Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4759 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14491-2018 proposto da:

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO, in persona

del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO

CANTILLO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CONTURSI TERME;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9736/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 9736/9/2017, depositata il 15.11.2017 la CTR della Campania – sezione staccata di Salerno – rigettava l’appello principale proposto dal Consorzio ASI – Area per lo Sviluppo Industriale – (di seguito Consorzio) e quello incidentale del Comune di Contursi Terme avverso la sentenza della CTP di Salerno, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal Consorzio avverso avvisi di accertamento ICI per diverse annualità d’imposta in relazione a taluni cespiti siti nel territorio comunale, avendo ritenuto la CTR, nel confermare, sul punto la decisione di primo grado, che il Consorzio non fosse soggetto esente dall’imposta ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a).

Avverso la decisione della CTR il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Parte intimata non ha spiegato difese.

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR fondato la propria decisione sulla presenza nella compagine consortile dell’ex Banco di Napoli, specificamente contestata dal Consorzio Asi.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 356 c.p.c., per avere posto a base della decisione un’eccezione non specificamente esaminata in primo grado e non riproposta in appello relativa alla presenza del Banco di Napoli nella compagine consortile. La CTP nella sentenza di primo grado non aveva nemmeno menzionato la presenza ed il ruolo del Banco di Napoli all’interno del Consorzio Asi 3.

3. Con il terzo motivo il Consorzio ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per avere ritenuto il Consorzio non esente dall’imposta in ragione della sua natura di ente pubblico economico, come tale svolgente attività di tipo imprenditoriale.

4. I motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Le censure sono fondate.

Come è noto, la L. 5 ottobre 1992, n. 317, art. 36, comma 4, stabilisce che “I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale sono enti pubblici economici”, spettando alle Regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei Consorzi.

Questa Corte (cfr. Cass. sez. unite 15 giugno 2010, n. 14293; Cass. sez. 5, 21 gennaio 2016, n. 12797) ha quindi chiarito i limiti entro i quali detti Consorzi assolvano finalità di natura pubblicistica, restando per il resto detti enti soggetti alla normativa generale riguardante gli enti aventi finalità lucrativa. A ciò consegue che, stante la natura di stretta interpretazione delle norme fiscali che dispongano esenzioni o agevolazioni, è onere del contribuente allegare e dimostrare che ricorrano in concreto le condizioni per usufruirne (giurisprudenza costante: ex multis, specificamente in tema di ICI, Cass. sez. 5, ord. 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 5, 3 dicembre 2010, n. 24593).

Nella fattispecie il giudice di merito avrebbe dunque dovuto valutare, avuto riguardo agli obiettivi ed alle attività del Consorzio, se gli immobili oggetto di accertamento fossero esclusivamente destinati all’espletamento dei compiti istituzionali, ovvero rientrassero nell’esercizio dell’ordinaria attività industriale e commerciale del Consorzio e quindi soggetti ad ICI al pari di qualsiasi operatore commerciale. Detta valutazione è del tutto mancata nella fattispecie in esame. Peraltro, come già rilevato da questa Corte (cfr. Cass. 14491/2018; Cass. sez. 6-5, ord. nn. 16281 e 16282 depositate il 30 giugno 2017) in analoghe controversie dello stesso Consorzio ASI, la L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 18, avente chiara natura interpretativa, stabilisce che “L’esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a), ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione”.

La CTR fonda la sua pronuncia sulla presenza del Banco di Napoli, soggetto non individualmente esente, tra i soggetti consorziati, secondo espressa previsione statutaria modificata solo successivamente al periodo oggetto di accertamento per cui è causa, la quale si porrebbe in contrasto oggettivo con detta norma interpretativa, trattandosi in questo caso di requisito di natura soggettiva, che prescinde dalle funzioni in concreto attribuite a detto ente consorziato, di mero tesoriere. Tuttavia la circostanza, contestata, non era stata esaminata dalla CTP e non era stata riproposta in sede di appello tanto principale che incidentale.

5.Con il quarto motivo la ricorrente deduce l’omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, sui motivi relativi alla carenza di motivazione degli avvisi di accertamento e alla nullità degli stessi in quanto emessi da un soggetto non legittimato proposti nel ricorso introduttivo e riproposti in grado di appello.

La censura è fondata. La CTR non ha in alcun modo motivato sulle circostanze dedotte. A tanto provvederà il giudice di rinvio. La sentenza deve essere, conseguentemente, cassata con rinvio alla CTR della Campania anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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