
fattispecie analoghe a quelle qui vagliate, Cass. n. 21295 del 2016 e 16556
del 2017).
4.1. Tale principio va però considerato in coordinamento con
l’applicabilità anche a tali ipotesi, come espressamente affermato dalla
CTR, della sospensione dei termini per gli adempimenfi degli obblighi
tributari che, con riferimento ai residenti della provincia di Catania, è stata
disposta dall’art. 4 del d.l. 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, nonché dai
DD.MM.14.11.2002 e 17.5.2005 a seguito del sisma e degli eventi
vulcanici dell’ottobre 2002. In tal senso, infatti, è l’orientamento ormai
consolidato di questa Corte secondo cui «In tema di agevolazioni
tributarie, la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi
tributari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 del d.l. 4 novembre
2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,
n. 286, e 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si applica anche
alle rate di condono non pagate ed iscritte a ruolo, in quanto tale norma,
4

36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, in ordine alla determinazione del

alla stregua di una interpretazione letterale, logica e costituzionalmente
orientata, non consente, tenuto conto della sua “ratio”, che è quella di
favorire i contribuenti “interessati da eventi eccezionali o imprevedibili”, e
della tipologia di agevolazioni da essa previste, di limitarne la portata
generale, introducendo eccezioni non contemplate» (cfr. Cass. n. 1074 del

16556 del 2017 di questa Sottosezione; v. anche Cass. n. 21295 del 2016,
pronunciata tra le medesime parti).
4.2. A fronte, poi, dell’accertamento in fatto operato dai giudici di
appello — che la ricorrente non ha censurato mediante deduzione del
corrispondente vizio — in ordine al versamento delle rate da parte della
società contribuente nel rispetto dei termini prorogati, e all’insufficiente
deduzione — che appare peraltro nuova — di omesso versamento delle rate
scadenti «antecedentemente agli eventi sismici» e «a periodi di imposta
non compresi» nel periodo di sospensione, discende che nel caso di specie
non può porsi la questione, pure dedotta dalla ricorrente, di
coordinamento della normativa sulla sospensione dei termini di
adempimento delle obbligazioni tributarie con quella in materia di
decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo..
5. Conclusivamente, poiché la CTR si è uniformata ai suindicati
principi di diritto, la statuizione non merita censura ed il ricorso va,
pertanto, rigettato con condanna della ricorrente, rimasta soccombente, al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come
in dispositivo.
6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla
prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione
pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art.
13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

5

2014; conf., ex multis, Cass. n. 16296 del 2014 e, più recentemente, Cass. n.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento al pagamento,
in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che
liquida in Euro 2.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al
rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi

Così deciso in Roma, 1’8/02/2018

ed agli accessori di legge.

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