Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4759 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. I, 26/02/2010, (ud. 20/10/2009, dep. 26/02/2010), n.4759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PROMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10877-2006 proposto da:

B.N. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati BONIOLI PAOLO,

BRAGLIANI MARCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A.M. (c.f. (OMISSIS)) elettivamente

domiciliato in ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA 2 94, presso l’avvocato

VALLEFUOCO ANGELO che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GASPARI LUCIANA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 22/2 0 06 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato CATERINA GIUFFRIDA, per

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’inammissibilità del primo

motivo, per l’assorbimento, in subordine, l’inammissibilità del

secondo motivo del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 20/2/2002, B.N. chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con F.A..

Costituitosi il contraddittorio, il F. chiedeva l’affidamento dei figli minori. Assunti i provvedimenti provvisori da parte del Presidente, e rimessa la causa davanti all’istruttore, il Tribunale di Verona, con sentenza 24-5-1-6-2005, affidava il figlio R. al padre, la figlia A. alla madre, ponendo a carico del padre assegno mensile per il mantenimento della figlia.

Con atto di citazione, notificato il 5-8-2005, la B. proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendo assegno per sè e sostenendo che il tribunale aveva omesso di pronunciarsi al riguardo.

Costituitosi il contraddittorio, il F. chiedeva rigettarsi l’appello principale e, in via incidentale, affermarsi che nulla era dovuto alla moglie.

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza in data 12/12/2005 – 3/1/2006, rigettava l’appello principale e quello incidentale.

Ricorre per cassazione la B., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente accolta l’eccezione sollevata dal controricorrente circa il difetto di procura speciale conferita all’Avv. Paolo Bonioli del Foro di Verona, per mancata iscrizione, all’atto di detta procura, all’albo degli Avvocati cassazionisti.

La procura è valida per l’altro avvocato che ha sottoscritto il ricorso Marco Bragliani.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 163 e 345 c.p.c., nonchè conseguente vizio di omesso esame e pronuncia sulla domanda di corresponsione (ed incremento rispetto a quello di separazione) di assegno a suo favore, domanda che era stata chiaramente formulata nel ricorso introduttivo e nei successivi atti difensivi.

Il motivo merita accoglimento.

Secondo giurisprudenza costante di questa Corte (per tutte, Cass. n. 505 del 1982), la domanda giudiziale deve essere considerata non solo nella sua formulazione letterale, ma anche, e soprattutto, nel suo contenuto sostanziale, con riferimento alle finalità che la parte intende perseguire. Va dunque effettuato un esame compiuto dall’atto introduttivo potendosi rinvenire nella parte espositiva richieste conclusive ed eventualmente argomentazioni difensive nelle conclusioni di detto atto (al riguardo, Cass. n. 7448 del 2001).

Nella specie, nel ricorso introduttivo in primo grado, a pag. 5, è precisato che “la situazione economica della ricorrente è tale che essa si vede costretta a chiedere un notevole incremento dell’assegno alimentare e del contributo di mantenimento dei figli”. Nelle conclusioni dell’atto si precisa, a pag. 7, “che “ove il Tribunale ritenga di non aumentare, come sopra richiesto, l’assegno alimentare e per contributo al mantenimento, in favore della ricorrente, dovrebbe prendersi atto della rinuncia (da parte della B.) all’affidamento dei figli minori”; E tale affermazione è ripresa nella precisazione delle conclusioni, riportate nella sentenza di primo grado.

Appare evidente dunque la volontà dell’odierna ricorrente di chiedere, pur usando una terminologia erronea e tale da ingenerare qualche incertezza, la corresponsione di un assegno di divorzio, incrementando quello di separazione.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, relativo ai presupposti dell’assegno di divorzio.

Va dunque cassata la pronuncia impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà accertare la sussistenza dei presupposti di un assegno divorzile a favore dell’odierna ricorrente.

Il Giudice del rinvio pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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