Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4759 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 25/02/2011), n.4759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

C.J.H., elettivamente domiciliato in Roma, Via P.

Stanislao Mancini 2. presso l’avv. CESCHINI Roberta, che lo

rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

V.S.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Federico Confalonieri 5, presso l’avv. MANZI Luigi, che la

rappresenta e difende, insieme con l’avv. Liana Doro, per procura in

atti;

– controricorrente –

e nei confronti di:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I

MINORENNI DI VENEZIA;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Venezia n. 641

cren., in data 8 febbraio 2010, nel procedimento n. 1514/2009 R.R.;

udito, per la controricorrEnte, l’avv. Federica Manzi per delega;

alla presenza del Pubblico Ministero, in persona de Sostituto

Procuratore Generale, Dott.ssa ZENO Immacolata, che nulla ha

osservato;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20 dicembre 2010 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, rilevato che è stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti, e che il ricorrente ha depositato memoria;

ritenuto che il ricorso per cassazione non è stato notificato al pubblico ministero presso il giudice a quo (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia), che ha promosso il giudizio, e che pertanto deve disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti di detto Pubblico Ministero.

P.Q.M.

la Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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