Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4759 del 25/02/2011
Cassazione civile sez. VI, 25/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 25/02/2011), n.4759
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
C.J.H., elettivamente domiciliato in Roma, Via P.
Stanislao Mancini 2. presso l’avv. CESCHINI Roberta, che lo
rappresenta e difende per procura in atti;
– ricorrente –
contro
V.S.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via
Federico Confalonieri 5, presso l’avv. MANZI Luigi, che la
rappresenta e difende, insieme con l’avv. Liana Doro, per procura in
atti;
– controricorrente –
e nei confronti di:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I
MINORENNI DI VENEZIA;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Venezia n. 641
cren., in data 8 febbraio 2010, nel procedimento n. 1514/2009 R.R.;
udito, per la controricorrEnte, l’avv. Federica Manzi per delega;
alla presenza del Pubblico Ministero, in persona de Sostituto
Procuratore Generale, Dott.ssa ZENO Immacolata, che nulla ha
osservato;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20 dicembre 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, rilevato che è stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti, e che il ricorrente ha depositato memoria;
ritenuto che il ricorso per cassazione non è stato notificato al pubblico ministero presso il giudice a quo (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia), che ha promosso il giudizio, e che pertanto deve disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti di detto Pubblico Ministero.
P.Q.M.
la Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011